Il ricorrente censurava la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui avrebbe considerato l’art. 8 della legge n. 24/07 (legge Gelli) non immediatamente applicabili nonostante fossero processuali e dunque non condannando Generali, non costituita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, alla rifusione delle spese di quel procedimento e del primo grado.
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5395) accoglie il motivo rilevando che: “la disciplina dell’art. 8 della legge n. 24/2017, inerente all’accertamento tecnico preventivo, da esperire prima dell’introduzione della domanda risarcitoria da responsabilità civile sanitaria, ha natura strutturalmente processuale, afferendo alla procedibilità della domanda e, nell’ipotesi specifica, alla regolazione delle spese processuali annesse (cfr. la contigua fattispecie di Cass. 10/6/2025 n. 15466); sul punto, pertanto, l’affermazione della Corte di appello risulta erronea, e la conseguente statuizione di rigetto della domanda di regolazione delle spese ex art. 8, legge n. 24/2017, dev’essere cassata. Ciò è confermato dall’art. 12 della medesima legge che fa salvo espressamente l’art. 8 nel prevedere l’azione diretta del danneggiato nei confronti delle assicurazioni, cui correlare l’obbligo assicurativo previsto a far tempo dal decreto attuativo indicato nell’art. 10 della stessa legge (d.m. n. 232/2023, ovvero dal 16 marzo 2024)“.




