La Corte di Cassazione (sentenza del 10 marzo 2026 n. 5382) richiama l’ormai consolidato orientamento secondo cui: “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. Sez. 3, 24/09/2013, n. 21865), prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. L, 14/05/2012 n. 7471; Cass. Sez. 3, 18/11/2014 n. 24474, Cass. 31/07/2015 n. 16222; Cass. Sez. 3, 27/12/2017 n.30956).
Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 11/05/2007 n. 10847; Cass. 2/04/2009 n. 8023; Cass. 6/06/2012 n. 9108; v. anche Cass. 8/01/2015 n. 101). Spetta altresì al giudice di merito procedere alla liquidazione in via equitativa del danno conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione, dimostrando di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo, ad esempio, la posizione professionale e sociale del danneggiato, la gravità del fatto lesivo, la diffusione dell’offesa (Cass. Sez. 3, 16/07/2002, n. 10268; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 16/06/2003 n. 9626; in tema di diffamazione a mezzo stampa, Cass. Sez. 3, 26/10/2017 n. 25420; di recente, in tema di condotte riprovevoli attribuite a membri deceduti del nucleo familiare, cfr. Cass. Sez. 3, 22/07/2024 n. 20269)”.




