La Corte di Cassazione (sentenza del 25 marzo 2026 n. 71759) nell’accogliere il motivo di impugnazione che denunciava violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., in combinato disposto con l’art. 2056 c.c., anche in riferimento al corretto criterio liquidativo del c.d. danno biologico da premorienza, siccome regolato dalle Tabelle emanate dal Tribunale di Milano e dal diritto vivente costituito dall’emanazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione”, perché la Corte d’Appello, pur avendo correttamente richiamato il principio secondo cui, in caso di morte del danneggiato per causa non ricollegabile all’illecito, il danno biologico va parametrato alla durata effettiva della vita, avrebbe poi disapplicato i criteri liquidativi previsti dalle Tabelle di Milano in tema di premorienza, liquidando una somma del tutto avulsa e sproporzionata rispetto a quella risultante dal corretto uso dei criteri tabellari.
Il Collegio a tale effetto rammenta che: “in passato questa Corte ha affermato che, “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l’omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.” (Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508, Rv. 657808-01). La pronuncia ora citata si ascrive a un indirizzo che ha riconosciuto alle tabelle milanesi una valenza para-normativa per la liquidazione del danno biologico. Non occorre in questa sede scrutinare la permanente validità del citato orientamento, né è necessario valutare la correttezza del criterio liquidativo impiegato dalla Corte territoriale (si veda, infatti, Cass. Sez. 3, 29/12/2021, n. 41933, Rv. 663500-01), perché nel caso de quo il giudice di merito ha univocamente individuato le tabelle milanesi come parametro di riferimento, salvo poi discostarsi dalle medesime proprio nell’attività di liquidazione.
In proposito, si è recentemente statuito che “I parametri delle Tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire” (Cass. Sez. 3, 05/10/2025, n. 26747, Rv. 676300-01, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento). Il principio da ultimo menzionato si attaglia anche al caso qui in esame, posto che – in base alle tabelle di Milano 2021, che contengono espliciti “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione)” – la Corte di merito non avrebbe potuto liquidare l’importo di Euro 116.926 (valore del punto Euro 6.880,05 per un soggetto di 98 anni, moltiplicato per i 33 punti di i.p. riconosciuti), ma una somma di gran lunga inferiore, dato che – per una invalidità riconosciuta al 33% – le indicazioni tabellari prevedono Euro 9.762 per il primo anno, Euro 17.084 per il secondo anno (già cumulati al primo), Euro 4.881 per il terzo anno e successivi, con possibile personalizzazione massima pari al 50%“




