Non sussiste l’onere di contestare l’altrui contestazione

studio legale palisi padova giudizio

La Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. n. 2592) precisa che: “l’art. 115, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. Tanto presuppone che tali fatti siano specificati con allegazione puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Cass. n. 10786/2022). Mancando poi la contestazione specifica di tali fatti gli stessi possono ritenersi provati.

Orbene in generale va osservato che il riferito principio va declinato a seconda di come si esplica l’attività difensiva delle parti costituite. Invero mentre a fronte di fatti specifici dedotti da una parte, ove l’altra – senza negare gli stessi – ne deduca di ulteriori specifici aventi natura modificativa, estintiva o impeditiva sicuramente sorge in capo alla prima l’onere di specifica contestazione dei medesimi; viceversa allorché le difese dell’altra parte, a fronte di fatti pur sempre dotati di specificità, consistano in una versione alternativa, non sorge in capo alla prima parte alcun onere di contestazione, per cui non potrà dirsi che quelli dedotti in alternativa siano da intendersi ammessi e dunque non da provarsi (in tal senso Cass. n. 3429/2025). In altri termini, la ricostruzione dei fatti di causa alternativa e incompatibile rispetto a quella offerta dall’avversario, determina una contestazione indiretta ma univoca“.

Calando tali principi al caso specifico, il Collegio osserva che: “i fatti dedotti dal ricorrente (convenuto in primo grado ed appellante), e che lo stesso pretende essere dimostrati in base a quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ. in quanto non contestati dall’assicuratrice attrice in primo grado, costituiscono una ricostruzione alternativa a quella offerta da quest’ultima, incompatibile (essendo fondata nell’essere stato Ca.Fr. dotato di patente e nel non sussistere prova che fosse lui alla guida del veicolo) rispetto a quella fornita dall’assicuratrice attrice (l’essere il veicolo guidato dal Ca.Fr. senza l’autorizzazione o, meglio, con il c.d. “foglio rosa” ma in luogo non adeguato ai sensi dell’art. 5 c.d.s.). Pertanto, a fronte di tale deduzione, per quanto si è detto sopra, la parte attrice non aveva alcun onere di contestazione avendo già offerto, con la propria esposizione fattuale, una versione delle circostanze assunte come rilevanti incompatibili con quelle della controparte, e pertanto inequivocabilmente “contestate” proprio attraverso i fatti alternativi. Infatti a contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo. Diversamente – come già stabilito da questa Corte – “il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto” (Sez. 3, Ordinanza n. 5985 del 2025; Cass. n. 18046/14)

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama