La Corte di Cassazione (sentenza del 6 febbraio 2026 n. 2610) rammenta che: “le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061)“.
Nel caso specifico, l’attore aveva avanzato la domanda di risarcimento danni, per detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 della CEDU, in riferimento a due diversi periodi, ma che il diritto era stato dichiarato prescritto – con decisione ormai irrevocabile – quanto al primo e più risalente periodo. Nel giudizio di rinvio la domanda era stata limitata (e accolta) in riferimento al solo secondo periodo detentivo. Il Collegio rileva che: “è evidente che la domanda risarcitoria è da ritenere, a tutti gli effetti, come una domanda unica, sebbene articolata in riferimento a due diversi luoghi di detenzione. Ciò comporta, alla luce del principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite – al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità – che non sussiste, nella specie, la reciproca soccombenza richiamata dal Tribunale di Catanzaro. Il che viene a significare che la decisione di compensazione poteva sì, in astratto, essere ammessa, ma a condizione che sussistessero gli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che è quello risultante dalla nota sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. E poiché la domanda (unica) è stata accolta soltanto in parte, la compensazione non poteva essere determinata per l’intero“.




