Il ricorrente censurava la sentenza di merito nella parte in cui il giudice di appello avrebbe disatteso la tabella allegata al D.P.R. n. 254/2006, limitandosi a richiamare la clausola del caso concreto, senza indicare alcuna circostanza specifica che giustificasse il discostarsi dai criteri normativi. Osserva che procedere contromano rientra nella specifica casistica che individua come esclusivamente colpevole la condotta di guida di colui che procede contromano.
La Corte di Cassazione (sentenza del 18 marzo 2026 n. 6388) ritiene del del tutto infondato il motivo, rilevando preliminarmente che: “l’art. 150 cod. ass. rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, la disciplina di dettaglio del sistema, con particolare riferimento: ai criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti (attraverso una tabella di ripartizione della responsabilità, analoga a quella oggi vigente nel sistema CID, recante la casistica più diffusa delle situazioni riscontrabili in caso di scontro tra due veicoli); ai contenuti e alle modalità della presentazione della denuncia del sinistro e agli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; alle modalità, alle condizioni e agli adempimenti a carico dell’impresa di assicurazione; ai limiti e alle condizioni di risarcibilità dei danni accessori. (…). Senonché la tabella, allegata a detto decreto, è un utile parametro di riferimento per uniformare le liquidazioni stragiudiziali, essendo esemplificativa della casistica più ricorrente, ma in sede processuale non ha alcun valore vincolante e non assurge a presunzione legale. La ricostruzione della fattispecie concreta spetta esclusivamente al giudice di merito, e ogni automatismo che prescinda dalle “ulteriori circostanze” (come citato nella clausola di chiusura della tabella stessa) sarebbe logicamente fallace, ragion per cui ritenere la tabella idonea a fondare una presunzione legale costituirebbe una violazione delle regole sulla formazione della prova. Il D.P.R. 254/2006 è una fonte sub-primaria (regolamentare) e, pur potendo costituire parametro di legittimità, la sua applicazione non può certo porsi in contrasto con norme di rango superiore, come l’art. 2054 c.c., che impone l’accertamento della responsabilità basato sulla condotta reale dei conducenti.
Occorre ribadire che l’unica presunzione legale – relativa e superabile mediante prova contraria – è quella prevista dall’art. 2054, co. 2, c.c., la quale (…) non è stata ritenuta superata nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti, espressamente motivato in ordine alle circostanze concrete del caso, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di aver impiegato la necessaria cautela di controllare lo spazio retrostante la sua vettura rispetto a entrambi i sensi di marcia prima di intraprendere la manovra di uscita in retromarcia, e che tale omissione precludeva il superamento della presunzione di pari responsabilità. Tale valutazione, fondata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e sulle circostanze concrete del caso, è pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte e risulta adeguatamente motivata, non essendo il giudice di merito tenuto a confrontarsi specificamente con le indicazioni contenute nella tabella di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, che, come detto, ha natura meramente esemplificativa e non vincolante.
In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al D.P.R.n. 254 del 2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto) costituisce un parametro di riferimento utile a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, ma non ha valore vincolante nel giudizio civile e non assurge a presunzione legale. La ricostruzione della dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità spettano esclusivamente al giudice di merito, il quale deve valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore contenuta nell’art. 2054 c.c.; ne consegue che l’unica presunzione legale applicabile è quella (relativa) di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c., e il giudice non è tenuto a conformarsi meccanicamente alle indicazioni della tabella regolamentare, che ha natura meramente esemplificativa“




