Il ricorrente (impresa designata) contestava l’asserita inversione dell’onus probandi, operata nella sentenza impugnata che aveva preteso dalla medesima la prova positiva di un’ulteriore copertura assicurativa, diversa da quella scaduta, sulla base della quale il danneggiato aveva individuato la legittimazione passiva del Fondo. . Eccepiva inoltre il travisamento del principio di vicinanza della prova, che aveva invertito l’onere della prova, ritenendo che fosse la stessa impresa designata di dover provare l’eccezione di mancata copertura dell’assicurazione del veicolo, in quanto aveva nella sua disponibilità le banche dati.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 18 marzo 2026 n. 6419, rigetta i motivi rilevando che il giudice di merito in realtà: “non ha operato alcuna indebita inversione dell’onere della prova, ma ha correttamente applicato alla fattispecie in esame il principio della vicinanza della prova (affermato ad esempio da Cass. n. 12910 del 2022) alla luce del quale, una volta che il danneggiato abbia fornito un principio di prova della scopertura assicurativa mediante la produzione dell’attestazione della compagnia indicata dal responsabile, (come per l’appunto avvenuto nel caso di specie, nel quale, come si legge in sentenza, “gli attori avevano assolto il proprio onere probatorio producendo il certificato di UNIONE Assicurazioni (quale compagnia assicurativa indicata da Fi.Gi. ai Carabinieri verbalizzanti, circostanza incontestata) attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa”), grava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi peraltro di fatto rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata, essendo alla data del sinistro già in vigore il testo unico in tema di assicurazioni private ed esistendo già allora una banca dati alla quale avevano (ed hanno) accesso diretto ed immediato, senza alcuna formalità, le compagnie assicurative (tra cui, per l’appunto, l’odierna ricorrente). In definitiva, i motivi sono decisi sulla base del seguente principio di diritto:
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una “probatio diabolica” circa un fatto negativo universale“




