Art. 2051 c.c.: erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio

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E’ da tempo oramai che la Corte di Cassazione respinge le richieste di risarcimento, formulate ex art. 2051 c.c., rilevando semplicemente la condotta colposa del danneggiato (configurabile come caso fortuito), di per sé sufficiente ad interrompere il nesso di causa esistente tra la cosa ed il custode, indipendentemente dal carattere di abnormità o eccezionalità del medesimo comportamento posto dell’utente. Per tale motivo la sentenza del 6 marzo 2026 n. 5069 emessa dalla Corte di Cassazione costituisce una decisione importante in quanto impone al giudice di merito di accertare nel concreto la condotta del danneggiato, al di là di una stereotipata formulazione di colpa, con la quale -in via oramai sistematica- viene respinta la richiesta di risarcimento.

Nel caso oggetto della citata decisione, la ricorrente rilevava l’errata individuazione del proprio concorso colposo nell’evento dannoso e il mancato integrale addebito dello stesso al Comune di Imperia ex art. 2051 cod. civ, avendo la Corte di merito errato nel ritenere sussistente il suo contributo causale all’evento, addirittura di portata tale da elidere (almeno parzialmente) il nesso causale tra fatto ed evento conseguenza e, quindi, in guisa da escludere la responsabilità del Comune, che, nella fattispecie, è di tipo oggettivo. La ricorrente censurava la sentenza d’appello per avere questa ritenuto che il proprio comportamento avesse avuto una rilevanza causale autonoma tale da escludere la responsabilità del custode per la cattiva manutenzione della strada.

La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato: “atteso che la Corte d’Appello non individua, in concreto, in cosa sarebbe consistita la colpa (benché in astratto suscettibile di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065) della Du.Ga., poiché non sono specificamente individuate o richiamate, dai giudici di merito, circostanze tali dalle quali poter desumere che la Du.Ga. aveva percorso la scalinata, che pacificamente risultava ammalorata e comunque degradata, in maniera avventata o comunque incauta. Il dato dell’ammaloramento della scalinata è ammesso dalla stessa difesa del Comune. Non risulta, peraltro, in alcun modo che la Du.Ga. avesse posto in essere una condotta imprevedibile, quale, nella specie, sarebbe stata la posa del piede su di un gradino già apparentemente ammalorato. È, viceversa, sostanzialmente incontestato che la Du.Ga. nell’effettuare la discesa appoggiò il piede su di un gradino che cedette sotto il suo peso ma che non risultava già essere scalfito o diruto o divelto o corroso dagli agenti atmosferici o scivoloso per erba o muschio. La Corte d’Appello non specifica alcuna concreta condotta colposa da parte della danneggiata e poggia le sue affermazioni sull’essere la scalinata vicina all’abitazione della Du.Ga., cosicché questa sarebbe stata incauta nel percorrerla, pur conoscendone le cattive condizioni, e pur essendo la gradinata la via più celere per recarsi ai cassonetti dell’immondizia senza percorrere, con maggior rischio e lunghezza, la strada carrabile. La Corte territoriale è, dunque, incorsa in erronea applicazione del principio di concretizzazione del rischio, avendo erroneamente qualificato provato un possibile antecedente logico di un fatto in base al riscontro del verificarsi di quest’ultimo: e, in particolare, per aver considerato accaduto l’evento quale conseguenza dell’omissione di una determinata condotta, per il solo fatto che l’evento si è verificato. Il giudice territoriale è incorso, così, nel vizio di motivazione apparente che si ha allorquando la sentenza risulti composta da argomentazioni tra esse incompatibili (Cass. 3/03/2022 n. 7090), in particolare non appare compatibile l’affermazione dell’essere la scalinata ammalorata con la mancanza di accortezza da parte della Du.Ga., che viene meramente presunta per abitare la danneggiata nelle vicinanze della scala. L’aporia logica, prima che giuridica, è evidente“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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