La perdita di chance e l’insuperabile incertezza

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La censura aveva come obiettivo la qualificazione giuridica del danno operata dalla Corte d’Appello di Firenze, nella parte in cui aveva ricondotto la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera nell’alveo della mera perdita di chance di sopravvivenza anziché in quello, gerarchicamente e quantitativamente superiore, del danno da morte, atteso il nesso causale tra interruzione della terapia e ripresa della patologia. La doglianza si sviluppava attraverso una serrata critica al giudizio controfattuale espresso dai giudici di merito, assumendo che, laddove fosse stata garantita la continuità del trattamento sperimentale che aveva già mostrato una straordinaria efficacia clinica nel caso specifico, l’esito letale sarebbe stato evitato con un grado di probabilità tale da integrare la regola del “più probabile che non”, data eccezionale risposta individuale del paziente al farmaco, tale da elevare la probabilità di successo ben oltre la soglia dell’incertezza eziologica.

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 30 marzo 2026 n. 7615) ritiene infondato il motivo in quanto la tesi del ricorrente, in contrasto con i principi cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità, invoca, infondatamente, la risarcibilità del “danno da morte”, in una ipotesi, quale quella di specie, di: “incertezza eventistica, in cui cioè non è la morte (rectius, la perdita anticipata della vita) l’evento eziologicamente ascrivibile all’errore medico, ma solo la perdita della possibilità (in sé incerta nell’an e nel quantum, ma nondimeno seria e apprezzabile) di vivere più a lungo. Vi è, infatti, nella specie, certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell’an), risarcibile equitativamente e non parametrabile “né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo” (Cass. 05/02/2025, n. 2861)“.

II Collegio ribadisce che: “connotato essenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridica della chance è l'”insuperabile incertezza” dell’evento (o risultato) che ne rappresenta il termine ultimo di riferimento. La chance, infatti: “si sostanzia… nell’incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l’evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. 11/11/2019, n. 28993).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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