La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. 6499) precisa che: “il danno da lesione del rapporto parentale nel caso di un congiunto in stato vegetativo persistente è correttamente equiparato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11/11/2019, n. 11212) a quello derivante dalla perdita definitiva del rapporto, poiché la sopravvivenza biologica del macroleso svuota la relazione affettiva di ogni contenuto, imponendo ai familiari un’alterazione della vita quotidiana spesso superiore a quella prodotta dal lutto. Non sussiste pertanto alcuna violazione degli artt. 1223e 2056 c.c. per avere adottato il parametro tabellare milanese, avendo il giudice di merito operato una riduzione degli importi proprio per distinguere la sopravvivenza dalla morte, esercitando un potere di liquidazione equitativa che, essendo stato logicamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità.
Quanto all’invocata applicazione delle Tabelle di Roma e del sistema a punti sancito dalla pronuncia n. 13540/2023, va osservato che la scelta del criterio tabellare rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la decisione impugnata, depositata quando le Tabelle di Milano rappresentavano il parametro uniforme di riferimento, non può essere censurata per non aver adottato criteri divenuti prevalenti solo successivamente. Peraltro, la ricorrente non ha documentato di aver specificamente richiesto in appello la quantificazione mediante le tabelle romane, né ha allegato che l’applicazione dei nuovi valori-punto avrebbe comportato un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione operata.
Sotto il profilo probatorio, la ricorrente erra nel contestare l’uso delle presunzioni semplici. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale da lesione del legame parentale può essere legittimamente desunta dal rapporto di parentela e dalla gravità delle lesioni, che nello stato vegetativo rendono lo stravolgimento della vita dei familiari un fatto notorio e logicamente presunto. La circostanza che i figli fossero adulti o residenti in altri comuni non escludeva la ricorrenza del legame affettivo né il dolore per la condizione della madre e non impediva il riconoscimento del danno che la Corte territoriale ha peraltro liquidato attestandosi sui parametri minimi proprio in ragione della ritenuta carenza di prova di una particolare, cioè maggiore, intensità del rapporto. La liquidazione effettuata appare dunque conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla catastrofica entità del danno subito dalla vittima primaria, e la censura della ricorrente finisce per risolversi in una inammissibile richiesta di revisione del quantum risarcitorio attraverso una differente valutazione dei fatti“




