La Corte d’Appello, nella motivazione della sentenza impugnata, non aveva preso alcuna posizione su tali dettagliate osservazioni, le quali, dopo essere state formulate dal consulente di parte, avevano costituito il fondamento di specifiche censure articolate con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 2 marzo 2026 n. 4700) sussiste, pertanto, il denunciato vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, avuto riguardo al principio per cui: “ l’omessa valutazione, da parte del giudice del merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica è deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, stesso codice, se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte, quando tali osservazioni siano puntuali e specifiche o addirittura rivelino l’assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato (cfr., tra le più recenti, Cass. 12/04/2024, n. 9925; Cass. 6/06/2024, n.15804; Cass. 26/09/2024, n. 25767).
Ed invero il Collegio rileva che: “l’esclusione dell’omissione diagnostica imputata alla struttura sanitaria e il conseguente giudizio di irresponsabilità della medesima appaiono tanto più immotivati (in quanto basati sull’apodittica affermazione secondo la quale nel 2013 vi sarebbe stato il mero “sospetto” di endocardite) ove si considerino, oltre la circostanza che essa patologia infettiva si era conclamata già nel 2010, le ulteriori circostanze che, in occasione del ricovero dell’aprile 2011, erano stati riscontrati al paziente elevati indici di flogosi, mentre, nell’accesso del luglio successivo gli erano state diagnosticate tumefazioni ghiandolari. Di queste circostanze, la Corte di merito non ha fatto alcuna menzione nel contesto motivazionale della sentenza, incorrendo, una volta di più, nella denuncia violazione degli art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.“




