E’ da tempo oramai che la Corte di Cassazione respinge le richieste di risarcimento, formulate ex art. 2051 c.c., rilevando semplicemente la condotta colposa del danneggiato (configurabile come caso fortuito), di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causa esistente tra la cosa ed il custode, indipendentemente dal carattere di abnormità o eccezionalità del medesimo comportamento posto dell’utente. Per tale motivo la sentenza del 6 marzo 2026 n. 5069 emessa dalla Corte di Cassazione costituisce una decisione importante in quanto impone al giudice di merito di accertare nel concreto la condotta del danneggiato, al di là di una stereotipata formulazione di colpa, con la quale -in via oramai sistematica- viene respinta la richiesta di risarcimento.
Nel caso oggetto della citata decisione, la ricorrente rilevava l’errata individuazione del proprio concorso colposo nell’evento dannoso e il mancato integrale addebito dello stesso al Comune di Imperia ex art. 2051 cod. civ, avendo la Corte di merito errato nel ritenere sussistente il suo contributo causale all’evento, addirittura di portata tale da elidere (almeno parzialmente) il nesso causale tra fatto ed evento conseguenza e, quindi, in guisa da escludere la responsabilità del Comune, che, nella fattispecie, è di tipo oggettivo. La ricorrente censurava la sentenza d’appello per avere questa ritenuto che il proprio comportamento avesse avuto una rilevanza causale autonoma tale da escludere la responsabilità del custode per la cattiva manutenzione della strada.
La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato: “atteso che la Corte d’Appello non individua, in concreto, in cosa sarebbe consistita la colpa (benché in astratto suscettibile di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) della Du.Ga., poiché non sono specificamente individuate o richiamate, dai giudici di merito, circostanze tali dalle quali poter desumere che la Du.Ga. aveva percorso la scalinata, che pacificamente risultava ammalorata e comunque degradata, in maniera avventata o comunque incauta. Il dato dell’ammaloramento della scalinata è ammesso dalla stessa difesa del Comune. Non risulta, peraltro, in alcun modo che la Du.Ga. avesse posto in essere una condotta imprevedibile, quale, nella specie, sarebbe stata la posa del piede su di un gradino già apparentemente ammalorato. È, viceversa, sostanzialmente incontestato che la Du.Ga. nell’effettuare la discesa appoggiò il piede su di un gradino che cedette sotto il suo peso ma che non risultava già essere scalfito o diruto o divelto o corroso dagli agenti atmosferici o scivoloso per erba o muschio. La Corte d’Appello non specifica alcuna concreta condotta colposa da parte della danneggiata e poggia le sue affermazioni sull’essere la scalinata vicina all’abitazione della Du.Ga., cosicché questa sarebbe stata incauta nel percorrerla, pur conoscendone le cattive condizioni, e pur essendo la gradinata la via più celere per recarsi ai cassonetti dell’immondizia senza percorrere, con maggior rischio e lunghezza, la strada carrabile. La Corte territoriale è, dunque, incorsa in erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio, avendo erroneamente qualificato provato un possibile antecedente logico di un fatto in base al riscontro del verificarsi di quest’ultimo: e, in particolare, per aver considerato accaduto l’evento quale conseguenza dell’omissione di una determinata condotta, per il solo fatto che l’evento si è verificato. Il giudice territoriale è incorso, così, nel vizio di motivazione apparente che si ha allorquando la sentenza risulti composta da argomentazioni tra esse incompatibili (Cass. 3/03/2022 n. 7090), in particolare non appare compatibile l’affermazione dell’essere la scalinata ammalorata con la mancanza di accortezza da parte della Du.Ga., che viene meramente presunta per abitare la danneggiata nelle vicinanze della scala. L’aporia logica, prima che giuridica, è evidente“.




