La presunzione di responsabilità (ex art. 2054 c.c.) presuppone la prova del nesso di causa

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La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell”Ufficio Centrale Italiano per i danni subiti dagli attori a causa del decesso del proprio congiunto, verificatosi in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale il complesso veicolare con motrice condotto dal defunto tamponava violentemente un complesso veicolare con motrice che lo precedeva in marcia sull’Autostrada del Sole (A1) e veniva successivamente tamponato, da tergo, da un terzo complesso veicolare con motrice sopraggiunto due minuti più tardi. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale rilevava come, sulla base delle indagini di natura tecnica disposte nel corso del giudizio, fosse emerso, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, che il decesso era stato provocato dall’impatto (il primo in ordine di tempo) tra il complesso veicolare condotto dallo stesso e il complesso veicolare che lo precedeva, senza che gli attori avessero mai comprovato alcun rilievo causale, rispetto al decesso , del secondo impatto provocato dal tamponamento del complesso veicolare sopraggiunto due minuti più tardi.

I ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 2697 e all’art. 2729 c.c., nonché agli artt. 40 e 41 c.p. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di paritaria responsabilità dei protagonisti del sinistro, con la conseguente erronea attribuzione agli attori dell’onere di fornire la prova dell’efficienza causale esclusiva del secondo impatto tra i complessi veicolari, là dove sarebbe stato onere dei convenuti fornire la dimostrazione (nella specie non resa) dell’insussistenza di alcuna efficienza casuale di tale secondo impatto. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, il giudice a quo avrebbe dovuto quanto meno riconoscere, in mancanza di tale dimostrazione (come avvenuto nella specie), la paritaria attribuzione della responsabilità del sinistro dedotto in giudizio ad entrambi i suoi protagonisti, senza viceversa attribuirla integralmente alla condotta del danneggiato, in assenza di alcun elemento istruttorio a sostegno di tale assunto.

La Corte di Cassazione (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2978) ritiene infondato il motivo, osservando come: “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (risalente a Sez. 3, Sentenza n. 871 del 5/4/1963, Rv. 261206 – 01, secondo cui “Le prescrizioni stabilite dall’art. 2054 c.c. riflettono le responsabilità dei conducenti e non il fatto determinativo dell’evento dannoso – collisione, urto ecc. – che è solo il presupposto di quella norma e che, pertanto, deve essere accertato preventivamente all’indagine sulla responsabilità del sinistro e secondo le norme comuni che regolano l’onere della prova”), la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno dedotto in giudizio. Nella specie, la dimostrazione della concreta sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra il comportamento del conducente e il danno denunciato dall’attore, grava a carico di quest’ultimo, e si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, che sia concretamente causativo del danno posto a fondamento della domanda (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8249 del 20/08/1998, Rv. 518218 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 03/06/1978, Rv. 392210 – 01). In particolare, là dove, in concreto, venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità con il danno denunciato sia escluso, non scatta né la presunzione legale di cui l’art. 2054 c.c. né, di conseguenza, l’onere del preteso danneggiante di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno“.

A fronte di ciò, il Collegio ritiene che “neppure potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nell’ambito della circolazione stradale, giacché l’onere del convenuto di fornire la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, in tanto acquista un proprio rilievo processuale, in quanto sia stato dimostrato (dall’attore) che il danno è stato “prodotto” (ossia causato) dall’asserito responsabile (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5433 del 27/2/2020, Rv. 657158 – 01); nel caso di specie, il giudice a quo ha espressamente affermato che “non solo non vi è agli atti la prova – della quale erano onerati i danneggiati – che An.Gk. sia sopravvissuto al primo impatto, ma anzi, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, sulla base di tutto ciò che si è detto, si deve ritenere che il Gkinis sia deceduto nell’urto con il veicolo A” (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), ossia, in conseguenza del primo impatto tra il complesso veicolare condotto da An.Gk. e il complesso veicolare che precedeva la vittima sulla sede stradale; da tanto deve desumersi l’espressa esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento stradale del conducente il complesso veicolare di proprietà della società convenuta (garantito dall’UCI) (che seguiva, sulla sede stradale, il complesso veicolare condotto dalla vittima) e il decesso di An.Gk., con il conseguente rilievo della radicale infondatezza della pretesa applicabilità, sostenuta dai ricorrenti, della presunzione di paritaria responsabilità dei protagonisti del sinistro, ai sensi dell’art. 2054 c.c.; da qui, l’attestazione della piena correttezza della sentenza emessa dal giudice a quo e la radicale infondatezza delle odierne censure avanzate dal ricorrente

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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