Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente affermato l’impossibilità, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, di ricostruire con certezza l’esatta dinamica del sinistro e la concreta distribuzione della colpa in capo ai soggetti coinvolti; motivo che viene accolto, in quanto fondato, dalla Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. 2618).
Il Collegio osserva infatti come: “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. (secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019, Rv. 652291 – 01); in particolare, l’anomalia della condotta del pedone che, per le sue caratteristiche, vale a ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 – 01), sì da consentire la trattazione del giudizio di responsabilità anche ai sensi dell’art. 1227 c.c..
Nella specie, il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto di poter superare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore sul solo presupposto dell’impossibilità di accertare le concrete modalità di verificazione del sinistro e della concreta misura di colpa ascrivibile ai due protagonisti, trascurando, al fine di superare quella presunzione di responsabilità esclusiva dell’investitore, di procedere all’accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone in applicazione dell’art. 1227 c.c.; in difetto di tale accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone, il giudice di merito avrebbe necessariamente dovuto applicare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore posta dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.“




