Grava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura

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Il ricorrente (impresa designata) contestava l’asserita inversione dell’onus probandi, operata nella sentenza impugnata che aveva preteso dalla medesima la prova positiva di un’ulteriore copertura assicurativa, diversa da quella scaduta, sulla base della quale il danneggiato aveva individuato la legittimazione passiva del Fondo. . Eccepiva inoltre il travisamento del principio di vicinanza della prova, che aveva invertito l’onere della prova, ritenendo che fosse la stessa impresa designata di dover provare l’eccezione di mancata copertura dell’assicurazione del veicolo, in quanto aveva nella sua disponibilità le banche dati.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 18 marzo 2026 n. 6419, rigetta i motivi rilevando che il giudice di merito in realtà: “non ha operato alcuna indebita inversione dell’onere della prova, ma ha correttamente applicato alla fattispecie in esame il principio della vicinanza della prova (affermato ad esempio da Cass. n. 12910 del 2022) alla luce del quale, una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa mediante la produzione dell’attestazione della compagnia indicata dal responsabile, (come per l’appunto avvenuto nel caso di specie, nel quale, come si legge in sentenza, “gli attori avevano assolto il proprio onere probatorio producendo il certificato di UNIONE Assicurazioni (quale compagnia assicurativa indicata da Fi.Gi. ai Carabinieri verbalizzanti, circostanza incontestata) attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa”), grava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi peraltro di fatto rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata, essendo alla data del sinistro già in vigore il testo unico in tema di assicurazioni private ed esistendo già allora una banca dati alla quale avevano (ed hanno) accesso diretto ed immediato, senza alcuna formalità, le compagnie assicurative (tra cui, per l’appunto, l’odierna ricorrente). In definitiva, i motivi sono decisi sulla base del seguente principio di diritto:

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una “probatio diabolica” circa un fatto negativo universale

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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