I ricorrenti deducevano la violazione, da parte della Corte di Appello, degli artt. 1218 e 2048, comma 2, c.c., per avere la stessa escluso la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale, malgrado il sinistro di causa si fosse verificato durante l’orario di scuola, a causa della negligenza del precettore. In particolare ribadiva che l’insegnante avrebbe dovuto essere considerato responsabile dei danni cagionati alla loro figlia, nel tempo in cui risultava sottoposta alla sua vigilanza, a nulla rilevando che l’evento fosse stato provocato dall’istintivo calcio di una palla, nel corso di una partita di pallavolo, che si era svolta proprio alla presenza del precettore, il quale, invece di controllare attivamente gli studenti, era impegnato nella lettura di un giornale.
La Corte di Cassazione (sentenza del 5 marzo 2026 n. 49451) ritiene inammissibile la censura, rilevando come la decisione impugnata non si sia affatto discostata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del precettore ex art. 2048 cod. civ.
A tale riguardo, rammenta che: “la norma non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto. Secondo l’interpretazione della norma data dalla costante giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 27/06/2002, n. 9346), la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova, dunque, applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso. Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 cod. civ., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110).
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica dalle persone partecipanti al gioco” (Cass., sez. 3, 14/10/2003, n. 15321; Cass., sez. 3, 08/04/2016, n. 6844; Cass., sez. 3, 26/01/2016, n. 1322; Cass., sez. 6 – 3, 05/06/2018, n. 14355; Cass., sez. 3, 20/04/2020, n. 7951).
È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta. La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., sez. 3, 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., sez. 3, 27/10/2005, n. 20908; Cass., sez. 3, 10/04/2019, n. 9983).
A tale proposito il Collegio richiama l’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale, la quale ha riscontrato: “come l’evento lesivo, ossia il pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto della compagna di squadra, si sia determinato nel corso di una normale azione di gioco, rientrante nella normalità della pratica, non violenta in sé, né “connotata da finalità lesiva e irruenza tale da essere incompatibili con il contesto ambientale, con l’età e con la struttura fisica dei partecipanti”. Ha, quindi, escluso che il fatto dannoso sia stato conseguenza di una “situazione anomala o difforme delle regole del gioco che non abbia alcuna relazione strumentale tra lo stesso e l’azione dell’alunno”, ponendo anzi in rilievo come l’evento dovesse considerarsi “accidentale” e, pertanto, “esente da addebiti di responsabilità nei confronti di chi era tenuto alla vigilanza”. Risulta, in sostanza, dalla sentenza qui impugnata che il Le.Cl., calciando la palla con il piede, non ha violato le regole del gioco e non ha posto in essere un’azione avente intento lesivo. Tanto basta per ritenere che la Corte d’Appello, del tutto correttamente, tenuto conto delle modalità con cui si è verificato l’evento, abbia concluso che questo non avrebbe potuto essere evitato dall’insegnate, poiché “frutto di un’azione di gioco non prevedibile con l’anticipo utile a evitarla”, ossia improvvisa e comunque connessa “alle fisiologiche modalità di gioco della pallavolo nella quale… la palla può essere respinta con qualunque parte del corpo”.
La Corte d’Appello ha, dunque, ritenuto raggiunta la prova liberatoria che gli insegnanti non abbiano potuto impedire l’evento, perché avvenuto in una normale lezione di educazione fisica, ciò che consente di escludere anche la dedotta violazione dell’art. 1218 cod. civ. Difatti, la prova liberatoria che la scuola deve offrire richiede la dimostrazione: a) di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare l’evento lesivo (Cass., sez. 3, 03/02/1999, n. 916); b) di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta; c) di avere adottato le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; d) la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, 18/04/2001, n. 5668). Ebbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto fornito tale prova, perché il fatto, come già detto, è stato repentino e non intenzionale ed avvenuto durante una normale fase di gioco“




