Il ricorrente censurava la decisione della Corte di Appello nella parte in cui la stessa aveva affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente custode, in difetto di adeguata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, per aver ritenuto inadeguato il guardrail sulla base della sola indicazione (contenuta nel verbale di accertamento) circa la sua altezza esigua, senza fondare tale giudizio su dati oggettivi e tecnici idonei a dimostrare la concreta pericolosità della barriera e la sua non conformità agli standard normativi.
La Corte di Cassazione (sentenza del 4 marzo 2026 n. 4875) ritiene il ricorso infondato, rilevando in via preliminareche: “secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9547 del 2015 e n. 26527 del 2020), in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno – nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva – derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo. D’altronde, in via generale, il comportamento colposo del danneggiato, quand’anche non sia ritenuto idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, o tra il comportamento presuntivamente colposo del custode ed il danno, esso può però integrare il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno ai sensi dell’art. 1227, c. 1, c.c., applicabile anche d’ufficio, espressamente richiamato dall’art. 2056, a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate“.
In ordine al motivo specifico del motivo, il Collegio precisa che: “la doglianza muove da un presupposto giuridico errato circa l’oggetto della prova nella responsabilità da custodia. Ai fini dell’art. 2051 c.c., invero, la responsabilità del custode presuppone (non necessariamente l’intrinseca pericolosità della res, ma) il riscontro di un suo ruolo causale o concausale nella produzione dell’evento e, solo in relazione a tanto, la verifica di una sua concreta inadeguatezza rispetto alla funzione di sicurezza cui è preposta. Nel caso di specie, tale presupposto ricorre, in quanto la corte territoriale ha correttamente individuato il nesso causale non nell’astratta pericolosità della barriera, ma nella sua inefficacia contentiva a fronte degli svii che essa avrebbe dovuto evitare. Il giudizio sulla ‘scarsa altezza’, indicato come riportato nel verbale della Polizia Municipale, dunque, non rappresenta una percezione soggettiva, ma la constatazione di un difetto funzionale della pertinenza stradale, rivelatosi determinante nel consentire lo sbandamento del veicolo verso la scarpata“.




