La questione, affrontata nella sentenza del 9 marzo del 2026 n. 5296 della Corte di Cassazione, è relativa agli effetti del contratto di assicurazione, ed in particolare se gli stessi debbano farsi retroagire alla data di decorrenza indicata nella intestazione della polizza qualora questa non corrisponda alla data di emissione della polizza. Per dare risposta al quesito il Collegio muove dalla considerazione che: “il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta. Il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. L’efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 cod. civ.). Come è stato precisato da questa Corte, questa regola è l’espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè della c.d. “inversione del ciclo produttivo” tipica delle operazioni assicurative: l’assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque, il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti (Cass., sez. 6 – 3, 03/12/2021, n. 38216).
L’efficacia dell’assicurazione, cioè del periodo di assicurazione, è individuata quanto al momento iniziale e finale dall’art. 1899 cod. civ., che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma, come già chiarito da questa Corte, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioè si può pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi, cfr. Cass., sez. 1, 24/12/1994, n. 11142). Se il sinistro si avvera prima delle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio non è, pertanto, indennizzabile“.
Nel caso di specie il Collegio rileva che: “la quietanza di pagamento del premio non risultava depositata dalla ricorrente, né risultava indicato nel ricorso l’avvenuto deposito di essa, ma anzi la polizza depositata dalla controricorrente recava la chiara indicazione che segue: “la presente Polizza comporta l’anticipato pagamento del premio all’atto della firma“. Tuttavia “l’atto della firma” ovviamente non poteva certo precedere l’emissione della polizza, non potendosi firmare un documento inesistente. E poiché la polizza, per stessa ammissione della ricorrente, fu emessa il 25 febbraio, è giocoforza concludere che correttamente il giudice d’appello ha escluso la copertura assicurativa, in presenza della conclamata inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 1899 c.c.”.




