La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5356, confermando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste, esclude, per l’ennesima volta, il carattere automatico del danno patrimoniale, discendente dalle lesioni di carattere fisico, necessitando invece della specifica prova di un’effettiva perdita economica conseguente alla stesse.
Ed invero il ricorrente censurava la decisione della Corte di merito che, nel rigettare la formulata domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica di musicista ed alla perdita di chance, aveva correttamente affermato che: “l’avere subito una riduzione della capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente che vi sia stato anche un danno effettivo in termini di mancato guadagno, giacché non può esserci alcun automatismo tra perdita e/o riduzione della capacità lavorativa specifica, da un lato, e pregiudizio economico per il danneggiato, dall’altro“. La stessa Corte triestina aveva poi illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto del tutto mancante la prova del preteso lucro cessante, rilevando, per un verso e tra l’altro: “la mancata produzione della documentazione reddituale ufficiale e, dall’altro, sottolineando che l’unico documento che potrebbe avere una parvenza di ufficialità è rappresentato dal doc. 30), indicato dall’appellante come “dichiarazione fiscale depositata nel 2008 per un ammontare annuo di Euro. 65.221,00″, ma è stato dimesso solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto al termine perentorio previsto per l’indicazione delle prove dirette” ritenendo così: “impossibile un raffronto tra i redditi antecedenti e quelli successivi al 2007″ restando perciò “del tutto indimostrata l’asserita contrazione dei redditi dal maggio 2007 ad oggi, non potendo supplire in tal senso la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c. stante la genericità delle circostanze dedotte ed il carattere valutativo dei capitoli “.




