La Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. n. 2592) precisa che: “l’art. 115, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Tanto presuppone che tali fatti siano specificati con allegazione puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Cass. n. 10786/2022). Mancando poi la contestazione specifica di tali fatti gli stessi possono ritenersi provati.
Orbene in generale va osservato che il riferito principio va declinato a seconda di come si esplica l’attività difensiva delle parti costituite. Invero mentre a fronte di fatti specifici dedotti da una parte, ove l’altra – senza negare gli stessi – ne deduca di ulteriori specifici aventi natura modificativa, estintiva o impeditiva sicuramente sorge in capo alla prima l’onere di specifica contestazione dei medesimi; viceversa allorché le difese dell’altra parte, a fronte di fatti pur sempre dotati di specificità, consistano in una versione alternativa, non sorge in capo alla prima parte alcun onere di contestazione, per cui non potrà dirsi che quelli dedotti in alternativa siano da intendersi ammessi e dunque non da provarsi (in tal senso Cass. n. 3429/2025). In altri termini, la ricostruzione dei fatti di causa alternativa e incompatibile rispetto a quella offerta dall’avversario, determina una contestazione indiretta ma univoca“.
Calando tali principi al caso specifico, il Collegio osserva che: “i fatti dedotti dal ricorrente (convenuto in primo grado ed appellante), e che lo stesso pretende essere dimostrati in base a quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ. in quanto non contestati dall’assicuratrice attrice in primo grado, costituiscono una ricostruzione alternativa a quella offerta da quest’ultima, incompatibile (essendo fondata nell’essere stato Ca.Fr. dotato di patente e nel non sussistere prova che fosse lui alla guida del veicolo) rispetto a quella fornita dall’assicuratrice attrice (l’essere il veicolo guidato dal Ca.Fr. senza l’autorizzazione o, meglio, con il c.d. “foglio rosa” ma in luogo non adeguato ai sensi dell’art. 5 c.d.s.). Pertanto, a fronte di tale deduzione, per quanto si è detto sopra, la parte attrice non aveva alcun onere di contestazione avendo già offerto, con la propria esposizione fattuale, una versione delle circostanze assunte come rilevanti incompatibili con quelle della controparte, e pertanto inequivocabilmente “contestate” proprio attraverso i fatti alternativi. Infatti a contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo. Diversamente – come già stabilito da questa Corte – “il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto” (Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 2025; Cass. n. 18046/14)“




