La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. 5645) rammenta che: “in sede di accertamento della responsabilità contrattuale della struttura, in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di diligenza professionale, spetta al danneggiato fornire la prova della fonte dell’obbligo e del nesso di causalità materiale tra il predetto inadempimento o inesatto adempimento e l’evento pregiudizievole, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da una causa imprevedibile o inevitabile che abbia reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione (v. Cass.11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme). Difatti, il danno e la sua eziologia sono oggetto del fatto costitutivo del diritto (di cui all’art. 2697 cod. civ.) nella specie al risarcimento del danno, pertanto il danneggiato è tenuto ad allegare, anzitutto, una condotta di inadempimento (o di inesatto adempimento) che abbia astratta efficienza causale rispetto alla lesione occorsa e, quindi, a provare che tale condotta abbia avuto concreta efficienza causale rispetto a detto evento lesivo (prova, questa, che l’orientamento giurisprudenziale precedente non postulava a carico dell’attore-danneggiato) e ciò in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40e 41 cod. pen.
Per il caso in cui un siffatto accertamento abbia ad oggetto, come nella specie, una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non“, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (v. Cass. 27/09/2018, n. 23197). Ne deriva che le conseguenze sfavorevoli in caso di mancato assolvimento dei predetti oneri di allegazione e prova gravano interamente a carico dell’attore“.
La ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata (e quindi confermata dalla Corte di Cassazione) è che: “la Ca.Ca. non abbia assolto agli oneri di allegazione e prova a lei spettanti, i quali, nella specie, avrebbero dovuto riguardare gli elementi da cui far discendere che la struttura di ricovero avesse l’obbligo di predisporre una particolare e rigorosa assistenza e/o quello di dotare la sedia a rotelle che la danneggiata utilizzava di una cintura di sicurezza che le impedisse i movimenti, quale quello che ne aveva cagionato la caduta, e che abbia genericamente dedotto, a fronte della contestazione di controparte, la dinamica del sinistro occorsole. A fronte di tale ratio decidendi le censure dei ricorrenti non colgono nel segno nel rappresentare la violazione di legge rispetto ai principi che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova della responsabilità per inadempimento di un’obbligazione professionale.
Va, anzitutto, considerato che la Ca.Ca. ha sempre allegato di essere caduta perché si era alzata improvvisamente dalla sedia. In altri termini, la Ca.Ca. ha assunto che l’omissione della struttura – non aver impedito la sua caduta – era una condotta che esprimeva un’efficienza causale rispetto all’evento, giacché se la sedia avesse avuto un meccanismo di contenimento dei suoi movimenti non sarebbe caduta. Nondimeno, la Corte d’Appello ha basato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di allegazione e di prova di un inadempimento qualificato dotato di efficienza causale rispetto alla verificazione dell’evento lesivo; il nesso di causa tra il comportamento asseritamente omesso e l’evento lesivo esige la prova che l’evento dannoso sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, stante che l’omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento. Spettava dunque all’attrice dimostrare quale fosse la condotta doverosa ed esigibile in concreto dalla struttura.
Un conto è infatti l’obbligo di sorveglianza generica che la struttura era tenuta ad erogare perché tenutavi dall’assunzione dell’obbligo di cura – che i ricorrenti hanno provato e che non è oggetto di contestazione – altro è sostenere che la struttura fosse tenuta ad una condotta precauzionale diversa, di osservazione costante della Ca.Ca. e/o implicante la predisposizione di un meccanismo che la bloccasse alla sedia a rotelle con una cintura, in modo da impedirle di scivolare o di alzarsi e/o muoversi dalla sedia autonomamente, al fine prevenire il danno. L’estensione ed il contenuto dell’obbligo di vigilanza variano in funzione delle circostanze del caso concreto e, in particolare, in relazione alla situazione di bisogno. Sul punto con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato che le condizioni di salute della Ca.Ca. imponessero l’adozione di misure precauzionali stringenti e specifiche, come preteso dai qui ricorrenti“




