La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. n. 5677) ribadisce che: “secondo principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe ordinariamente essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (cfr., p. es., Cass. n. 10579/2021). Va peraltro rammentato che la scelta equitativa anche tra più tabelle rimane affidata alla discrezionalità del giudicante, essendo il concreto esito dell’equità incluso nel potere accertatorio del merito (cfr. in un caso affine, da ultimo, Cass. n. 27321/2025). Peraltro, l’applicazione tabellare deve nel caso concreto essere sempre sorretta da una specifica e adeguata motivazione che ne illustri appunto i dati rinvenuti. E i ricorrenti, con il secondo motivo, hanno fondatamente evidenziato come, in rapporto agli elementi rilevanti ai fini di tale calcolo (età, convivenza, presenza di altri congiunti, etc.) e secondo i valori desumibili dalle aggiornate tabelle di Milano, con l’adozione del metodo di calcolo a punti, si sarebbe dovuto giungere ad importi anche nel minimo sensibilmente più elevati di quelli liquidati nella specie; e non risulta che il giudice di merito abbia sorretto in termini motivazionali un esito così minimizzato rispetto alla proposta milanese offerta all’epoca“.

Il danno terminale: biologico e morale
La Corte di Cassazione (con la sentenza 12 marzo 2026 n. 5677) rammenta che: “è



