Investimento del pedone e la presunzione di responsabilità del conducente

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Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente affermato l’impossibilità, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, di ricostruire con certezza l’esatta dinamica del sinistro e la concreta distribuzione della colpa in capo ai soggetti coinvolti; motivo che viene accolto, in quanto fondato, dalla Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. 2618).

Il Collegio osserva infatti come: “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. (secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019, Rv. 652291 – 01); in particolare, l’anomalia della condotta del pedone che, per le sue caratteristiche, vale a ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 – 01), sì da consentire la trattazione del giudizio di responsabilità anche ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Nella specie, il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto di poter superare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore sul solo presupposto dell’impossibilità di accertare le concrete modalità di verificazione del sinistro e della concreta misura di colpa ascrivibile ai due protagonisti, trascurando, al fine di superare quella presunzione di responsabilità esclusiva dell’investitore, di procedere all’accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone in applicazione dell’art. 1227 c.c.; in difetto di tale accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone, il giudice di merito avrebbe necessariamente dovuto applicare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore posta dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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