Il danno terminale: biologico e morale

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La Corte di Cassazione (con la sentenza 12 marzo 2026 n. 5677) rammenta che: “è stato più volte affermato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all’integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve sine dubio tenere conto delle caratteristiche del tutto peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l’esigenza che l’importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato (v. Cass. n. 33009/2024; e cfr. pure Cass. n. 681/2025).

Va però certamente escluso che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché l’idea di un danno alla salute “temporaneo”, ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea “ordinaria”), non consente l’applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.

Resta altresì ferma la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (v. Cass. n. 26727/2018, Cass. n.23153/2019 e Cass. n. 7923/2024). Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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