La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5388, rammenta di aver affermato, nell’ambito della responsabilità medica chirurgica, che: “ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi varie ipotesi, e in particolare:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, allora è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente e colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente e colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria, allora sono risarcibili sia il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente ovvero colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l’intervento è stato correttamente eseguito), allora è risarcibile la sola violazione del diritto all’autodeterminazione, sul piano propriamente equitativo, mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – dev’essere valutata in relazione alla eventuale situazione differenziale tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall’intervento, allora non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente ovvero colposa del medico nell’esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, se l’intervento è stato correttamente eseguito), allora il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass. 12/6/2023 n. 16633)“.
Il Giudice di merito -secondo il Collegio- ha rilevato in modo corretto, analizzando testualmente la formulazione della domanda, che: “pur essendo stato allegato che, in ipotesi di adeguata previa informazione, si sarebbero rifiutati gli interventi – peraltro facendosi ripetuto riferimento in ricorso agli esiti negativi registrati, quando, come è logico, l’informazione, in quanto precedente l’attuazione terapeutica, non può che riguardare i rischi ex ante – non era stato invece allegato, prima che provato, alcun danno diverso da quello alla salute evincibile dagli esiti imputati come evitabili con una condotta adempiente. Si può esemplificare la fattispecie avendo riguardo, tipicamente, alla maggior sofferenza concretamente derivata, in ipotesi, dall’inattesa inefficienza delle cure proposte in quanto non rispondenti a rischi cui il soggetto si potesse essere preparato: ciò al chiaro fine, cui è ispirata la nomofilachia appena richiamata, di tener conto della distinzione tra danno evento e conseguenze pregiudizievoli da risarcire, ed evitare, così, duplicazioni risarcitorie rispetto a quanto liquidato, anche a titolo di sofferenza morale, per il danno alla salute in senso proprio (cfr., esplicativamente, la contigua fattispecie di Cass. 22/2/2025 n. 4682). Il ricorrente, invece, per un verso assume che l’autonoma risarcibilità del danno da lesione del consenso informato sarebbe tale da poter ritenere sufficiente l’allegazione del presumibile rifiuto alternativo delle cure proposte, per altro verso non si misura effettivamente e compiutamente con questa specifica ragione decisoria; né vengono riportati e illustrati contenuti assertivi differenti da quelli analizzati esplicitamente dalla Corte territoriale in tal senso“




