La Corte di Cassazione (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2968) precisa che: “il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico – il paziente, infatti, per quanto informato non può essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica-; e ciò tanto più se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue. Qui d’altronde, si rileva ad abundantiam, si ritorna al fatto, perché si asserisce (ricorso, pagina 13) che sarebbe stata scelta “la terapia d’elezione”, mentre, come constatato a proposito del primo motivo, la terapia non era di elezione, trattandosi di frattura scomposta (ed è notorio che sovente una frattura scomposta esige osteosintesi chirurgica). È poi asserto generico quello relativo al consenso informato, laddove la ricorrente, a pagina 12, sostiene che vi sia stato un consenso “debitamente informato in forma orale in ordine alle caratteristiche ed ai rischi dell’intervento”, senza indicare, però, che cosa effettivamente sia stato illustrato al paziente. Inoltre, nota ancora la ricorrente, dopo il trattamento ambulatoriale sarebbe stata rilasciata al paziente una “relazione scritta” con “tutte le informazioni” su quanto effettuato e sul successivo iter da seguire, cioè “visite”, “controlli” e “terapie consigliate”. Ancora una volta si rimane su un piano generico, senza che venga indicato, per esempio, il contenuto dei controlli e quali fossero le terapie consigliate“.

Investimento del pedone e la presunzione di responsabilità del conducente
Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. (in relazione



