La Corte di Cassazione (con la sentenza del 4 febbario 2026 n. 2366) è chiamata a decidere in ordine al presunto venir meno delle opportunità di carriera, nel mondo dello spettacolo, che stavano venendo a delinearsi per il giovane danneggiato deceduto (e, con esse, quindi l’aspettativa di futuri, crescenti, guadagni). I ricorrenti reputavano che tale evenienza potesse integrare una “posta risarcitoria” in capo alla stessa vittima del sinistro, come tale trasmissibile “iure hereditatis” ai suoi congiunti.
Il Collegio precisa a tal fine che: “questa Corte, però, non contempla affatto una simile voce di danno, giacché, da tempo, concepisce – in caso di sinistro mortale – il danno patrimoniale futuro come quello patito esclusivamente “iure proprio” dai prossimi congiunti della vittima, sempre che esso si prospetti come effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto (Cass. Sez. 3, sent. 1 marzo 2007, n. 4791, Rv. 596658-01), dovendosi dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei suoi familiari, ovvero che i medesimi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni dello stesso (Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2012, n. 7272, Rv. 622507-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 gennaio 2014, n. 759, Rv. 629754-01). Alla luce di tale premessa, quindi, in relazione al prospettato “danno da perdita di chance di sopravvivenza”, la sola pretesa risarcitoria utilmente vagliabile dai giudici di merito era (accanto a quella – di natura, però, non patrimoniale – costituita dalla “vanificazione” della possibilità che sopravvivesse al sinistro stradale) quella azionata dalla madre del giovane, in relazione ai futuri contributi che ella avrebbe potuto ricevere dallo sviluppo della carriera artistica del figlio“.




