La Corte di Cassazione (sentenza del 16 marzo 2026 n. 5960) censura la decisione emessa dal giudice di merito, in quanto basata: “su una interpretazione dell’art. 141 cod. ass. che, per quanto non irragionevole e non isolata, è stata in seguito ritenuta non condivisibile dalle Sezioni Unite di questa Corte. Queste ultime infatti hanno stabilito che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., riguarda l’incidenza causale di “fattori naturali e umani estranei alla circolazione“. È, invece, irrilevante la condotta colposa del conducente antagonista, in quanto la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, par. 18.2). Pertanto, nel caso di danni sofferti da persona trasportata su un veicolo a motore, la circostanza che la responsabilità intera del sinistro debba ascriversi non al vettore, ma al conducente antagonista, non esclude l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. e, di conseguenza, la responsabilità dell’assicuratore della r.c.a. del vettore“

La causa ignota e l’opacità documentale
La doglianza investiva la statuizione con cui la Corte d’Appello aveva ricondotto l’arresto cardiorespiratorio subito



