La responsabilità del proprietario (art. 2054 c.c.) e della compagnia di assicurazione in caso di furto (invito domino)

studio legale palisi padova responsabilità

Il ricorrente (proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale) eccepiva l’esclusione della propria responsabilità, a causa d’un furto commesso con violenza sulle cose e violazione di domicilio. La tesi affermava in particolare che: a) se è commesso un furto con violenza sulle cose, diventa irrilevante valutare la diligenza con cui il proprietario aveva custodito il veicolo; b) la responsabilità del proprietario derubato cesserebbe “automaticamente” quando sia decorso “un congruo tempo” dal furto, dal momento che non è esigibile dal proprietario la ricerca dei ladri; c) il furto interrompe il nesso di causalità tra la condotta del proprietario ed il danno a terzi causato dalla circolazione del veicolo; d) la diligenza esigibile dal proprietario può essere solo quella del buon padre di famiglia, e non occorre che il proprietario abbia fatto “concreto uso di tutte le cautele possibili”; e) la violazione del domicilio è un atto di per sé contrario alla volontà del proprietario; sicché, se non voluta fu quella violazione, a fortiori dovrebbe ritenersi non voluta la circolazione del veicolo acquisito per effetto di essa.

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 12 marzo 2026 n. 5562 – relatore: dott. Marco Rossetti) ritiene infondato il motivo. Ed invero afferma che: “l’art. 2054, terzo comma, c.c. deve essere interpretato nel senso che la responsabilità civile del proprietario di un veicolo a motore per i danni derivanti dalla circolazione di esso è esclusa non per il solo fatto che il proprietario non volesse la circolazione, ma soltanto quando risulti che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza per impedire la circolazione. Quali debbano essere queste misure è valutazione di fatto che va compiuta con riferimento al tempo, al luogo ed alle modalità dell’impossessamento del mezzo; è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Depongono in tal senso l’interpretazione storica e quella finalistica dell’art. 2054, terzo comma, c.c.

Sotto il primo profilo (interpretazione storica) l’art. 2054, comma terzo, c.c. costituisce l’approdo d’una lunga evoluzione che ha progressivamente esteso la responsabilità del proprietario, e conseguentemente ridotto l’ampiezza della prova liberatoria. Sarebbe dunque contrario a tale evoluzione storica l’interpretazione sostenuta dalla società ricorrente. Il primo atto normativo destinato a disciplinare la circolazione dei veicoli a motore fu il r.d. 28.7.1901 n. 416 (Regolamento per la circolazione degli (sic) automobili sulle strade ordinarie), il quale in tema di responsabilità del proprietario si limitò (art. 22) ad estendere alla circolazione dei veicoli a motore le norme dettate dal r.d. 10.3.1881 n. 124 (Regolamento di polizia stradale e per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche) in materia di circolazione dei veicoli a trazione animale. Per effetto di tale rinvio divenne applicabile ai veicoli a motore l’art. 53 r.d. 1024/1881, cit., il quale stabiliva “il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma è responsabile (…) dei danni e spese di riparazione alle quali (…) fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietà. Se il veicolo o le bestie non fossero condotte por ordine o per conto del loro proprietario, incorrerà nell’anzidetta responsabilità colui che avrà delegato il conduttore o cocchiere”.

La rapida diffusione dei veicoli a motore che seguì la massiccia industrializzazione del nostro Paese agli inizi del XX sec. rese ben presto inadeguata tale previsione, la quale fu abrogata dal primo codice della strada (r.d. 12.12.1923 n. 3043), il cui art. 79 ampliò la responsabilità del proprietario disponendo “il proprietario ed il conducente sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone od a cose dalla circolazione dei veicoli, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell’evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo”. È significativo che di questa norma, ritenuta eccessivamente rigorosa da una parte dei commentatori, la Commissione parlamentare per la riforma del codice della strada propose la modifica nei seguenti temini “la responsabilità solidale del proprietario si presume fino a prova contraria ed è esclusa ogniqualvolta sia provato che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso della volontà del proprietario stesso”. Questa proposta parve tuttavia eccessivamente blanda allo stesso legislatore dell’epoca infatti la dimostrazione, da parte del proprietario, che la circolazione fosse avvenuta “senza il consenso della volontà” si prestava ad essere interpretata proprio come oggi vorrebbe la ricorrente ovvero liberandosi da responsabilità sol dimostrando che lo spossessamento non fu voluto. Per questa ragione la proposta della Commissione parlamentare non fu accolta ed il nuovo codice della strada del 1928 (r.d. 2.12.1928 n. 3179) lasciò immutata la previsione del 1923.

La terza tappa nella progressiva restrizione della prova liberatoria gravante sul proprietario d’un veicolo a motore si ebbe col terzo codice della strada dell’Italia postunitaria (r.D.L. 7.12.1933 n. 1739), il cui art. 120 stabilì “il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del codice civile”. Questa fu la previsione recepita nell’art. 893 del progetto del libro delle obbligazioni del codice civile, approvato con r.d. 30.1.1941 n. 16 e rifluito nell’art. 2054, comma terzo, del vigente codice civile. Nella relazione ministeriale al suddetto libro delle obbligazioni, si legge al riguardo che la previsione del terzo comma “non esclude la rilevanza di altri titoli di responsabilità, come sarebbe la negligente custodia del veicolo”.

La storia della formazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c., è dunque una storia di progressiva estensione della responsabilità del proprietario, giustificata da due ragioni di fondo la pericolosità della circolazione e la necessità di tutela della vittima. La giurisprudenza di merito e quella di questa Corte, consapevoli di tale ratio, sin dall’apparire del primo codice della strada hanno affermato la responsabilità del proprietario che lasci il proprio mezzo incustodito per i danni causati dal terzo che se ne sia abusivamente impossessato (la sentenza capostipite fu App. Venezia 14.5.1929, in Riv. crit. infortuni, 1929, 198; in seguito, per la giurisprudenza di questa Corte, si vedano Cass. 591 del 1950, Cass. 756 del 1952, Cass. 688 del 1962 e Cass. 1635 del 1964, la quale affermò la responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c. del proprietario d’un veicolo a motore che aveva lasciato le chiavi all’interno del mezzo). Pertanto l’interpretazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c., propugnata dalla ricorrente, vorrebbe riportare le lancette dell’orologio della storia del diritto all’abortita proposta di modifica del 1928, e contrasta con l’indicazione desumibile dall’evoluzione appena tracciata.

Alla medesima conclusione conduce l’interpretazione finalistica dell’art. 2054, terzo comma, c.c. In origine la responsabilità del proprietario fu affiancata a quella del conducente perché la proprietà d’un veicolo a motore era di per sé indice di ricchezza, sicché si riteneva che quella responsabilità costituisse la principale forma di garanzia del credito vantato dal danneggiato. Una ratio legis, dunque, orientata a tutela della vittima. Tale ratio legis permane ancor oggi, sebbene il rischio di impossidenza del responsabile sia venuto meno per effetto dell’introduzione dell’assicurazione obbligatoria.

Un veicolo a motore è un oggetto pericoloso e potenzialmente letale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo perdono la vita circa 1,2 milioni di persone a causa di sinistri stradali. Nell’Unione Europea i morti causati dalla circolazione stradale sono circa 20.000 l’anno (Road safety statistics in the EU, Eurostat, Aprile 2026), ed in Italia 3.000 l’anno, con oltre 200.000 feriti. È agevole immaginare con quali costi sociali ed economici. La prevenzione dei sinistri stradali è dunque un interesse generale. Coerente con tale interesse è una interpretazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c., che responsabilizzi il proprietario d’un veicolo a motore, ed esiga da lui la diligente custodia del proprio mezzo. Dal punto di vista del diritto civile, differenza non v’è tra chi ometta di custodire un’arma carica, e chi ometta di custodire un veicolo a motore.

La tradizionale interpretazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c. (secondo cui il proprietario d’un veicolo a motore non si libera dalla presunzione ivi prevista, se non provi di avere adottato misure concrete per prevenire l’abusiva circolazione del mezzo) non è messa in crisi dall’argomento speso dalla ricorrente, secondo cui la suddetta responsabilità dovrebbe venir meno, nel caso di furto colposamente agevolato da un deficit di custodia da parte del proprietario, quando sia trascorso “un congruo lasso di tempo” tra il furto ed il danno a terzi causato dal ladro. In primo luogo il fattore “tempo” esclude la responsabilità solo per effetto di prescrizione. Per contro, lo iato temporale tra momento consumativo della condotta e momento di verificazione del danno è giuridicamente irrilevante. In secondo luogo la circostanza che le indagini dell’autorità di polizia non siano riuscite a individuare l’autore del furto è anch’essa irrilevante ai fini della responsabilità civile la condotta colposa del proprietario consiste infatti nell’omessa custodia, non nell’insuccesso delle ricerche.

È parimenti vano il timore che l’interpretazione consolidata dell’art. 2054, terzo comma, c.c., in combinato disposto con le previsioni dell’art. 122 cod. ass., esponga il proprietario sine die tanto all’azione di responsabilità da parte del terzo senza poter beneficiare della copertura assicurativa, quanto al regresso da parte dell’impresa designata. Infatti a) non custodire il veicolo è una condotta colposa cooperante alla produzione del sinistro; ma la colpa del proprietario è coperta di necessità dall’assicurazione obbligatoria. E poiché differenza non v’è, quanto a colpa, tra violare un segnale di “Stop” e lasciare un veicolo incustodito, del danno causato da un veicolo sottratto con colpa del proprietario deve rispondere l’assicuratore della r.c.a.; b) l’art. 122 cod. ass. prevede che il contratto si sciolga nel caso di circolazione “contro la volontà”; ma poiché tale espressione è identica a quella prevista nell’art. 2054 c.c., essa deve essere interpretate nello stesso modo e dunque come sinonimo di circolazione prohibente domino. Se quindi il mezzo circola non già “prohibente”, ma soltanto “invito domino”, l’art. 122 non s’applica ed il contratto non si scioglie.

La responsabilità del proprietario, dunque, non è affatto esposta sine die alle imperscrutabili determinazioni del fato, in quanto delle due l’una a) se il furto non è stato colposamente agevolato dal proprietario, responsabilità di questi non v’è; ricorre un’ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione si scioglie dalle ore 24 00 del giorno in cui fu sporta la denuncia di furto; del danno eventualmente causato dalla circolazione del veicolo rispenderà l’impresa designata; quest’ultima non avrà rivalsa nei confronti del proprietario, dal momento che presupposto della rivalsa è la colpa, e colpa non v’è nel caso di circolazione prohibente domino; b) se il furto è stato colposamente agevolato dal proprietario, vi è responsabilità di questi; ricorre un’ipotesi di circolazione invito domino; il contratto non si scioglie per effetto della denuncia di furto; l’impresa designata non è obbligata al risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione del veicolo dopo il furto, risarcimento che grava invece sull’assicuratore del proprietario.

La conclusione appena esposta non muta nell’ipotesi in cui il proprietario d’un veicolo a motore, dopo averne colposamente agevolato il furto, receda dal contratto di assicurazione ovvero chieda all’assicuratore di volgerlo a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione d’un altro veicolo, diverso da quello sottratto (c.d. “voltura” della polizza, come accaduto nel caso di specie). L’art. 1917, comma primo, c.c. definisce infatti l’assicurazione della responsabilità civile come il contratto in virtù del quale l’assicuratore si obbliga “a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”. La legge distingue il “fatto” che deve accadere durante la vigenza del contratto, il quale costituisce propriamente l’evento di rischio; e l’obbligo di pagamento al terzo, che deve essere “conseguenza” di quel fatto. Dunque nel contratto di assicurazione della r.c.a. il rischio coperto dall’assicuratore (inteso quale rischio in potenza, non quale rischio in atto) non è il danno, ma la possibilità che “accada un fatto in conseguenza del quale” l’assicurato divenga obbligato a pagare una somma di denaro ad un terzo.

Dalla differenza tra rischio e danno tracciata dall’art. 1917 c.c. discende che i “fatti accaduti” durante l’efficacia del contratto di assicurazione della responsabilità civile non consistono nel manifestarsi del danno, ma nell’avverarsi dei suoi presupposti causali. Se così non fosse, si perverrebbe all’assurdo di dovere ritenere valida ed efficace anche l’assicurazione della responsabilità civile stipulata da persona che avesse già tenuto una condotta illecita, produttiva d’un danno destinato a prodursi nel futuro (così Cass. Sez. 3, 13/03/2014, n. 5791, la quale – sulla scia di autorevole dottrina – ha ritenuto coperte dall’assicurazione della r.c. professionale d’un avvocato le conseguenze dannose per il cliente d’un appello tardivamente proposto durante la vigenza del contratto, ma la cui inammissibilità fu dichiarata dal giudice dell’impugnazione diversi anni dopo la scadenza della polizza; ovviamente si può prescindere in questa sede dal considerare le degenerazioni pattizie sorte dalla diffusione delle clausole claims made, cui il contratto di assicurazione della r.c.a. è sottratto per legge, ex art. 122 cod. ass.). Se dunque il proprietario d’un veicolo a motore se lo lasci colpevolmente sottrarre a causa d’una negligente custodia, il “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” ascrivibile a colpa dell’assicurato non è il sinistro, ma l’omessa custodia. Dalle conseguenze d’una tale condotta colposa pertanto l’assicuratore è tenuto a garantire l’assicurato, quale che fosse il momento in cui l’ignoto ladro dovesse causare danni a terzi. La causalità giuridica infatti non può scindersi a seconda di chi la invochi pertanto, una volta ammesso che lasciarsi sottrarre un veicolo per negligente custodia è una “concausa” dei danni provocati dalla circolazione di quel mezzo, sul versante del contratto di assicurazione ne segue per necessità che il presupposto causale dell’obbligazione risarcitoria dell’assicurato deve ritenersi avvenuto durante la vigenza del contratto, con conseguente sussistenza dell’obbligo indennitario a carico dell’assicuratore.

Devono, pertanto, ritenersi non sussistenti i paventati effetti paradossali, addotti dalla Procura Generale a sostegno della propria richiesta di accoglimento del ricorso: a) non il rischio che l’assicuratore della r.c.a. finisca per “garantire il ladro”; nel caso di furto di veicolo agevolato per colpa dal proprietario, infatti, per quanto appena detto la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicuratore, il quale avrà azione di regresso nei confronti del ladro; b) né il rischio che il proprietario, derubato per propria colpa, sia costretto a vanamente peregrinare alla ricerca d’un assicuratore che accetti di coprire un veicolo già oggetto di furto se infatti la negligente custodia del mezzo ricada temporalmente nel periodo di efficacia del contratto, le conseguenze di quella condotta resteranno garantite dall’assicuratore, e bisogno non vi sarà di rinnovare sine die quella polizza finché il veicolo non venga ritrovato.

Una diversa interpretazione, su questo aspetto, dell’art. 122 cod. ass. renderebbe tale norma sospetta di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 Cost. La legge che delegò il governo ad emanare il codice delle assicurazioni, infatti (l. 29.7.2003 n. 229), aveva imposto al legislatore delegato, quale criterio direttivo, la “tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli” (art. 4, comma 1, lettera (b), L. cit.). Che l’assicurato sia, rispetto all’assicuratore, il “contraente debole”, dir non è mestieri. Quindi se si ammettesse che anche nel caso di furto agevolato dall’incuria del proprietario il contratto si sciogliesse e del danno rispondesse l’impresa designata, ne conseguirebbero effetti paradossali e contrari a quel principio. Tra gli altri: a) il proprietario perderebbe la copertura assicurativa per effetto di un atto dovuto (la denuncia di furto), e resterebbe esposto all’azione di rivalsa dell’impresa designata; b) il proprietario sarebbe indotto a non denunciare il furto, per beneficiare della copertura assicurativa“.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato in punto di fatto che la società proprietaria del mezzo (ovvero, per essa, i suoi incaricati, del fatto dei quali essa ovviamente è tenuta a rispondere) lo lasciò in sosta, di notte, non chiuso a chiave, con le chiavi all’interno ed in un’area accessibile tramite un cancello carrabile anch’esso non chiuso a chiave. Il giudice di merito ha ritenuto tale condotta non conforme alla “normale diligenza” esigibile dal proprietario d’un veicolo a motore. L’accertamento è di fatto, non è qui sindacabile, e non è immotivato. Il Collegio ha quindi conclusivamente affermato che il ricorso è: “a) infondato nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c., in quanto correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che il proprietario d’un veicolo a motore risponda dei danni causati dalla circolazione di essa, quando ne abbia per colpa agevolato il furto; b) inammissibile, nella parte in cui denuncia che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto “colposa” la condotta del proprietario del veicolo, in quanto investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; c) infondato, infine, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 122 cod. ass., in quanto tale norma – al pari dell’art. 2054, terzo comma, c.c. – s’applica alle sole ipotesi di circolazione prohibente domino, e non anche alle ipotesi di circolazione invito domino“.

A fronte di ciò il ricorso va dunque rigettato in applicazione dei seguenti princìpi di diritto

il proprietario di un veicolo a motore risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo anche dopo che gli sia stato rubato, se il furto fu colposamente agevolato dalla sua negligente custodia. In tal caso non s’applicano le previsioni di cui all’art. 122 cod. ass., dettato per la sola ipotesi di circolazione prohibente domino; il contratto di assicurazione non si scioglie; la responsabilità del proprietario resta coperta dall’assicurazione del veicolo; non sorge alcun obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata“.

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama