I ricorrenti lamentavano la “violazione dell’art. 66 n. 4 del Testo Unico (D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) e dell’art. 1223 c.c. per aver la Corte di Venezia scomputato la somma erogata quale rendita Inail ai superstiti dal pregiudizio non patrimoniale subito dalla vedova per perdita parentale. Denunciavano che in tal modo sarebbe stata operata una arbitraria compensazione tra il valore della rendita Inail ai superstiti (di natura patrimoniale) e il danno da perdita del rapporto parentale (di natura di danno essenzialmente non patrimoniale).
La Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. 2624 -dott. Laura Giraldi) accoglie il motive, ritenendolo fondato. In particolare rileva l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella quale era stato assunto che: “posto che la questione è limitata alla rendita INAIL definita “rendita di reversibilità”, occorre sottolineare che si tratta di un emolumento riversato dall’istituto a favore del coniuge superstite in presenza di determinare condizioni: “in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l’originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l’anticipazione” (Cass. 1570/2010, 13060/2016). Di conseguenza, parte appellante non può pretendere la medesima prestazione sub specie di risarcimento del danno patrimoniale senza dimostrare di aver rinunciato alla identica pretesa a titolo di rendita di reversibilità, altrimenti si determina una inaccettabile duplicazione del risarcimento. Di tale rinuncia non v’è traccia nell’atto di appello“.
Il Collegio rileva che: “l’assunto si fonda sull’erronea identità del danno ristorato dalla rendita erogata dall’INAIL nella specie e del danno da lesione del rapporto parentale di cui è stato disposto il risarcimento da parte del giudice del merito. Si osserva che il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale a causa della morte del congiunto lamenta la lesione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), ma pur sempre afferente all’ambito del danno non patrimoniale; infatti in tal caso l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (in tal senso con chiarezza Cass.n.2557/2011). Il danno da perdita del rapporto parentale è dunque un danno che non ha natura patrimoniale. La rendita Inail è, invece, una prestazione indennitaria e assistenziale, non risarcitoria, che copre principalmente il danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 12566/18) ha osservato che la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l’inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro”, sicché essa, pur potendo “presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico”, comunque “soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio “in itinere” subito dal lavoratore”. Infatti ‘in caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità. Il duplice rapporto bilaterale è quindi rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell’assicurazione, e, per l’altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile“.
Tuttavia, l’intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l’erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l’infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’INAIL. I pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono, allora, il credito risarcitolo vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile quando l’indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. n. 9112/2019, Cass. n.23963/2017). Il principio espresso con riferimento al danno subito dal lavoratore stesso, si estende, peraltro, per identità di ratio, anche ai casi in cui la rendita sia stata erogata ai familiari della vittima deceduta (Cass. n.14362/2019)“.
A fronte di quanto esposto il Collegio conclude che: “considerata poi la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno subito dall’infortunato ovvero da terzi soggetti (nella specie i parenti), il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile deve essere calcolato, proprio in considerazione del tipo di pregiudizi ristorati, tramite sottrazione dall’importo complessivo dovuto delle eventuali somme corrisposte facendo riferimento ad un criterio non per poste omogenee (cioè distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail solo danno patrimoniale e danno non patrimoniale e sottraendo l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma per poste identiche sottraendo pertanto l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”: Cass. n.30293/2023, Cass. n. 26117/2021, Cass. n.6031/2025). Se dunque il valore perduto ristorato dalla rendita INAIL non corrisponde a quello di cui si chiede il risarcimento, l’importo corrisposto a titolo di rendita INAIL non può essere sottratto all’importo liquidato per il secondo titolo“.




