La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 marzo 2026 n. 6084, ricorda che: “la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, la circostanza per cui uno dei conducenti abbia commesso un’infrazione anche grave non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (cfr., ex plurimis, le sentenze 5 maggio 2000, n. 5671, 16 maggio 2008, n. 12444, nonché, più di recente, la sentenza 20 marzo 2020, n. 7479, e l’ordinanza 19 dicembre 2024, n. 33483). Il che trova fondamento anche nella regola generale del primo comma dell’art. 2054 cit., secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Ai fini del risarcimento del danno non è necessario l’effettivo pagamento della riparazione
La Corte di Appello aveva escluso il risarcimento dei danni al mezzo, ritenendo non provata



