La natura dell’eccezione del massimale

studio legale palisi padova giudizio

La tesi di fondo della ricorrente è che per il contratto in questione, operante in regime di claims made con efficacia dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e con retroattività decennale, fosse prevista, in particolare, una clausola che dettava un limite di Euro 3,5 mln. per il periodo di retroattività (c.d. “massimale aggregato in retroattività”), limite superato in epoca successiva alla scadenza dei termini assertivi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, addirittura, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la sentenza in questione non avrebbe potuto tenerne conto. Pertanto, poiché l’erosione del massimale aggregato costituiva un fatto verificatosi dopo la formazione del titolo giudiziale, essa avrebbe dovuto considerarsi liberamente deducibile dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, come da costante giurisprudenza sul punto (si sono richiamate, tra l’altro, Cass. n. 26285/2019; Cass., Sez. Un., n. 19889/2019; Cass. n. 6337/2014). Sostiene la ricorrente che il massimale delimita l’obbligazione dell’assicuratore e, correlativamente, la pretesa dell’assicurato, sicché esso è un elemento che contribuisce alla definizione dell’oggetto del contratto, e non una limitazione di responsabilità dell’assicuratore. Circa la natura dell’eccezione di massimale, la ricorrente, dopo ampia disamina, evidenzia anche la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (in particolare, tra l’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito da Cass., Sez. III, n. 23076/2022, secondo cui si tratta di eccezione in senso stretto, e quello minoritario, rappresentato da Cass., Sez. II, n. 1475/2022, secondo cui invece si tratterebbe di mera difesa); e sostiene come non solo come l’indirizzo minoritario meriti di essere pienamente condiviso, auspicandone la definitiva adozione della Corte, ma anche che, quando si tratta di massimale aggregato, la deduzione e la prova dell’esistenza del limite gravi sull’assicurato, mediante la produzione della prova per iscritto del contratto, benché tanto non consenta di per sé all’assicuratore di giovarsi del limite: ciò perché l’esaurimento del massimale aggregato (a differenza di quello frontale) è un fatto esterno al testo del contratto e dipende dai pagamenti effettuati dall’assicuratore in un dato periodo. Solo con detta precisazione può dunque continuare ad affermarsi – prosegue la ricorrente – che la prova dell’esaurimento del massimale aggregato grava sull’assicuratore, mentre non può condividersi la tesi per cui l’eccezione in parola sia eccezione in senso stretto. Ciò perché, rispetto ad un dato sinistro, l’esaurimento del massimale aggregato non determina la scopertura del sinistro stesso, ma solo dimostra l’esatto adempimento dell’obbligazione dell’assicuratore, che non può essere chiamato ad ulteriori pagamenti indennitari, oltre il limite pattuito. Secondo la ricorrente, la natura necessariamente progressiva del limite di massimale, tale da manifestarsi anche dopo la formazione del titolo giudiziale e da poter essere così invocato dinanzi al giudice dell’esecuzione, è stata ben compresa da uno specifico precedente della Corte (Cass. n. 13966/2019, in motivazione), che ha rilevato come “il dedotto superamento del massimale di polizza… potrà eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti richiamati nella statuizione di condanna”.

La Corte di Cassazione (sentenza del 25 febbraio 2026 n. 4240) ritiene che tale tesi , per quanto argomentata in modo approfondito, non possa essere condivisa, rilevando che: “ancora di recente, questa stessa Sezione – alla quale è demandata, per tabella, la trattazione dei ricorsi in materia di assicurazione – ha ribadito che “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato; ne consegue che il rilievo relativo all’esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un’eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d’ufficio” (così Cass. n. 16899/2023). La citata ordinanza – con motivazione ampiamente argomentata e che il Collegio convintamente condivide, sicché è sufficiente qui integralmente richiamarla (parr. 10.1-10.3, in particolare), anche per brevità – ha affrontato il tema in questione, confutando le ragioni del precedente dissonante (Cass., Sez. II, n. 1475/2022) e ribadendo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione, secondo cui (si trascrive dall’ordinanza stessa):

“in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di allegare prima e provare poi l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. n. 27913 del 13/10/2021; n. 5625 del 28/02/2020; n. 1168 del 21/01/2020; n. 26813 del 21/10/2019; n. 3173 del 18/02/2016; n. 17459 del 31/07/2006)”;

– a nulla rileva la circostanza che l’esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa; ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non è l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come s’è detto, infatti, nell’assicurazione della responsabilità civile la fissazione d’un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto) (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 3173 del 2016, cit.);

il principio iura novit curia può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito (v. Cass. n. 16148 del 17/06/2019; Cass. n. 1168 del 2020, cit. e ivi altri precedenti conformi);

l‘allegazione e prova cui negli altri casi è tenuto l’assicuratore, riguardando un’eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli articoli 167e 183 c.p.c. (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 23076 del 25/07/2022, in motivazione)“.

Secondo il Collegio tali principi recano importanti implicazioni, ai fini dello scrutinio dei mezzi in esame. In primo luogo: “va ribadito il granitico insegnamento – neppure messo in discussione, per la verità, dalla ricorrente – per cui “In tema di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (così, ex multis, Cass. n. 3716/2020); e ancora: “Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 2785/2025).

Detti principi vanno poi rapportati al caso di situazioni fattuali suscettibili di significative variazioni nel corso del giudizio di merito, come appunto può avvenire con riguardo alla clausola di massimale aggregato, in controversie assicurative come quella sottesa all’opposizione all’esecuzione per cui è processo. Anzitutto, l’assicuratore che intenda avvalersene è tenuto a sollevare, in ogni caso, la relativa eccezione, nel giudizio di cognizione, entro il termine di preclusione di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, per quanto prima detto. Può però accadere che il limite del massimale, alla data di scadenza del termine di preclusione, non sia stato ancora superato. In tal caso, è necessario e, ad un tempo, sufficiente che l’assicuratore sollevi comunque l’eccezione, al fine di far constare al giudice l’esistenza della clausola limitativa e di ottenerne la relativa declaratoria, anche in ordine al suo perimetro applicativo e alla sua efficacia. Pertanto, se l’assicuratore ha regolarmente e tempestivamente sollevato l’eccezione e il limite di massimale sia in concreto superato solo dopo la scadenza del termine ex art. 167, comma 2, c.p.c., ma comunque nel corso dello stesso giudizio di merito (quindi, nel giudizio di primo grado, anche dopo la scadenza dei termini assertivi oggi previsti dall’art. 171-ter c.p.c.; in ogni caso, per i giudizi di primo e secondo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione orale della causa), egli è tenuto a soltanto allegare (ed eventualmente documentare) detto superamento, onde ottenerne la declaratoria nell’ambito della sentenza che definisce il relativo giudizio e, dunque, impedire l’emissione della condanna alla prestazione contrattuale a suo carico. Infatti, trattandosi di questione di merito, essa non può che essere delibata dal giudice della cognizione, dinanzi al quale il titolo esecutivo si sta formando, in ossequio ai consolidati principi prima riportati, inoperanti essendo le preclusioni di fase, trattandosi per definizione di “fatto sopravvenuto”. Qualora, invece, il superamento del limite si verifichi quando il giudizio di cognizione si sia ormai esaurito (e, dunque, la sentenza – di primo grado o d’appello – sia passata in giudicato), detta circostanza a pieno titolo costituisce “fatto sopravvenuto” ai fini della deduzione nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sicché solo in tal caso essa potrà esser fatta valere dall’assicuratore in sede esecutiva e, dunque, rappresentare idonea ragione a sostegno dell’opposizione stessa, onde contestare il diritto dell’assicurato di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, qualora la sentenza azionata rechi incondizionata condanna dell’assicuratore alla prestazione indennitaria.

In tale ipotesi, infatti, è ben vero che l’assicurato è titolare di un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c.; ma se – e solo se – in detto titolo sono state effettivamente delibate le questioni circa l’esistenza, la validità e l’effettiva portata della clausola di massimale aggregato (al tempo, in ipotesi, non ancora raggiunto), il superamento del limite di massimale solo in epoca successiva alla sua formazione consente all’assicuratore di paralizzare l’azione esecutiva del creditore, proprio in forza della pattuizione contrattuale e della sua successiva concreta estrinsecazione. Proprio questo – a convinto avviso del Collegio – è il senso di quel passaggio della motivazione di Cass. n. 13966/2019, invocato dalla ricorrente, in cui si afferma: “Nemmeno può considerarsi ostativo all’accoglimento del motivo il dedotto superamento del massimale di polizza, trattandosi di circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che potrà eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti richiamati nella statuizione di condanna”. Anche al di là della contestualizzazione dell’affermazione (prima riportata in modo completo, rispetto a quella offerta dalla ricorrente), il suo significato è pienamente in linea con quanto prima illustrato: se non emerge dalla sentenza che integra il titolo esecutivo, il superamento del massimale aggregato può essere fatto valere allorché questa sia portata ad esecuzione, ma sempre che la sentenza stessa riporti ed accerti l’esistenza e la portata della relativa clausola.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di opposizione all’esecuzione promossa dall’assicurato in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale contro il proprio assicuratore per la responsabilità civile, questi non può dedurre, quale fatto estintivo, l’esistenza di una clausola di massimale a formazione progressiva (c.d. massimale aggregato) e il suo superamento, verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, a meno che l’esistenza, la validità, l’efficacia e l’effettiva portata di detta clausola non siano state delibate dal giudice della cognizione in seno al provvedimento azionato in executivis, a seguito dell’eccezione tempestivamente sollevata dall’assicuratore nel termine di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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