La Corte di Cassazione (sentenza del 23 marzo 2026 n. 6949) riconferma la recente sua decisione (https://studiolegalepalisi.com/2026/03/04/il-regime-del-rimborso-delle-spese-del-consulente-di-parte-valutazione-dufficio-indipendentemente-dallavvenuta-spesa/) in ordine alla rimborsabilità delle spese del consulente di parte anche in assenza di specifica domanda di parte, di produzione documentale e di prova dell’avvenuto esborso, rilevando che secondo: “un primo orientamento il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza d’un consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione; sono conformi Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. L., 12/12/1985, n. 6283). Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell’avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L., 29/06/1985, n. 3897; Cass. Sez. L., 19/10/1977, n. 4475).
Reputa il Collegio che al primo dei suddetti orientamenti non possa darsi séguito, e che vada condiviso il secondo. Il primo orientamento è stato motivato con argomenti diversi. Talora la decisione si è basata sulla equiparazione, non altrimenti motivata, tra le spese per la consulenza di parte e le “spese vive” di cui alla vecchia tariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si trasse così la necessità della prova documentale anche di quelle (Cass. 6283/85, cit.). In altri casi l’affermazione del principio scaturì da fattispecie del tutto particolari: ovvero la circostanza che il giudice di merito avesse condannato il soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, “delle eventuali spese per la consulenza di parte” non ancora sostenute: decisione (giustamente) cassata sul presupposto che, in tal modo, le spese di consulenza erano state “rimesse all’arbitrio del professionista” (Cass. 2605/06, forse inopportunamente ed acriticamente richiamata, in ben diversa fattispecie, da Cass. 21402/22, ovvero dalla decisione invocata dal Tribunale a sostegno della decisione qui impugnata). Questi argomenti non possono condividersi: l’uno per la irripetibilità della fattispecie da cui scaturì; l’altro per l’inconciliabilità coi princìpi generali in tema di spese processuali.
Le spese che la parte ha sostenuto – o dovrà sostenere – per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759). Se dunque le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.
Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). E l’assunzione dell’obbligazione è implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).
L’esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe – ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. – che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte. Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.c. Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio“.
Il Collegio formula pertanto il seguente principio di diritto: “la nomina di un consulente di parte fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto“.




