La diligenza richiesta al commercialista nella compilazione della dichiarazione dei redditi del cliente

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La Corte di Cassazione precisa, nella sentenza del 13 febbraio 2026 n. 3215, che: “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dall’art. 1218 cod. civ. La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, in base alla natura dell’attività prestata“.

Con specifico riguardo al ruolo del commercialista (oggetto della causa portata all’attenzione della Corte, ed alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il Collegio rileva che: “configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione. In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati.

In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista. I precedenti citati nelle decisioni di merito, (in particolare Cass. n. 12463/16) hanno ad oggetto tutt’altro, cioè l’ipotesi in cui il cliente non abbia rappresentato con correttezza e completezza le operazioni contabili che il commercialista doveva annotare o in base alle quali doveva redigere il bilancio. Ora mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione od irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come lo stesso non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa – come nella specie non è in discussione, non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere.

Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, valorizzato dai giudici del merito, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni. Pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell’avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene l’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro (con il cliente) circa l’avere quest’ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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