La perdita di chances e l’anticipazione della morte

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I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello, denunciando la violazione degli artt. 112,115,116,132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360,1 comma, n. 4, c.p.c., per una motivazione meramente apparente, “acriticamente appiattita sulla tralaticia riedizione della trama argomentativa della pronuncia di prime cure, nonché sull’altrettanto acritica ratifica delle conclusioni della C.T.U. svolta in prime cure”, carente della confutazione dei motivi di appello“. Sostenevano che il giudice d’appello si sarebbe limitato a condividere le conclusioni del consulente d’ufficio, esaminando il profilo della perdita di chance solo con riferimento alla guarigione, ma non anche in relazione alla perdita della chance di una maggiore sopravvivenza in vita, né tantomeno avrebbe spiegato il mancato rilievo della circostanza rappresentata dall’alloggiamento del de cuius in una stanza che ospitava un altro paziente affetto da ‘influenza o febbre suina’, considerato che, pur non ricorrendo “al momento del ricovero un quadro clinico dimostrativo di una influenza A/H1N1 (…), in quell’anno erano stati registrati più casi di essa, tanto che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva prodotto nel mese di luglio un aggiornamento delle indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus A/H1N1“.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2987, ritiene fondato il motivo, rilevando che: “il punto nodale della questione è che il Ra.An. è deceduto per “influenza A/H1N1” (c.d. influenza suina) due giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale con diagnosi di “iperpiressia resistente a comuni antibiotici in epatopatia cronica HCV e HBV correlata”. Nel motivo di appello, disatteso dalla corte territoriale, veniva evidenziato che, in un paziente affetto da cirrosi epatica che si presentava con un quadro sintomatologico che poteva indicare sia l’avvenuta contrazione di un’infezione batterica sia la presenza di un’influenza virale, vieppiù in considerazione dell’aumento dei casi di diagnosi di influenza suina all’epoca dei fatti, la scelta iniziale di somministrare una terapia antibiotica ad ampio raggio, “facendosi contestuale ricorso al monitoraggio delle altre manifestazioni patologiche ed adottandosi i relativi presidi terapeutici”, fu o frutto di un errore diagnostico o comunque il risultato di una sottovalutazione delle effettive condizioni di salute del Ra.An. (tant’è che fu alloggiato in una stanza con un degente affetto da influenza suina); ciò impedì, comunque, di apprestare per tempo un percorso terapeutico appropriato, cui fu impossibile ovviare in seguito, dato che il Ra.An. fu sottoposto a tampone laringo-faringeo – quello che rivelò la febbre suina – solo poche ore prima del decesso, intervenuto a distanza di ben due giorni dal ricovero. L’indicazione “facendosi contestuale ricorso al monitoraggio delle altre manifestazioni patologiche ed adottandosi i relativi presidi terapeutici” non era, infatti, riferita alla ricerca di altre cause della sintomatologia che aveva portato al ricovero del Ra.An., bensì al contenimento – rimasto privo di precisazioni – delle altre gravi patologie da cui era affetto. Di certo vi era che le raccomandazioni del Ministero della Salute furono disattese, e parimenti certo era che, nonostante le sue gravi condizioni di salute, il Ra.An. fu alloggiato in una camera con un altro degente affetto da febbre suina; e parimenti indubbio era che il suo decesso fu causato dalla febbre suina in un paziente affetto da cirrosi epatica, il quale, secondo il consulente d’ufficio, al momento del ricovero era già incorso in infezione batterica.

La Corte d’Appello ha escluso che l’esistenza di prova che la morte del Ra.An. fosse avvenuta per errore/ritardo diagnostico, e parimenti escluso che una tempestiva somministrazione della terapia antivirale avrebbe potuto scongiurare o posticipare l’evento morte, avendo a suo avviso i congiunti del Ra.An. formulato censure “generiche, per lo più espresse mediante il richiamo alla consulenza tecnica di parte svolta in primo grado e comunque inidonee ad inficiare le conclusioni del c.t.u. dott. Ro., poste a base della decisione impugnata. Il Collegio rileva che tale affermazione configura un evidente cortocircuito logico: “la Corte d’Appello ha preteso che il consulente d’ufficio fosse smentito, ma al contempo ha privato di valore l’unico strumento esperibile dalla parte per sollevare contestazioni tecniche (ovvero il parere del proprio consulente). Da un lato, ha recepito acriticamente la relazione del C.T.U. Ro., dall’altro ha etichettato come generiche le censure dei ricorrenti prevalentemente basate sul parere del prof. Ca., svuotando di contenuto il contraddittorio tecnico: non si comprende a quale altra fonte di conoscenza i ricorrenti avrebbero dovuto attingere per contestare un sapere specialistico se non a quello di un esperto di pari grado, a meno che si voglia ritenere giustificato il rigetto di una critica tecnica solo perché di parte, attribuendo alla consulenza d’ufficio un’efficacia inscalfibile che l’ordinamento non le riconosce.

La corte territoriale ha poi, nello specifico, escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere gli appellati responsabili della perdita della chance di prolungamento della vita del Ra.An., laddove ha richiamato le valutazioni del consulente d’ufficio, sottolineando che questi aveva replicato ai rilievi mossi dal consulente di parte affermando in maniera inequivocabile che l’eventuale somministrazione di antivirali non avrebbe escluso l’exitus, il quale si sarebbe verificato comunque nelle stesse condizioni di tempo. Quindi, non solo ha escluso che la somministrazione tempestiva di antivirali avrebbe evitato l’evento morte, ma ha pure ritenuto accertato che non avrebbe garantito la sopravvivenza del de cuius, disattendendo la pretesa dei ricorrenti volta a ottenere il risarcimento del danno per la perdita della chance di conseguire il risultatodi accompagnare il paziente al trapasso in tempi decisamente più lunghi, facendo – se del caso – ricorso anche a cure palliative, che consentissero allo stesso ed ai di lui familiari di prepararsi anche psicologicamente ad un evento che – invece – li ha travolti nel giro di poche ore, senza che nessuno ne avesse previsto la verosimile verificazione“.

È vero che la corte territoriale ha fatto propri gli esiti della consulenza d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, precisando altresì che l’ausiliario aveva replicato ai rilievi critici formulati dai consulenti di parte. Il che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, di norma impedisce di ritenere carente la motivazione del giudice di merito (v. già Cass. 3/3/1981 n. 1228 e successiva giurisprudenza conforme); ma nella specie: “ciò è avvenuto in forza di asserti apodittici che dalla consulenza d’ufficio sono stati, così com’erano, trasferiti alla sentenza. Va osservato, innanzitutto, che per negare l’accoglimento della domanda risarcitoria sarebbe stato necessario accertare l’incertezza eventistica della chance (di prolungamento in vita). In effetti, la chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile (o di evitare una conseguenza pregiudizievole), la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto ad un risarcimento del danno. Quel che contraddistingue la chance è l’incertezza, precisamente una condizione “di insuperabile incertezza eventistica. La chance (…) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una “legge di connessione”. Per converso se una tale connessione è possibile (…) non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno” (Cass. 27/7/2024 n. 21045).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è particolarmente rigorosa quanto all’onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere, e ammette la risarcibilità della chance perduta, quale appunto perdita della seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza (Cass. 26/1/2022 n. 2261). In particolare, nel caso in cui alla condotta colpevole del sanitario sia ricollegabile non la morte del paziente ma, come nella specie, solo la conseguenza di un evento di danno incerto (l’eventualità di una maggiore durata della vita e/o di minori sofferenze), il danno sarà risarcibile equitativamente (come possibilità perduta) se – provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l’evento incerto – risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. In definitiva, la chance si sostanzia nell’incertezza del risultato, la cui ‘perdita’ è il riflesso di un’insuperabile incertezza predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo (Cass. 17/6/2025 n. 16326; Cass. 7/3/2025 n. 6116; Cass. 26/6/2020 n. 12906; Cass. 11/11/2019, n. 28993; Cass. 9/3/2018, n. 5641)“.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda proprio escludendo l’incertezza eventistica che connota la chance, anche quella di un differimento dell’evento morte, “stante la riduzione delle aspettative di vita che la malattia epatica e il processo infettivo batterico presupponevano. Il decesso si sarebbe verificato nell’epoca in cui esso, nel concreto, ebbe a verificarsi“. Il Collegio rileva che: “tale motivazione, invero, si manifesta solo apparente – e quindi giuridicamente inesistente -; sono affette da nullità, infatti, non solo quelle decisioni che difettino di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentino un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e che contengano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), ma altresì quelle che offrano una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, venendo meno pertanto alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, atto “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi”, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3/11/2016 n.22232). Nel caso in esame, la motivazione è basata soltanto su un’affermazione, a sua volta apodittica e tautologica, del consulente d’ufficio. Quest’ultimo, invero, si è limitato a sostenere, con una fermezza che per la sua natura quasi profetica desta evidente perplessità, che il Ra.An. non solo sarebbe deceduto, ma pure che la morte sarebbe sopravvenuta esattamente quando in concreto si verificò. Ciò ha permesso alla Corte d’Appello di ritenere la chance priva di ogni minima incertezza eventistica, id est di disattendere la domanda risarcitoria.Si tratta, però, di un’affermazione carente di rigore logico e di giustificazione scientifica; una cosa, infatti, è negare che la terapia antivirale avrebbe scongiurato l’exitus (destinato comunque a verificarsi, per le pregresse condizioni di salute del de cuius, aggravate dalla febbre in atto), un’altra è pretendere di saper individuare con certezza la coincidenza cronologica perfetta tra la morte ipotizzabile e quella verificatasi in concreto. Al consulente d’ufficio si chiede un accertamento basato su leggi di copertura scientifica, non l’espressione di un dogma. Affermare che la morte sarebbe avvenuta proprio allora, cioè in concreto quando si verificò, è un’affermazione probabilistica estrema che scivola nell’arbitrarietà logica; così, invece di ancorarsi a una prognosi postuma verificabile, il consulente è salito al livello della pura congettura. La Corte d’Appello, lungi dal discostarsi da tale asserto esemplarmente apodittico, vi ha aderito acriticamente e, non stigmatizzando la nuda affermazione del suo ausiliario, ha a sua volta postulato, senza inserire specifici sostegni razionali che guidano pure l’accertamento scientifico, la sua certezza temporale dell’evento, rimuovendo, a questo punto senza oggettiva giustificazione, la rilevanza a fini risarcitori della sopravvivenza in vita, anche se per un breve periodo“.

La corte territoriale ha recepito una conclusione peritale che, senza ancorarsi a parametri di probabilità logico-scientifica, ha postulato che la condotta sanitaria non abbia minimamente modificato la collocazione cronologica della morte del Ra.An. “La responsabilità per l’anticipazione dell’evento morte non può essere però elisa da valutazioni arbitrarie e apodittiche; e il fatto che il paziente fosse già giunto in ospedale in condizioni gravissime non esonerava il giudice dal verificare l’effettiva incidenza delle (eventuali) omissioni terapeutiche sulla sua vita residua, a nulla rilevando che l’evento finale fosse destinato a verificarsi in un arco temporale – anche – prossimo. Invero, la brevità del tempo residuo da eventualmente vivere non scalfisce la consistenza del bene giuridico; la possibilità – tradizionalmente detta chance – di vivere ancora anche per un pur ristretto, persino ristrettissimo, arco temporale rappresenta un valore ontologico che non può essere ignorato, in quanto ogni segmento di vita costituisce un’utilità giuridica che, se viene perduta per mano altrui, merita ristoro, nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui “la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa” (cfr. Cass. 16/9/2025 n. 25271)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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