La censura aveva come obiettivo la qualificazione giuridica del danno operata dalla Corte d’Appello di Firenze, nella parte in cui aveva ricondotto la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera nell’alveo della mera perdita di chance di sopravvivenza anziché in quello, gerarchicamente e quantitativamente superiore, del danno da morte, atteso il nesso causale tra interruzione della terapia e ripresa della patologia. La doglianza si sviluppava attraverso una serrata critica al giudizio controfattuale espresso dai giudici di merito, assumendo che, laddove fosse stata garantita la continuità del trattamento sperimentale che aveva già mostrato una straordinaria efficacia clinica nel caso specifico, l’esito letale sarebbe stato evitato con un grado di probabilità tale da integrare la regola del “più probabile che non”, data eccezionale risposta individuale del paziente al farmaco, tale da elevare la probabilità di successo ben oltre la soglia dell’incertezza eziologica.
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 30 marzo 2026 n. 7615) ritiene infondato il motivo in quanto la tesi del ricorrente, in contrasto con i principi cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità, invoca, infondatamente, la risarcibilità del “danno da morte”, in una ipotesi, quale quella di specie, di: “incertezza eventistica, in cui cioè non è la morte (rectius, la perdita anticipata della vita) l’evento eziologicamente ascrivibile all’errore medico, ma solo la perdita della possibilità (in sé incerta nell’an e nel quantum, ma nondimeno seria e apprezzabile) di vivere più a lungo. Vi è, infatti, nella specie, certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell’an), risarcibile equitativamente e non parametrabile “né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo” (Cass. 05/02/2025, n. 2861)“.
II Collegio ribadisce che: “connotato essenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridica della chance è l'”insuperabile incertezza” dell’evento (o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti: “si sostanzia… nell’incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l’evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. 11/11/2019, n. 28993).




