La natura patrimoniale della rendita Inail in favore dei congiunti

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La Corte di Cassazione (sentenza del 15 marzo 2026 n. 5819) torna a ricordare la propria precedente posizione per la quale: “in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647). Analogamente, è stato stabilito che la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio in itinere, così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di anticipo del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l’importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori (sentenza 27 maggio 2019, n. 14362).

Le citate decisioni, unitamente ad altre anche più recenti, sono in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, occupandosi della vicenda della c.d. compensatio lucri cum damno, nella sentenza 22 maggio 2018, n. 12566, hanno fissato il principio per cui l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato. Nella motivazione di quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che l’infortunato “perde la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa” e che “la riscossione della rendita INAIL da parte dell’assicurato-danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l’intero danno“. In altre parole, l’INAIL risarcisce essenzialmente il danno patrimoniale derivante dalla perdita o riduzione della capacità lavorativa e non il danno biologico; di qui le pronunce che fanno riferimento alla sottrazione per poste omogenee di danno.

Alla luce di questa giurisprudenza va dunque ribadito che la rendita INAIL (ivi compresa quella ai superstiti di cui all’art. 85 T.U.) risarcisce sicuramente un danno patrimoniale, ma non assorbe necessariamente in sé tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all’integrale risarcimento del danno patrimoniale differenziale da parte del terzo responsabile dell’infortunio mortale“.

Così impostati in modo corretto i termini del problema, la Corte rileva che la sentenza impugnata è, sotto il profilo qui in esame, errata, poiché dà per scontato che la rendita INAIL, siccome tesa al risarcimento di un pregiudizio patrimoniale, assorba in sé tutto il danno patrimoniale risarcibile. Il che non è in linea con la giurisprudenza richiamata. La fondatezza della censura non giova, però, all’accoglimento del motivo, infatti: “a supporto della loro doglianza, infatti, i ricorrenti si sono limitati a riportare la giurisprudenza di questa Corte che, riconoscendo la non necessaria esaustività della rendita INAIL rispetto all’intero danno patrimoniale, ha ammesso i danneggiati alla prova del danno ulteriore. Ma tale prova – e questo è il punto decisivo – deve essere fornita da parte di chi chiede l’ulteriore risarcimento. Non basta, in altri termini, affermare che la sentenza abbia fatto applicazione di un principio di diritto errato, ma è necessario che i danneggiati – in questo caso i superstiti – indichino in cosa tale danno ulteriore sia consistito e come si sia offerto di dimostrarlo nel giudizio di merito, dato che nessuna attività istruttoria può svolgersi in sede di legittimità. E sotto questo profilo il ricorso tace completamente, sicché non è dato comprendere in base a quale diverso ragionamento la Corte di merito sarebbe dovuta pervenire al riconoscimento del danno ulteriore“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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