Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, deduceva che l’art. 137 cod. ass. sarebbe stato violato dalla Corte d’Appello per avere quest’ultima preteso dal danneggiato la dimostrazione della perdita reddituale effettiva, nonostante l’art. 137 cit. stabilisca che il danno da riduzione della capacità di guadagno vada liquidato sulla base del reddito più elevato percepito dalla vittima nel triennio precedente il sinistro.
La Corte di Cassazione (sentenza del 2 marzo 2026 n. 4600) ritiene infondato il motivo rilevando che: “la difesa del ricorrente confonde la prova del danno col criterio di liquidazione di esso. L’art. 137 cod. ass. è norma che disciplina il criterio di liquidazione, ma non deroga affatto ai princìpi generali in tema di onere della prova. Che il reddito da lavoro sia andato perduto o ridotto a causa del sinistro è circostanza che spetta al danneggiato dimostrare, ed andrà dimostrata di norma documentando lo scarto fra il reddito goduto prima del sinistro e quello percepito dopo. Solo una volta che sia stata fornita tale dimostrazione soccorre l’articolo 137 codice delle assicurazioni, stabilendo che il minuendo della suddetta operazione sia sempre rappresentato dal reddito più elevato goduto dalla vittima nel triennio anteriore al sinistro“.




