Responsabilità medica: l’obbligo di motivazione del Giudice alle osservazioni critiche mosse alla CTU

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La Corte d’Appello, nella motivazione della sentenza impugnata, non aveva preso alcuna posizione su tali dettagliate osservazioni, le quali, dopo essere state formulate dal consulente di parte, avevano costituito il fondamento di specifiche censure articolate con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 2 marzo 2026 n. 4700) sussiste, pertanto, il denunciato vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, avuto riguardo al principio per cui: “ l’omessa valutazione, da parte del giudice del merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica è deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, stesso codice, se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte, quando tali osservazioni siano puntuali e specifiche o addirittura rivelino l’assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato (cfr., tra le più recenti, Cass. 12/04/2024, n. 9925; Cass. 6/06/2024, n.15804; Cass. 26/09/2024, n. 25767).

Ed invero il Collegio rileva che: “l’esclusione dell’omissione diagnostica imputata alla struttura sanitaria e il conseguente giudizio di irresponsabilità della medesima appaiono tanto più immotivati (in quanto basati sull’apodittica affermazione secondo la quale nel 2013 vi sarebbe stato il mero “sospetto” di endocardite) ove si considerino, oltre la circostanza che essa patologia infettiva si era conclamata già nel 2010, le ulteriori circostanze che, in occasione del ricovero dell’aprile 2011, erano stati riscontrati al paziente elevati indici di flogosi, mentre, nell’accesso del luglio successivo gli erano state diagnosticate tumefazioni ghiandolari. Di queste circostanze, la Corte di merito non ha fatto alcuna menzione nel contesto motivazionale della sentenza, incorrendo, una volta di più, nella denuncia violazione degli art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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