La Corte di Cassazione (con la sentenza 12 marzo 2026 n. 5677) rammenta che: “è stato più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.
La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025).
Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.
Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024). Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati“




