La Corte di Cassazione (sentenza del 15 marzo 2026 n. 5819) rileva che il problema dei limiti di risarcibilità del danno derivante dalla lesione del rapporto familiare in riferimento ai vari gradi di parentela torna ciclicamente in esame ed è stato oggetto di numerose pronunce, precisando che può essere risolto sul piano della verifica probatoria.
Il Collegio richiama fra quelle più recenti: “la sentenza 30 luglio 2025, n. 21988 (https://studiolegalepalisi.com/2025/12/09/la-prova-del-vincolo-affettivo-tra-i-coniugi-e-lo-stato-di-separazione/) ha cercato di fare un po’ il punto delle decisioni precedenti, tracciando una sorta di vademecum che consenta al giudice di merito di orientarsi. Dopo aver richiamato alcune tra le più significative decisioni in argomento, la citata sentenza ha osservato che l’esistenza “del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva; la presunzione, del resto, è a tutti gli effetti una prova. Ciò che cambia, però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l’intensità del vincolo e, di conseguenza, l’intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall’ordinanza n. 3767 del 2018, per cui è connaturato all’essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi. Sarà necessario, tanto per essere chiari, la dimostrazione di un quid pluris che non è legato soltanto alla convivenza, pur potendo quest’ultima assumere una valenza indiziaria a favore“.
Nello stesso senso è anche la successiva ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27321, la quale, prendendo le distanze dal dato formale, puro e semplice, della convivenza intesa come coabitazione, ha confermato la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) e che si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), mettendo in luce la possibilità di valorizzare, unitamente all’età della vittima e a quella dei congiunti, nonché al grado di parentela, anche le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione“.
Nel caso odierno è in discussione la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore del fratello e dei nipoti ex fratre e la Corte d’Appello ha rigettato la domanda rilevando che è a carico dei familiari l’onere di fornire la prova positiva dell’esistenza di un vincolo affettivo, adducendo “fatti precisi e specifici del caso concreto”. Ma nella specie, secondo la Corte di merito, la prova era fondata su “mere enunciazioni di carattere del tutto generico, basate esclusivamente sul dato della convivenza nella stessa abitazione“.




