Il ricorrente censurava, avanti la Corte di Cassazione, l’impugnata sentenza per asserita violazione di legge e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione inesistente o contraddittoria con riguardo al giudizio di irrilevanza della sentenza assolutoria pronunciata nei propri confronti in sede penale in relazione alla vicenda oggetto dell’esame.
La Corte di Cassazione (sentenza del 4 febbraio 2026 n. 2345) sottolinea come la critica avanzata dal ricorrente è: “del tutto priva di fondamento, avendo la corte territoriale spiegato, sulla base di un discorso logicamente coerente e pienamente idoneo a rendere conto dell’iter logico-giuridico seguito, le ragioni della ritenuta irrilevanza della sentenza penale assolutoria; in particolare, la corte territoriale ha affermato che “a differenza di quanto sostenuto dall’appellante (….), il primo giudice ha ampiamente motivato l’inefficacia in sede civile dell’assoluzione di Fa.Sa. in sede penale, osservando correttamente che il fatto che Fa.Sa. sia stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” in quanto “l’assenza del dolo del reato contestato impedisce la configurazione del reato stesso” non ne esclude, una volta accertata la sua responsabilità per colpa – come è avvenuto nel caso di specie la condanna al risarcimento del danno in sede civile, poiché ai fini civilistici non è necessario il dolo ma è sufficiente la colpa“




