La Corte d’Appello, senza mettere in dubbio l’esistenza dei danni materiali – in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro – ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice relative agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, “pur formalmente completo – in quanto recante l’indicazione dei lavori da effettuare sul veicolo dell’appellante – non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a riportare una stima delle riparazioni previste. Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l’autore del preventivo“. Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: “se è vero che esse – come evidenziato dall’appellante – rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti – riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati – si deve tuttavia evidenziare che le stesse – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – non forniscono la prova dell’esborso sostenuto dalla parte… Né l’attore ha chiesto in primo grado l’escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture”. Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l’incidente, non erano utili “alla quantificazione dell’entità del danno nei termini richiesti dall’appellante“.
La Corte di Cassazione (sentenza 18 marzo 2026 n. 6471) ritiene la decisione della Corte d’Appello non integralmente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di prova del danno risarcibile.
Ed invero rileva: “deve condividersi il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur”” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013).
Diversa è, però, la conclusione relativamente alle fatture commerciali. In linea generale, secondo l’indirizzo di questa Corte, “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024). Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, “ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell’auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno” (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), benché il danno stesso possa essere riconosciuto “solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato”, onde “rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del “quantum”, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 – 3, n. 9942 del 13/05/2016).
Tanto premesso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la Corte d’Appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’entità economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma esclusivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell’avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d’opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma l’avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell’assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l’obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione. Va, in proposito, ribadito che “il “danno civile”… può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato… dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati”, ciò anche perché la tesi contraria “introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato” (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell’11/5/2022). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecie analoga alla presente, “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione)” (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024)“




