La Corte di Cassazione (con la sentenza dd. 11 febbraio 2026 n. 3012) conferma la possibilità di compensare l’indennizzo previsto dalla L. n. 244/2007 (utilizzo del farmaco talidomide) con quanto riconosciuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Collegio a tale proposto premette che: “in rapporto al già ricordato caso dell’indennizzo preveduto dalla L. n. 210/1992, questa Corte ha affermato la compensabilità dello stesso con il risarcimento spettante per il medesimo evento a mente dell’art. 2043 cod. civ., ad evitare che “la vittima (goda) di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532; in senso conforme, Cass. 31 marzo 2021, n. 8866; Cass. 9 novembre 2022, n. 32916; Cass. 13 giugno 2023, n. 16808; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2840; Cass. 19 febbraio 2024, n. 4415).
La norma applicabile alla presente fattispecie è costituita dall’art. 2, comma 363, della L. n. 244/07, in virtù della quale “…. 363. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. L’indennizzo corrisponde, quindi, a quello previsto per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (appunto di cui alla L. n. 229/05) il quale “… consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito…”.
Ora si è appena sopra ricordato come l’indennizzo riconosciuto al danneggiato, nel caso della legge n. 210 del 1992, ha anche una finalità risarcitoria del danno non patrimoniale, prevedendo la norma indennizzi con aumenti e diminuzioni non solo in base alla patologia e all’ascrivibilità ad una categoria tabellare ma, anche, alla comorbilità e alla gravità della patologia, con eventuali indennizzi aggiunti o la previsione di indennità integrativa speciale, tali da far variare il riconoscimento indennitario da un importo minimo ad uno massimo. Orbene come visto la stessa disciplina è prevista anche nel caso delle conseguenze sui nascituri dell’assunzione del talidomide da parte della gestante, e quindi anche in questo caso va riconosciuta la finalità risarcitoria.
Venendo ora alla compensatio lucri cum damno, dalle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 12564, 12565, 1566 e 12567 del 2018) che se ne sono occupate in relazione a diversi titoli, si ricava che il relativo meccanismo può operare anzitutto se il risarcimento e l’indennizzo sono dovuti dallo stesso soggetto, oppure se l’illecito è stato causa (e non semplice occasione) del vantaggio, purché il vantaggio sia attribuito al fine di rimuovere il medesimo tipo di pregiudizio e sia previsto un meccanismo recuperatorio o di surrogazione a favore del soggetto che abbia attribuito il vantaggio; esso non opera se il vantaggio deriva da scelte autonome e sacrificanti del danneggiato, ovvero se il vantaggio sia acquisito iure hereditario. Per come s’è detto sopra, nel caso dell’indennizzo derivante dall’assunzione di talidomide ricorre sia il requisito dell’unicità dell’obbligato (tanto all’indennizzo quanto al risarcimento) quanto quello della rimozione del medesimo tipo di pregiudizio (per il segnalato rilievo che ha nell’indennizzo appunto l’entità del danno e la sua tipologia), mentre non ricorre il requisito “negativo” costituito dal dipendere l’indennizzo da una scelta autonoma del danneggiato, né ricorre l’ipotesi dell’acquisizione iure hereditario.
Il fondamento e la ratio del riconoscimento dell’operare della compensatio lucri cum damno, pur in presenza della differente natura dei due diritti (quello all’indennizzo sulla base del principio solidaristico; quello del risarcimento sul presupposto della natura illecita del comportamento) si giustifica anche qui con il fatto che la pur affermata (dalla legge) compatibilità dei due diritti non può risolversi in un’ingiusta locupletazione a favore dell’interessato (da ultimo Cass. n. 2840/24), che appunto si verificherebbe allorché venisse corrisposta in rapporto allo stesso evento ed in favore dello stesso soggetto una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato. In proposito, proprio con riferimento al caso, come detto omologo rispetto a quello che ne occupa, dei soggetti danneggiati a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, la già richiamata pronuncia Cass. Sez. U. n. 12567/18 ha ricordato che in ipotesi in cui, “pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria,… vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa”.
Altrettanto va sottolineato come la equiparabilità delle due situazioni ai fini che ne occupano, quella cioè del danno derivato da emotrasfusione e quello da assunzione da parte della gestante del talidomide, è stata rilevata anche dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 293 del 2011, secondo cui “la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.”. Proprio sul presupposto di tale identità di fondamento il Giudice delle Leggi ha ritenuto il differente regime di rivalutazione annuale dell’indennizzo stabilito per le due situazioni fonte di irragionevole disparità di trattamento.
Va in definitiva affermato che la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 363 dell’art. 2, L. n. 24/2007, dettata in tema di indennizzo riconosciuto in relazione all’immissione in commercio del talidomide in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, secondo cui “Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”, va interpretata nel senso che il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. deve essere riconosciuto nella misura in cui non tutti i profili di danno siano integralmente ristorati dall’importo dovuto, in quanto percepito o percipiendo, a titolo di indennizzo. Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un’ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. n. 210/1992, disposizione avente fondamento analogo“




