La Corte d’Appello escludeva che le pregresse condizioni del de cuius avessero avuto una qualche incidenza causale sul suo decesso, ritenendo priva di qualsiasi fondamento giuridico la pretesa dell’azienda sanitaria di ottenere un ridimensionamento del danno in considerazione del verosimile minore arco temporale (minore dell’ordinario) in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto deceduto. La Corte di Cassazione (sentenza del 19 febbraio 2026 n. 3732) conferma la correttezza di tale valutazione, rilevando peraltro che l’esattezza del principio di diritto posto a fondamento della decisione, secondo cui: “deve essere risarcito integralmente il danno da morte subito dai prossimi congiunti della vittima, senza che possano applicarsi eventuali riduzioni in ragione di ipotesi riguardanti una sua aspettativa di vita inferiore agli standard delle persone della sua età“, peraltro non oggetto di specifica impugnazione.

Il lucro cessante non è automatico
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5356, confermando la



