Il danno da lesione del rapporto parentale nel caso di di un congiunto in stato vegetativo persistente

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La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. 6499) precisa che: “il danno da lesione del rapporto parentale nel caso di un congiunto in stato vegetativo persistente è correttamente equiparato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11/11/2019, n. 11212) a quello derivante dalla perdita definitiva del rapporto, poiché la sopravvivenza biologica del macroleso svuota la relazione affettiva di ogni contenuto, imponendo ai familiari un’alterazione della vita quotidiana spesso superiore a quella prodotta dal lutto. Non sussiste pertanto alcuna violazione degli artt. 1223e 2056 c.c. per avere adottato il parametro tabellare milanese, avendo il giudice di merito operato una riduzione degli importi proprio per distinguere la sopravvivenza dalla morte, esercitando un potere di liquidazione equitativa che, essendo stato logicamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità.

Quanto all’invocata applicazione delle Tabelle di Roma e del sistema a punti sancito dalla pronuncia n. 13540/2023, va osservato che la scelta del criterio tabellare rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la decisione impugnata, depositata quando le Tabelle di Milano rappresentavano il parametro uniforme di riferimento, non può essere censurata per non aver adottato criteri divenuti prevalenti solo successivamente. Peraltro, la ricorrente non ha documentato di aver specificamente richiesto in appello la quantificazione mediante le tabelle romane, né ha allegato che l’applicazione dei nuovi valori-punto avrebbe comportato un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione operata.

Sotto il profilo probatorio, la ricorrente erra nel contestare l’uso delle presunzioni semplici. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da lesione del legame parentale può essere legittimamente desunta dal rapporto di parentela e dalla gravità delle lesioni, che nello stato vegetativo rendono lo stravolgimento della vita dei familiari un fatto notorio e logicamente presunto. La circostanza che i figli fossero adulti o residenti in altri comuni non escludeva la ricorrenza del legame affettivo né il dolore per la condizione della madre e non impediva il riconoscimento del danno che la Corte territoriale ha peraltro liquidato attestandosi sui parametri minimi proprio in ragione della ritenuta carenza di prova di una particolare, cioè maggiore, intensità del rapporto. La liquidazione effettuata appare dunque conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla catastrofica entità del danno subito dalla vittima primaria, e la censura della ricorrente finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di revisione del quantum risarcitorio attraverso una differente valutazione dei fatti

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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