Il ricorrente censurava la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto colposa una condotta che, alla luce dell’assetto dei rapporti assicurativi e della dichiarata presa in carico del sinistro da parte di BHIIL, sarebbe stata inutiliter data e, in ogni caso, non esigibile dall’homo eiusdem generis et condicionis. La Corte di Cassazione (sentenza del 9 marzo 2026 n. 5301) ritiene fondato il motivo, rilevando che: “la colpa consiste nella deviazione da una regola di condotta esigibile nel caso concreto e relativo accertamento esige (a) l’individuazione della condotta doverosa in astratto, secondo il parametro dell’homo eiusdem generis et condicionis (art. 1176 c.c., in rapporto alla qualità del soggetto), (b) l’accertamento della condotta tenuta in concreto, (c) la verifica dello scarto tra le due condotte e, soprattutto, dell’esigibilità della condotta alternativa pretesa e della sua funzione cautelativa rispetto al rischio da prevenire“.
Nella fattispecie, il Collegio evidenzia che: “l’ASP aveva una copertura assicurativa articolata su polizze reciprocamente condizionate: la polizza Assitalia era destinata a operare solo nell’ipotesi di inoperatività della polizza Sompo/BHIIL, sicché la dichiarata operatività di quest’ultima rendeva recessiva – e, dunque, non utilmente attivabile – la garanzia di Assitalia (proprio la sentenza impugnata ricorda che una la garanzia di Assitalia era destinata ad operare solo in caso di inoperatività dell’altra). In questo contesto, la dichiarazione di uno degli assicuratori (Sompo/BHIIL) di assumere la gestione della lite – senza riserve (il che significa che nessun dubbio era stato sollevato sulla copertura) – e la conseguente costituzione in giudizio tramite legale fiduciario (condotta confermativa della sussistenza della garanzia) determinavano – secondo un giudizio di normalità e ragionevolezza – l’affidamento che la prestazione assicurativa sarebbe stata resa secondo la logica del programma contrattuale: se opera la prima polizza, la seconda non opera.
Pertanto, pretendere, a carico dell’assicurato, una condotta ulteriore (l’attivazione della polizza assicurativa di Assitalia) – non già come mera notizia astratta, ma come atto “doveroso” la cui omissione varrebbe a fondare una colpa – equivale a imporre un adempimento privo di utilità concreta: l’atto richiesto non avrebbe potuto, secondo il regolamento negoziale noto alle parti, produrre l’effetto pratico di rendere operante la garanzia “di secondo rischio”, posto che l’assicuratore “primario” aveva dichiarato (ed esteriorizzato processualmente) la copertura. In altri termini, l’ASP, in presenza di due obbligazioni assicurative reciprocamente condizionate, si trovava – quanto meno dal punto di vista pratico e funzionale – titolare di un credito indennitario esigibile alternativamente a seconda dell’operatività dell’una o dell’altra copertura: la dichiarazione dell’assicuratore che assumeva la gestione del sinistro valeva, per l’assicurato, come indicazione sufficiente del canale di adempimento da seguire, rendendo non esigibile l’attivazione dell’altro canale, strutturalmente recessivo finché il primo restava dichiaratamente aperto“.
Secondo il Collegio quindi ha errato la Corte d’Appello nell’imputare: “all’ASP negligenza e superficialità per non avere fatto quanto era imposto dalla clausola n. 28 e dalle regole di prudenza, ricavandone la conseguenza dell’esclusione radicale della tutela risarcitoria, sul presupposto che l’affidamento tutelabile debba essere incolpevole e che la colpa del danneggiato elida la responsabilità di chi abbia creato la situazione di apparenza. La Corte territoriale, però, ha fatto mal governo delle regole sull’accertamento della colpa, perché ha individuato come doverosa una condotta che, alla luce del concreto assetto dei rapporti e della dichiarazione dell’assicuratore “primario”, sarebbe stata inutiliter data e quindi non esigibile, nemmeno secondo un parametro di diligenza professionale dell’ente assicurato (art. 1176, secondo comma, c.c.): in altre parole, il giudizio di colpa non può fondarsi sulla mancata adozione di un comportamento privo di concreta attitudine a evitare il pregiudizio temuto. Né può trascurarsi che, una volta che l’assicuratore abbia dichiarato la propria disponibilità a gestire il sinistro e abbia assunto la difesa, l’assicurato non è tenuto – salva evidenza di contrarie circostanze – a compiere ulteriori e ridondanti verifiche o attivazioni verso un altro soggetto la cui obbligazione, per assetto negoziale, è sospesa o recessiva finché l’altro assicuratore si comporti come debitore/garante operativo
La sentenza impugnata finisce per introdurre un indebito aggravio di controlli e adempimenti a carico del creditore/assicurato, in contrasto con i principî che governano l’esigibilità della diligenza e la possibilità di confidare, nei limiti del ragionevole, nella dichiarazione del soggetto che si presenta come tenuto alla prestazione (ex art. 1180 c.c. la prestazione può provenire anche da chi, diverso dall’effettivo debitore, si dichiari tenuto e il creditore non è onerato di rifiutarla o di ricercare altrove l’adempimento)”.




