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	<title>News Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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	<title>News Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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		<title>Il procedimento sanzionatorio dell&#8217;IVASS: serve abbandonare la commedia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 06:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[esposti]]></category>
		<category><![CDATA[ivass]]></category>
		<category><![CDATA[relazione annuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tradizionalmente ad ogni estate il mondo assicurativo si guarda allo specchio. Prima l&#8217;IVASS e poi l&#8217;ANIA presentano la propria relazione relativa all&#8217;anno precedente (2024). Leggendola si individuano sempre interessanti spunti di riflessione. Per esempio nell&#8217;ultima relazione IVASS (https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/index.html) si fa il punto del sistema sanzionatorio. Si apprende così che: &#8220;Nel 2024 sono stati gestiti 36.070 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/07/21/il-procedimento-sanzionatorio-dellivass-serve-abbandonare-la-commedia/">Il procedimento sanzionatorio dell&#8217;IVASS: serve abbandonare la commedia</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tradizionalmente ad ogni estate il mondo assicurativo si guarda allo specchio. Prima l&#8217;IVASS e poi l&#8217;ANIA presentano la propria relazione relativa all&#8217;anno precedente (2024). Leggendola si individuano sempre interessanti spunti di riflessione. Per esempio nell&#8217;ultima relazione IVASS (<a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/index.html">https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/index.html</a>) si fa il punto del <strong>sistema sanzionatorio</strong>. Si apprende così che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Nel 2024 sono stati gestiti <strong>36.070 reclami</strong>, con un <strong>incremento del 19,8%</strong> rispetto al 2023, a conferma<br>della tendenza rilevata negli ultimi anni. L’aumento dei reclami interessa tutti i comparti. <strong>Nella r.c. auto l’aumento del 20,3% (+3.707) ha interessato in prevalenza questioni relative alle modalità e tempistiche di liquidazione dei sinistri e all’accesso ai fascicoli di sinistro</strong>. Il comparto della r.c. auto rappresenta il 61% del totale dei reclami</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dati che dimostrano la <strong>sofferenza di un sistema e la costante violazione, da parte delle compagnie, delle procedure previste a tutela del danneggiato</strong> (significativo è l&#8217;aumento degli esposti per violazione della tempistica della formulazione dell&#8217;offerta ex art. 148 C.d.A. o dell&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso).</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Nel 2024 sono state chiuse le istruttorie relative a 31.921 reclami, con <strong>esiti totalmente o parzialmente<br>favorevoli</strong> per gli esponenti nel <strong>41,2% dei cas</strong>i, in linea con il 41,5% del 2023 (tav. V.7). Il <strong>29,5% delle<br>istruttorie si sono concluse con esito totalmente favorevole per il consumatore</strong> (era 31,4% nel 2023). Nel<br>98,8% dei casi si tratta di dossier aperti nel 2024 o 2023; solo l’1,2% ha riguardato posizioni più risalenti nel<br>tempo su cui gli interessati hanno chiesto la riapertura della posizione di reclamo</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Emerge quindi la <strong>correttezza dell&#8217;esercizio dello strumento da parte dei danneggiati</strong>, in quanto sommando gli esiti favorevoli della definizione con quelli delle istruttorie degli esposti, si arriva ben al 70%. Così che quasi sempre dietro ad un esposto non vi è un errore di valutazione del danneggiato bensì la violazione di una compagnia di assicurazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in ordine al <strong>reclamo</strong> (una forma di intervento in autotutela delle compagnie) il dato è significativo</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Nel 2024 le imprese di assicurazione italiane e le imprese estere che operano in Italia hanno ricevuto<br>dai consumatori 113.537 reclami (+5,6% rispetto al 2023). Di questi, 94.631 reclami sono stati ricevuti da<br>imprese italiane (+5,8%) e 18.906 reclami da imprese estere (+4,3%). <strong>Il numero dei reclami del ramo r.c. auto è prevalente rispetto agli altri comparti (45% del totale; tav. V.12) e registra un aumento del 5%</strong></em>. <em><strong>È stato accolto il 31,8% </strong>dei reclami evasi, il 60,1% è stato respinto, <strong>il residuo 8,1% chiuso per transazione</strong></em>&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il minore accoglimento della segnalazione non deve trarre in inganno in quanto è giustificato ovviamente dal fatto che è la stessa compagnia di assicurazione a dover riconoscere la violazione commessa, così che il dato risulta del tutto strabiliante in senso positivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cosa sortisce da questa analisi? Un sistema di controllo fondamentalmente efficiente, anche se il suo limite strutturale è quello di dover soltanto fotografare e non modificare la generalizzata volontà dei soggetti assicurativi di non rispettare le norme poste a tutela dei danneggiati. Eppure vi è un ultimo dato in grado di smorzare tale moderato giudizio positivo. In ordine all&#8217;<strong>ammontare delle sanzioni</strong>, nella relazione vi è solo un passaggio a tale riguardo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Sono stati emessi 67 provvedimenti pecuniari per un ammontare di sanzione pari a 13,1 milioni di euro, di cui 29 in tema di liquidazione dei sinistri, per <strong>2,7 milioni</strong> di sanzioni, 6 per accesso con una sanzione di <strong>200.000,00</strong></em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ramo r.c. auto ha riportato nel 2024 -sono dati sempre forniti dall&#8217;IVASS- un utile pari a <strong>392 milioni di euro</strong>. Se ne desume quindi che il <strong>reale peso delle sanzioni grava sulle compagnie di assicurazioni appena per lo 0,005% dei guadagni</strong>. <strong>L&#8217;effetto deterrente è praticamente nullo</strong>. Sarebbe come dissuadere un camionista (il reddito medio stimato è intorno ad Euro 2.000,00 mensili) avvertendolo che, per l&#8217;eccesso di velocità, dovrà versare una contravvenzione pari ad appena 10 Euro al mese. La sua risposta sarà calcare il piede sull&#8217;acceleratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione si ha la rappresentazione di un sistema che mostra tutto il suo pleonastico sé, non in grado di determinare un vero cambiamento delle prassi assicurative che disinvoltamente violano la disciplina imposta, a tutto danno dei danneggiati e dei consumatori. Ma allora a cosa serve questa solita commedia all&#8217;italiana? Per tacitare le coscienze. Per apparire di essere veramente terzi. Per garantire che le cose comunque seguano sempre il loro classico andare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ben diverso sarebbe <strong>se l&#8217;autore dell&#8217;esposto potesse essere realmente parte del procedimento</strong> (al momento relegato alla fase iniziale) e soprattutto <strong>se fosse legittimato all&#8217;impugnazione dei provvedimenti sanzionatori davanti all&#8217;autorità giudiziaria</strong>, secondo una legittimazione rispetto ad un interesse generale, desunto dal proprio caso particolare, anche perché altri soggetti a ciò deputati pare non vogliano esercitare le proprie funzioni.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Lo stato della giustizia in Italia</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/07/10/lo-stato-della-giustizia-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 10:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E così si ritarda il corso di un processo &#8230;. Avv. Massimo Palisi Curriculum studiolegalepalisi.com</p>
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<p class="wp-block-paragraph">E così si ritarda il corso di un processo &#8230;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<item>
		<title>Il PM chiede l’archiviazione: il dolore della madre è già una pena</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/06/21/il-pm-chiede-larchiviazione-il-dolore-della-madre-e-gia-una-pena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 05:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dolore]]></category>
		<category><![CDATA[macroleso]]></category>
		<category><![CDATA[sofferenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La madre aveva investito involontariamente il figlio di 18 mesi procurandogli gravi lesioni. Il PM ha chiesto l&#8217;archiviazione, sostenendo che &#8220;una eventuale condanna o lo svolgimento di un processo a carico dell’indagata costituirebbe una sorta di trattamento contrario al&#160;senso di umanità&#160;(art. 27 comma 3 Cost.)&#8220;. Come si legge nell&#8217;articolo a firma di Simona Musco apparso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/06/21/il-pm-chiede-larchiviazione-il-dolore-della-madre-e-gia-una-pena/">Il PM chiede l’archiviazione: il dolore della madre è già una pena</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La madre aveva investito involontariamente il figlio di 18 mesi procurandogli gravi lesioni. Il PM ha chiesto l&#8217;archiviazione, sostenendo che  &#8220;<em>una eventuale condanna o lo svolgimento di un processo a carico dell’indagata costituirebbe una sorta di trattamento contrario al&nbsp;<strong>senso di umanità</strong>&nbsp;(<strong>art. 27 comma 3 Cost.</strong>)</em>&#8220;. Come si legge nell&#8217;articolo a firma di Simona Musco apparso sul quotidiano <em>il Dubbio</em>, il PM ha spiegato che: </p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Tre le vie teoricamente percorribili: il&nbsp;<strong>patteggiamento</strong>, l’applicazione dell’<strong>articolo 131-bis c.p.</strong>&nbsp;sulla particolare&nbsp;<strong>tenuità del fatto</strong>, nonostante la gravità dell’evento lesivo e la questione di&nbsp;<strong>legittimità costituzionale</strong>, e l’<strong>incidente costituzionale</strong>. La prima opzione, afferma Storari, «non terrebbe nel minimo conto la situazione che si trova a vivere l&#8217;indagata, nei cui confronti l&#8217;ordinamento reagirebbe senza alcuna ragione o necessità e solo per riaffermare una norma di divieto di fatto strumentalizzando l’indagata». Nel secondo caso, si tratterebbe di comprendere se nell’ordinamento «esistano&nbsp;<strong>valvole di sfogo</strong>» che consentono «di escludere la punibilità (e anche “la pena del processo”)», usando il diritto come «strumento per arrivare alla soluzione più giusta, in un&#8217;ottica di&nbsp;<strong>umanità del punire</strong>&nbsp;che avvicina le norme alle persone (e non viceversa)». Infine, si potrebbe sollevare questione di&nbsp;<strong>legittimità costituzionale</strong>&nbsp;degli articoli&nbsp;<strong>582, 583 comma 2 n. 1 c.p.</strong>&nbsp;nella parte in cui punisce le&nbsp;<strong>lesioni personali gravissime cagionate per colpa incosciente dalla madre al figlio</strong>, per contrasto con l’articolo 27 comma 3 Costituzione nella parte cui vieta&nbsp;<strong>pene inumane</strong>. Storari sceglie, dunque, la via dell’<strong>archiviazione</strong>: «In questi casi, soppesando il grado di colpevolezza, la gravità delle conseguenze e la finalità della pena, si impone immediatamente la conclusione che una&nbsp;<strong>reazione penalistica</strong>&nbsp;non serve a nulla, anzi appare addirittura controproducente, non avendo il diritto penale alcuna funzione da svolgere, né per il reo né per la collettività». Per il pm, una condanna o un processo «costituirebbe una sorta di trattamento contrario al&nbsp;<strong>senso di umanità</strong>». Anche perché il comma 3 dell’articolo 27 della&nbsp;<strong>Costituzione</strong>&nbsp;stabilisce che «le&nbsp;<strong>pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità</strong>». Un principio condiviso anche dalla&nbsp;<strong>Cedu</strong>&nbsp;e fondamentale affinché «un ordinamento punitivo possa dirsi “civile”». Un principio la cui portata può spingersi oltre, «rendendo plausibile e giustificabile la scelta di non irrogare la pena in casi nei quali il soggetto, nella vicenda concreta, abbia già subito una sorta di cosiddetta&nbsp;<strong>poena naturalis</strong>, ossia una grave conseguenza afflittiva che, di fatto, renderebbe l’ulteriore sanzione non solo sproporzionata per eccesso, ma persino inumana». Storari richiama nella sua richiesta quanto scritto dal professore avvocato&nbsp;<strong>Vittorio Manes</strong>&nbsp;nel libro “Introduzione ai principi costituzionali in materia penale”, sottolineando che il&nbsp;<strong>diritto penale</strong>, in questi casi, deve farsi carico della&nbsp;<strong>complessità del dolore umano</strong>, evitando di replicare «alla brutalità con la brutalità, alla violenza con la violenza, alla crudeltà con la crudeltà, e così stabilendo una differenza fondamentale che separa la pena dalla cieca vendetta&#8221;. Come dice Manes, «mentre nel medioevo si consentivano, al cospetto di crimini atroci, eccezioni e deroghe ai principi ed alle regole ordinari (in base al già citato principio in&nbsp;<strong>atrocissimis licet iura transgredi</strong>), nessuna eccezione può ammettersi oggi al cospetto della assoluta inviolabilità dell’articolo 27, comma 3, prima parte,&nbsp;<strong>Costituzione</strong>, e lo Stato deve sempre rispettare il canone di&nbsp;<strong>umanità del castigo</strong>, dalla fase della previsione della sanzione, al momento della sua commisurazione concreta, sino alla fase esecutiva della pena carceraria, quando il detenuto è “affidato” alla&nbsp;<strong>custodia statale</strong>». Storari ha dunque chiesto al gip di escludere «la punibilità del fatto ascritto all’indagata ai sensi dell’<strong>art. 131 bis c.p.</strong>» e, in subordine, propone di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono anche questi casi, per possibile violazione dell’<strong>articolo 27 della Costituzione</strong>&nbsp;nella parte che vieta “<strong>pene inumane</strong></em>”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al di là della questione più specificamente penalistica, rimane incontestabile il riconoscimento del dolore immane subito dalla madre di una vittima <em>&#8220;una sorta di cosiddetta <strong>poena naturalis</strong>, ossia una grave conseguenza afflittiva</em>&#8220;. Se un Pubblico Ministero, chiamato ad esercitare l&#8217;azione penale, comprende così chiaramente tale dolore, perché tanta difficoltà da parte delle compagnie di assicurazioni?</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Papa Francesco: i diritti dei deboli e la dignità umana</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/04/26/papa-francesco-i-diritti-dei-deboli-e-la-dignita-umana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 07:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dignità umana]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dei deboli]]></category>
		<category><![CDATA[papa francesco]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per fare memoria, e non semplice ricordo, occorre la fatica di assumere ogni giorno la responsabilità di incarnare nella propria esistenza il mandato di colui che ci ha lasciato. In occasione dell&#8217;incontro svoltosi in data 10 dicembre 2021 con i giuristi cattolici, Papa Francesco rilevava che: &#8220;chi non ha capacità di spendere e di consumare [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Per fare memoria, e non semplice ricordo, occorre la fatica di assumere ogni giorno la responsabilità di incarnare nella propria esistenza il mandato di colui che ci ha lasciato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In occasione dell&#8217;incontro svoltosi in data 10 dicembre 2021 con i giuristi cattolici, Papa Francesco rilevava che:  &#8220;<em>chi non ha capacità di spendere e di consumare sembra non valere nulla. Ma <strong>negare i diritti fondamentali, negare il diritto a una vita dignitosa, a cure fisiche, psicologiche e spirituali, a un salario giusto significa negare la dignità umana</strong>. Lo stiamo vedendo: quanti braccianti sono – scusatemi la parola – “usati” per la raccolta dei frutti o delle verdure, e poi pagati miserabilmente e cacciati via, senza alcuna protezione sociale.</em> <em>Riconoscere in linea di principio e garantire in concreto i diritti, tutelando i più deboli, è ciò che ci rende essere umani. Altrimenti ci lasciamo dominare dalla legge del più forte e diamo campo libero alla sopraffazione.</em> <em>Per questo motivo, <strong>il riconoscimento dei diritti delle persone più deboli non deriva da una concessione governativa</strong>. No. E i giuristi cattolici non chiedono favori a nome dei poveri, ma proclamano con fermezza quei diritti che derivano dal riconoscimento della dignità umana.</em> <em>Il ruolo del giurista cattolico, in qualsiasi ruolo operi, come consulente, avvocato o giudice, è quindi quello di contribuire alla <strong>tutela della dignità umana dei deboli affermando i loro diritti. In questa maniera egli o ella contribuisce all’affermarsi della fraternità umana e a non deturpare l’immagine di Dio impressa in ogni persona</strong>.Il Cardinale Dionigi Tettamanzi amava ripetere che “<strong>i diritti dei deboli non sono diritti deboli”</strong>. A voi, in maniera particolare, il compito di affermarli con fermezza e di tutelarli con sapienza, cooperando a costruire una società più umana e più giusta</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed in occasione dell&#8217;incontro con una delegazione di avvocatidel Paesi membri del Consiglio d&#8217;Europa, in data 21 agosto 2023, ricordava che: &#8220;<em>il <strong>fondamento della dignità della persona </strong>umana risiede nella sua origine trascendente, che vieta, di conseguenza, ogni violazione; e tale trascendenza esige che, in ogni attività umana, <strong>la persona sia messa al centro</strong> e non si ritrovi in balia delle mode e dei poteri del momento (cfr Discorso al Parlamento Europeo, 25 novembre 2014). In effetti, «un’Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è un’Europa che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello “spirito umanistico” che pure ama e difende» (ibid.)</em>. <em>Il rispetto dei diritti umani può essere assicurato e uno Stato di diritto può trovare solidità solo nella misura in cui i popoli restano fedeli alle loro radici che si nutrono della verità, la quale costituisce la linfa vitale di qualsiasi società che aspiri ad essere veramente libera, uman a e solidale (cfr Discorso al Consiglio d’Europa, 25 novembre 2014). Senza questa ricerca della verità sull’uomo, secondo il progetto di Dio, ognuno diventa la misura di sé stesso e del proprio agire. Ora, di fatto, vi è oggi una tendenza a rivendicare sempre più diritti individuali non tenendo conto del fatto che <strong>ogni essere umano è legato a un contesto sociale in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa</strong> (cfr Discorso al Parlamento Europeo). Un malinteso sul concetto di diritti umani e il loro paradossale abuso potrebbero consegnare i popoli ai «purismi angelicati, [ai] totalitarismi del relativo, […] [ai] fondamentalismi antistorici, [agli] eticismi senza bontà, [agli] intellettualismi senza saggezza» (Esort. Ap. Evangelii gaudium, 231), dove lo Stato di diritto non sarebbe più al servizio che di una persona umana falsificata e manipolata secondo interessi economici e ideologici</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/category/news/feed?action=genpdf&#038;id=11213" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/04/26/papa-francesco-i-diritti-dei-deboli-e-la-dignita-umana/">Papa Francesco: i diritti dei deboli e la dignità umana</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<title>Fu crocifisso per noi, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/04/20/fu-crocifisso-per-noi-mori-e-fu-sepolto-il-terzo-giorno-e-risuscitato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 06:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auguri Pasqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Ogni vita arriva ad un suo punto, a una situazione culminante, nella quale si imbatte, si trova dinanzi Cristo: Cristo dolce e paziente, crocifisso e risorgente, coronato di spine ed ascendente al cielo. Ogni vita, ogni anima, ogni uomo: ed anche ogni storia, possiamo aggiungere. Ogni storia si trova, dopo Cristo, dinanzi a Cristo: ogni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/04/20/fu-crocifisso-per-noi-mori-e-fu-sepolto-il-terzo-giorno-e-risuscitato/">Fu crocifisso per noi, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">&#8220;<em>Ogni vita arriva ad un suo punto, a una situazione culminante, nella quale si imbatte, si trova dinanzi Cristo: Cristo dolce e paziente, <strong>crocifisso e risorgente</strong>, coronato di spine ed ascendente al cielo. Ogni vita, ogni anima, ogni uomo: ed anche ogni storia, possiamo aggiungere. Ogni storia si trova, dopo Cristo, dinanzi a Cristo: ogni popolo si trova, sul suo cammino, la croce. La Croce diventata oramai, lo sfondo di tutta la storia, il campo di tutto l&#8217;essere, la legge di tutta la realtà</em>&#8221; (Giuseppe Capograssi, Pensieri a Giulia)</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/category/news/feed?action=genpdf&#038;id=11170" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/04/20/fu-crocifisso-per-noi-mori-e-fu-sepolto-il-terzo-giorno-e-risuscitato/">Fu crocifisso per noi, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<item>
		<title>Legge Morandi: il Presidente Mattarella richiama il Parlamento al rispetto dei principi costituzionali</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/04/16/legge-morandi-il-presidente-mattarella-richiama-il-parlamento-al-rispetto-dei-principi-costituzionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[benefici]]></category>
		<category><![CDATA[mattarella Legge morando]]></category>
		<category><![CDATA[profili di inconstituzionalità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data 15 aprile la legge recante “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”, approvata dal Senato il 21 novembre 2024 e dalla Camera il 20 marzo 2025, inviando però ai Presidenti dei [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data 15 aprile la legge recante <em>“Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”</em>, approvata dal Senato il 21 novembre 2024 e dalla Camera il 20 marzo 2025, inviando però ai Presidenti dei due rami del Parlamento alcuni rilievi circa il <strong>dubbio di costituzionalità della stessa normativa</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il primo riguarda l&#8217;individuazione degli eventi, in ricorrenza dei quali, può accedersi ai benefici previsti. Rileva infatti che: &#8220;<em>suscita in primo luogo riserve la limitazione dei benefici previsti alla sola ipotesi di “vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”. A parte <strong>l’incertezza interpretativa</strong> della categoria di infrastruttura “di rilievo nazionale” che non risulta di agevole determinazione, <strong>non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione</strong> l’esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali. Appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri. Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere</em>&#8220;.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ulteriori rilievi solleva in ordine all&#8217;individuzione delle <em>categorie dei soggetti beneficiari</em>. Ed invero afferma che nonostante l’articolo 2, comma 4, lettera b) rechi il riferimento a “<em>i figli, in mancanza del coniuge superstite</em>” il testo &#8220;<em>va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell’elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe <strong>un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori</strong>, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. L’articolo 2, comma 4, nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dell’elargizione spettante ai parenti delle vittime, alla lettera c), colloca la persona stabilmente convivente o l’altra parte dell’unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a), il coniuge e, alla lettera b), i figli. Tale <strong>collocazione appare discriminatoria</strong>. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali “rapporti ormai entrati nell’uso”, “comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale” e normativamente riconosciuti (sentenze n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, nn. 10 e 148 del 2024), affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili &#8211; intese come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” &#8211; vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione. L’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile</em>&#8220;.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Problematico anche l’articolo 4 che demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi – presenti e futuri – nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, così: &#8220;<em>attribuendo a tali fonti <strong>ampio margine di discrezionalità</strong>. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale. Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa, (ad esempio, sentenze n. 4 del 1977, n. 198 del 2021 e n. 192 del 2024)</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine riserva è avanzata sulla <strong>modalità di finanziamento della legge</strong>, operata attraverso l&#8217;impegno annuale (7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026), rilevando che: &#8220;<em>disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Caso Diciotti: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la responsabilità del Governo e lo condannano al risarcimento del danno non patrimoniale (sofferenza morale)</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/03/08/caso-diciotti-le-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione-riconoscono-la-responsabilita-del-governo-e-lo-condannano-al-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-sofferenza-morale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 05:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[danno morale]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[discrezionalità politica]]></category>
		<category><![CDATA[massima di esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 76 del 6 marzo 2025) convalidano il recente percorso giurisprudenziale, in tema di danno non patrimoniale, ed in particolare del danno morale e dello specifico suo regime probatorio. La decisione ha per oggetto la nota vicenda del trattenimento di quasi duecento migranti sulla nave militare Diciotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/03/08/caso-diciotti-le-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione-riconoscono-la-responsabilita-del-governo-e-lo-condannano-al-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-sofferenza-morale/">Caso Diciotti: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la responsabilità del Governo e lo condannano al risarcimento del danno non patrimoniale (sofferenza morale)</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza n. 76 del 6 marzo 2025</span>) convalidano il recente percorso giurisprudenziale, in tema di danno non patrimoniale, ed in particolare del <strong>danno morale</strong> e dello specifico suo regime probatorio. La decisione ha per oggetto la nota vicenda del trattenimento di quasi duecento migranti sulla nave militare Diciotti nel dicembre 2018. Al di là delle ricadute politiche (nell&#8217;infuocato odierno confronto sulla questione giustizia e dei complicati rapporti tra politica e magistratura), la decisione si apprezza per l&#8217;affermazione della <strong>responsabilità civile della condotta della P.A.</strong> (in questo caso il Governo) all&#8217;origine della vicenda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite affermano infatti che: &#8220;<em>perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della <strong>illegittimità del provvedimento</strong> amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della <strong>colpa</strong>, che, unitamente al <strong>dolo</strong>, costituisce <strong>requisito essenziale della responsabilità aquiliana</strong>. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l&#8217;atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in <strong>violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l&#8217;esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa</strong>. Sia pure con riferimento non al singolo funzionario, ma alla p.a. come apparato, e quindi come unità (quanto meno nei singoli settori), va valutata la colpa, nei termini sopradetti. Non si può, dunque, in linea di principio, escludere la rilevanza dell&#8217;<strong>errore scusabile</strong> commesso dalla P.A.. L&#8217;accento deve essere spostato sulla scusabilità dell&#8217;errore nei casi singoli. E su questo versante non è dubbio che l&#8217;errore nell&#8217;interpretazione della legge possa essere considerato, eccezionalmente, scusabile solo se riconducibile ad una oggettiva oscurità (attestata, eventualmente, da persistenti contrasti interpretativi) della norma violata (Cass. n. 5361 del 1984) o altrimenti inevitabile a stregua delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sent. n. 364 del 1988 e altre), operando, in ogni altro caso, la regola della inescusabilità dell&#8217;error iuris (Cass. n. 12839 del 1992; n. 2762 del 1978). Elemento essenziale per la sussistenza dell&#8217;errore scusabile è, quindi, l&#8217;<strong>inevitabilità dello stesso</strong>, determinata da cause oggettive, estranee all&#8217;agente, che finisce per escludere la colpevolezza, intesa quale forma di qualificazione dell&#8217;azione soggettiva nelle fattispecie di responsabilità. L&#8217;errore scusabile rende, pertanto, inesigibile una diversa condotta, dando rilievo sia pure nell&#8217;ambito del solo elemento psicologico, alla cosiddetta inesigibilità, che pur avendo una natura oggettiva e non essendo prevista nel nostro ordinamento, ma in quello tedesco, trova, nell&#8217;ambito della rilevanza dell&#8217;elemento psicologico, un primo riconoscimento nella sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale in tema di errore inevitabile su legge penale. Trattandosi di valutazione della scusabilità dell&#8217;errore, essa non può che essere effettuata ex ante, cioè ponendosi nella stessa posizione in cui si trovava il soggetto agente, allorché incorse in errore.<br>L&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dell&#8217;errore scusabile, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato<br>(Cass. n. 2424 del 2004) Tale valutazione tanto più deve essere rigorosa ove si tratti come nella specie di condotte lesive di diritti inviolabili della persona, presidiate da norme di rango superprimario e di diritto internazionale</em>&#8220;.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Su tale piano il Collegio ritiene che<em>: &#8220;la valutazione della Corte di merito del tutto inadeguata e contraddittoria, tanto da potersi dire meramente apparente. Il riferimento alla «complessità e non univocità della normativa di riferimento» e alla «indeterminatezza normativa, oltre che fattuale, in ordine al riparto delle competenze nell’ambito della generale attività SAR nel Mediterraneo» si appalesa giustificazione, da un lato,<br>intrinsecamente debole, dal momento che il quadro delle norme convenzionali di riferimento, come sopra riassunto, appare al contrario sufficientemente chiaro, in particolare nell’evidenziare le responsabilità<br>dello «Stato di primo contatto» anche in caso di rifiuto dello Stato competente secondo la zona SAR, come peraltro contraddittoriamente rimarcato anche nella sentenza impugnata. In ogni caso, esso si rivela non esaustivo in relazione alla diversa prospettiva di riferimento, rappresentata alle norme, costituzionali e<br>sovranazionali, a <strong>tutela del fondamentale diritto della libertà personale</strong>. In altra parte della motivazione (pag. 7), sebbene ad altri fini discorsivi (sindacabilità della condotta in quanto atto amministrativo, non politico), la Corte capitolina osserva -correttamente- che «la condotta del Ministero dell’Interno, nella persona del ministro p.t, ha inciso direttamente e immediatamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti comportando la lesione di diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati» e che «il potere in concreto esercitato, ancorché ampiamente discrezionale, è sottoposto a vincoli normativi (anche sotto il profilo procedimentale) a fronte dei quali vengono in rilievo situazioni giuridiche individuali in astratto meritevoli di tutela giurisdizionale». Afferma inoltre che «la procedura per la designazione del POS &#8211; di competenza del Dipartimento delle Libertà Civili e per l’Immigrazione, che costituisce articolazione del Ministero dell’Interno è un atto amministrativo endoprocedimentale vincolato nell’an e discrezionale nel quomodo, inerente all’individuazione del punto di sbarco più opportuno sul territorio nazionale. In tale scelta intervengono valutazioni tecniche in ordine al luogo in ragione al numero di migranti da assistere, al sesso, alle condizioni psicofisiche, alla necessità di garantire una struttura di accoglienza e alle cure mediche appropriate dopo lo sbarco. Le valutazioni politiche connesse al controllo dei flussi migratori – che, nel caso di specie, si sono sostanziate nel differimento dello sbarco al fine di attendere la definizione in sede europea sul “caso Diciotti” &#8211; sono da ritenersi estranee alla menzionata procedura amministrativa». Ebbene, tali corrette considerazioni risultano contraddittoriamente neglette al momento di passare al vaglio dei presupposti della dedotta responsabilità da illecito aquiliano. È frutto di una erronea impostazione qualificatoria l’affermazione che le norme internazionali non fondano un diritto allo sbarco, atteso che non si trattava di valutare se tali norme fondassero oppure no un tale diritto, quanto al contrario di valutare se, con quali presupposti e in che limiti tali norme autorizzassero il trattenimento dei migranti a bordo della unità dell’amministrazione statale che li aveva soccorsi. Come evidenziato in sentenza ciò che si deduce a fondamento della domanda è la lesione del diritto («inviolabile») alla libertà personale ex art. 13 Cost., cagionata a causa dell’illegittimo trattenimento a bordo della nave “U. Diciotti”; gli appellanti lamentano di essere stati trattenuti dapprima sulla nave militare italiana (dal 16 al 20 agosto<br>2018) nonché successivamente nel porto di Catania (dal 20 al 25 agosto) senza autorizzazione allo sbarco, chiedendo conseguentemente il risarcimento dei danni patiti</em>. <em>In questa diversa prospettiva appare evidente che non può risultare sufficiente ragione di scriminazione della condotta, sotto il profilo della colpa, l’incertezza normativa in ordine alla individuazione dello Stato competente, né la pure consentita <strong>flessibilità sulle determinazioni da adottare</strong> al momento di individuare il POS e autorizzare allo sbarco, non potendo tale flessibilità comunque risultare esente da ragionevoli limiti temporali senza altrimenti tradursi di fatto in una <strong>misura restrittiva della libertà personale, intollerabile per l’ordinamento costituzionale e sovranazionale</strong>. È la stessa Corte di merito a evidenziare che se da un lato le linee guida IMO (International Maritime Organization) del 2004 (che regolano la questione dello sbarco a seguito di operazioni di soccorso marittimo), al par. 2.6 «attribuiscono al Governo responsabile la flessibilità necessaria per affrontare ogni situazione caso per caso», dall’altro, al par. 2.5, stabiliscono che «in every case a place of safety is provided within a reasonable time», facendo espresso riferimento al fatto che <strong>la procedura deve necessariamente essere conclusa entro un termine ragionevole</strong></em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite ritengono che, proprio sotto tale profilo: &#8220;<em>la valutazione di merito appare monca, non avendo la Corte territoriale in alcun modo valutato se, al netto della discrezionalità attribuita alla P.A. e della flessibilità delle procedure di sbarco, potesse considerarsi comunque ragionevole il forzato trattenimento a bordo della nave (dapprima per effetto del mancato consenso all’attracco in un porto italiano e quindi per il mancato consenso allo sbarco, una volta attraccata la nave al porto di Catania) protratto per dieci giorni, anche in considerazione delle condizioni logistiche legate alle caratteristiche della nave stessa, al numero degli occupanti, alle condizioni di salute degli stessi, alle fasi pregresse della loro drammatica esperienza, alle condizioni climatiche. Non possono non considerarsi pienamente valide e pertinenti anche nello scrutinio del caso in esame le considerazioni di Corte Cost. n. 105 del 2021, là dove si stigmatizza — sebbene nella diversa ma contigua ipotesi del trattenimento illegittimo — «<strong>quella mortificazione della dignità dell&#8217;uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all&#8217;altrui potere e che è indice sicuro dell&#8217;attinenza della misura alla sfera della libertà personale. Né potrebbe dirsi che le garanzie dell&#8217;articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani</strong></em>&#8220;.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre, sotto il profilo della colpa attribuibile all’amministrazione come apparato, la sentenza procede a valutare, rilevandone la mancanza nella decisione di merito: &#8220;<em>se potesse considerarsi oppure no ascrivibile a <strong>criteri di normale prudenza e diligenza</strong>, specie in considerazione della natura dei diritti in gioco, il convincimento della tollerabilità di un tale prolungamento del trattenimento dei migranti soccorsi a bordo della nave. Non può condurre a diversa conclusione il fatto che, nel caso della nave Diciotti, con un voto del 20 marzo 1989, il Senato della Repubblica abbia negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno (Sen. Matteo Salvini) richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona pluriaggravato (art. 605, commi primo, secondo, n. 2, e terzo, c.p.), segnatamente<br>«per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U. Diciotti della Guardia Costiera Italiana alle 23:49 del 20 agosto 2018 […]. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abusato dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età». La Corte d’appello ha già escluso la rilevanza di tale delibera ai fini<br>della decisione sulla pretesa risarcitoria, poi comunque respinta, come detto, per altri motivi. Tale affermazione non è investita da specifica censura da parte dei ricorrenti incidentali, ma nondimeno la questione va affrontata anche in questa sede dovendosi escludere che sul punto, data la pronuncia di rigetto, possa dirsi formato giudicato interno. Non appare condivisibile sul punto la motivazione addotta dalla Corte territoriale, basata sul rilievo che, nella specie, «non è tanto in contestazione il personale operato del Ministro … quanto la condotta complessivamente imputabile alle Autorità italiane della quale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è chiamato a rispondere anche il Ministero dell’Interno».<br>La corretta impostazione della questione esige invero che ci si interroghi sulla natura giuridica del diniego di autorizzazione a procedere e in particolare se la insindacabilità della condotta che esso determina sul piano penale si riverberi anche sulla configurabilità dell’illecito civile, nel senso di escluderla. In tale secondo caso, infatti, non residuerebbe spazio per separare la responsabilità civile del Ministro da quella dell’amministrazione come apparato, posto che è dalla decisione del primo di negare il POS e l’autorizzazione allo sbarco che è derivato il trattenimento a bordo della nave costiera indicato come lesivo della libertà personale.<br>Ebbene, l’indagine al riguardo deve muovere dalla considerazione che la legge cost. n. 1 del 1989 è evidentemente diretta a garantire la funzione governativa attribuendo al Parlamento il potere di sottrarre<br>alla giurisdizione penale ordinaria determinate condotte nei casi previsti dall’art. 9, comma 3 («interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» o «perseguimento di un preminente interesse pubblico<br>nell&#8217;esercizio della funzione di Governo»). L’autorizzazione della camera di appartenenza, secondo le norme stabilite con legge costituzionale, è prevista dall’art. 96 Cost., come modificato dall’art. 1 l. cost. cit., solo per i «reati» commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, anche se cessati dalla carica. Le norme di dettaglio regolano la procedura in una prospettiva esclusivamente penalistica. È vero che, come è stato obiettato in dottrina, una interpretazione della norma costituzionale che riconosca all’«insindacabile» voto parlamentare ricognitivo di un «interesse costituzionalmente rilevante» o del «preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» rilevanza impeditiva rispetto alla sola giurisdizione penale escludendo invece ogni rilievo sul piano civilistico potrebbe apparire non conforme a razionalità del sistema. Nondimeno, il rilievo riflesso che il diniego dell’autorizzazione può piegare sul piano civilistico non può che declinarsi sul piano della valutazione della ingiustizia del danno (fondamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) secondo un <strong>criterio di bilanciamento tra gli opposti interessi (quello dell’interesse pubblico sottostante alla condotta e quello individuale che ne risulta leso) ed è dunque comunque destinata ad annullarsi ove la lesione attinga, come nella specie, diritti della persona inviolabili e come tali non comprimibili né suscettibili di minorata tutela di compromesso. Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato ─ pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale ─ non può che costituirne l’eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale</strong></em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite riconoscono poi la sussistenza del <strong>danno non patrimoniale</strong> reclamato dai migranti. A tale proposito rilevano che: &#8220;<em>secondo pluridecennale ed ormai pacifica acquisizione (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 &#8211; 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n. 11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372), ad essere risarcibile non è la lesione dell’interesse giuridicamente protetto (<strong>danno-evento</strong> o evento di danno) ma il <strong>danno-conseguenza</strong>, vale a dire i pregiudizi derivanti secondo nesso di causalità giuridica (artt. 1223 e 2056 cod. civ.) dalla lesione stessa, da allegare e provare da parte del danneggiato. Nel caso del danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le <strong>conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell&#8217;essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza»</strong> (Cass. 17/01/2018, n. 901). È anche vero però che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di <strong>presunzioni</strong> gravi, precise e concordanti. In particolare, in ipotesi, quale quella di specie, di restrizione della libertà personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto più per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta. Ciò tanto più ove si consideri <strong>la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all’esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. In tali casi ad un puntuale onere di allegazione &#8211; la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall&#8217;ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta &#8211; non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio</strong>. Come è stato condivisibilmente rimarcato (v. in motivazione Cass. 10/11/2020, n. 25164), «esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un <strong>ragionamento probatorio di tipo presuntivo</strong>, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione &#8211; sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all&#8217;onere di allegazione). La <strong>massima di esperienza</strong>, difatti, non opera sul terreno dell&#8217;accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell&#8217;organo giudicante. Tanto premesso, <strong>non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell&#8217;impossibilità di provare il pregiudizio dell&#8217;essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d&#8217;animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito</strong>». L’affermazione della Corte circa la mancanza di allegazione e prova del danno, non dando conto di tali margini di valutazione, appare pertanto applicare un paradigma in contrasto da quello dettato dal ricordato principio&#8221;.</em></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Il risarcimento allo Stato per la strage di Bologna</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2024/08/02/il-risarcimento-allo-stato-per-la-strage-di-bologna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[danno all'identità]]></category>
		<category><![CDATA[danno all'immagine]]></category>
		<category><![CDATA[danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[strage di Bologna]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 18 novembre 2014 ha condannato Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, i due ex terroristi dei Nar, giudicati, con sentenze definitive, esecutori materiali della strage di Bologna, a risarcire i danni arrecati allo Stato. In particolare è stato ritenuto &#8220;risarcibile il danno non patrimoniale arrecato all&#8217;identità e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 18 novembre 2014 ha condannato Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, i due ex terroristi dei Nar, giudicati, con sentenze definitive, esecutori materiali della strage di Bologna, a risarcire i danni arrecati allo Stato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare è stato ritenuto &#8220;<em>risarcibile <strong>il danno non patrimoniale arrecato all&#8217;identità e all&#8217;immagine dello Stato italiano</strong> per effetto dei delitti di strage e banda armata, da liquidarsi in via equitativa in ragione dell&#8217;importanza dei beni lesi e della gravità della lesione</em>&#8220;. La sentenza definisce il bene leso &#8220;<em>di rango fondamentale</em>&#8221; stante “<em>la gravità di quel fatto, in sé e per sé considerato, per l’entità delle conseguenze lesive a persone e cose, per lo sgomento e il senso di insicurezza che provocava nell’opinione pubblica, dovuto anche alla circostanza che si trattasse di un attentato a una via di comunicazione, tale da colpire in modo imprevedibile e indiscriminato, è di livello senza pari nella storia d’Italia, e secondo in ambito europeo, per il numero di vittime, solo agli attentati di Madrid dell’11 marzo 2004</em>&#8220;. Non solo: “<em>la vastissima risonanza della notizia, anche sul piano internazionale, è documentata negli articoli di stampa</em>”. A decenni dalla strage, tale evento è &#8220;<em>rimasto <strong>impresso in modo indelebile nella coscienza collettiva della nazione, come un vero e proprio danno permanente</strong></em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quella strage ha determinato anche un enorme danno di immagine<em>: “dopo il 2 agosto l’Italia appare agli occhi dei propri abitanti come i<strong>ncapace di proteggere</strong> la loro incolumità, nello svolgersi della loro vita quotidiana, in quanto vittima di individui e organizzazioni capaci di colpire dovunque e senza alcun preavviso, e che mirano dichiaratamente a sovvertirne l’ordine democratico</em>”. Agli occhi del mondo l&#8217;Italia è &#8220;<em>uno Stato in lutto, <strong>vulnerabile</strong> rispetto all’azione di gruppi estremisti</em>, incapace di difendersi&#8221;. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In ordine alla quantificazione il Tribunale, pur premettendo che: &#8220;<em>non può in nessun modo essere provato nel suo preciso ammontare, né risultano precedenti in materia, stante il carattere &#8211; per fortuna &#8211; straordinario dell’evento dannoso</em>», ha calcolato in circa <strong>1 miliardo di euro</strong> il danno non patrimoniale, oltre un <strong>ulteriore miliardo</strong> per interessi e rivalutazione. A ciò si deve aggiungere il <strong>danno patrimoniale</strong> per circa <strong>59 milioni di euro</strong> per le spese sostenute e gli oneri economici sopportati dallo Stato (dai funerali solenni, alle spese per uomini e mezzi impiegati nei soccorsi, alle visite di presidente della Repubblica e del Consiglio, alle manifestazioni di partiti e sindacati). <br><br></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<item>
		<title>Quando la compagnia inconsapevolmente si autodenuncia</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2024/07/04/quando-la-compagnia-inconsapevolmente-si-autodenuncia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[art. 148 CdA]]></category>
		<category><![CDATA[cai doppia firma]]></category>
		<category><![CDATA[danno al mezzo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella recente relazione annuale ANIA, presentata lo scorso 2 luglio (https://www.ania.it/-/assemblea-ania?redirect=%2F), le compagnie, nell&#8217;intento di rappresentare il c.d. fenomeno delle truffe assicurative, paradossalmente denunciano la loro sistematica violazione di uno degli obblighi imposti dall&#8217;art. 148 C.d.A., peraltro oggetto di migliaia di esposti e reclami da parte dei danneggiati (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/01/la-mala-gestio-assicurativa-nellambito-rca-nei-dati-della-relazione-ivass/) . Ed infatti nella relazione si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2024/07/04/quando-la-compagnia-inconsapevolmente-si-autodenuncia/">Quando la compagnia inconsapevolmente si autodenuncia</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nella recente relazione annuale ANIA, presentata lo scorso 2 luglio (<a href="https://www.ania.it/-/assemblea-ania?redirect=%2F">https://www.ania.it/-/assemblea-ania?redirect=%2F</a>), le compagnie, nell&#8217;intento di rappresentare il c.d. fenomeno delle truffe assicurative, paradossalmente denunciano la loro <strong>sistematica violazione di uno degli obblighi imposti dall&#8217;art. 148 C.d.A.</strong>, peraltro oggetto di migliaia di esposti e reclami da parte dei danneggiati (<a href="https://studiolegalepalisi.com/2024/07/01/la-mala-gestio-assicurativa-nellambito-rca-nei-dati-della-relazione-ivass/">https://studiolegalepalisi.com/2024/07/01/la-mala-gestio-assicurativa-nellambito-rca-nei-dati-della-relazione-ivass/</a>) . Ed infatti nella relazione si legge: <br><br>&#8220;<em>è stata effettuata un’analisi limitata alle sole partite di <strong>danno al veicolo</strong> per sinistri accaduti e liquidati nel 2023 (e per confronto quelli accaduti e liquidati nel 2022), che sono rientrati in risarcimento diretto e che presentavano la <strong>doppia firma</strong> (del danneggiante e del danneggiato), cosiddetti CID. In particolare, si è calcolato il numero di giorni che sono intercorsi tra la data di accadimento del sinistro e quella di effettiva denuncia alle imprese di assicurazione. Si è osservato che per questa tipologia di danno, che viene risarcita con i tempi più rapidi (<strong>circa 42 giorni</strong>, valore in lieve aumento rispetto al 2022), in media passano 6,6 giorni tra l’accadimento del sinistro e il giorno in cui l’impresa ne viene a conoscenza, valore in crescita rispetto a quello del 2022</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene l&#8217;ANIA dimentica che per tale tipologia di sinistro, l&#8217;art. 148 C.d.A. impone che <strong>il risarcimento venga effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/category/news/feed?action=genpdf&#038;id=9598" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2024/07/04/quando-la-compagnia-inconsapevolmente-si-autodenuncia/">Quando la compagnia inconsapevolmente si autodenuncia</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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			</item>
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		<title>La procedura liquidativa stragiudiziale in ambito rca</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2024/07/03/la-procedura-liquidativa-stragiudiziale-in-ambito-rca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 07:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi dell'assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[procedura liquidativa stragiudiziale]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella relazione IVASS relativa al 2023, presentata in data 24 giugno 2024 (https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Relazione_annuale_2023.pdf), vengono richiamate alcune significative decisioni del TAR, in tema assicurativo, pronunziate nei giudizi promossi avverso i provvedimenti sanzionatori e di vigilanza dell’IVASS. Due di queste riguardano in modo specifico gli obblighi previsti nell&#8217;art. 148 C.d.A. a carico delle imprese di assicurazione in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2024/07/03/la-procedura-liquidativa-stragiudiziale-in-ambito-rca/">La procedura liquidativa stragiudiziale in ambito rca</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nella relazione IVASS relativa al 2023, presentata in data 24 giugno 2024 (<a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Relazione_annuale_2023.pdf">https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Relazione_annuale_2023.pdf</a>), vengono richiamate alcune significative decisioni del TAR, in tema assicurativo, pronunziate nei giudizi promossi avverso i provvedimenti sanzionatori e di vigilanza dell’IVASS. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Due di queste riguardano in modo specifico <strong>gli obblighi previsti nell&#8217;art. 148 C.d.A. a carico delle imprese di assicurazione in ordine alla formulazione dell&#8217;offerta congrua e motivata</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La prima  (<span style="text-decoration: underline;">sentenza n. 14876 del 9 ottobre 2023 del TAR del Lazio</span>) si afferma che: &#8220;<em>La procedura liquidativa stragiudiziale prevista dall’art. 148 e segg. CAP è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato di conseguire, in <strong>tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subìto</strong>. Tale tutela consiste nell&#8217;instaurazione, da parte della compagnia, di un l<strong>eale e corretto contraddittorio con il danneggiato</strong> con incombenti tutti a carico dell&#8217;impresa e termini rigorosamente scanditi per <strong>evitare che l&#8217;assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l&#8217;adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto</strong>. La disciplina stessa connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l&#8217;interruzione disciplinata dall&#8217;art. 148, comma 5, CAP, consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall&#8217;art. 148, comma 3, CAP, si verifica unicamente in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno. La ratio dell&#8217;art. 148 CAP – pur nel cambio di paradigma dal principio dell’“assoluta mancanza di pregiudizio” ex art. 326 CAP a quello della “rilevanza della violazione” – è rimasta immutata, mirando al riequilibrio della posizione dominante dell’impresa assicuratrice rispetto al consumatore. <strong>Il mero superamento dei termini previsti dalla normativa di settore – in assenza di idonee cause giustificative – comporta la sussistenza del presupposto di fatto, di natura oggettiva, che giustifica l’esercizio del potere sanzionatorio</strong></em>&#8220;</p>



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<p class="wp-block-paragraph">La seconda (<span style="text-decoration: underline;">sentenza n. 24 gennaio 2023 n. 1253 del TAR del Lazio</span>) afferma che: &#8220;<em>L’art. 148, comma 5, CAP prevede che i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta siano sospesi qualora le imprese abbiano tempestivamente formulato istanza d’integrazione delle richieste risarcitorie presentate incomplete dai danneggiati. L’unico effetto di una richiesta risarcitoria priva dei requisiti previsti dalla legge è quello di attualizzare le condizioni per l’inoltro, da parte della compagnia, della richiesta di integrazione documentale nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta risarcitoria incompleta. <strong>L’eventuale incompletezza dell’istanza, dunque, lungi da giustificare il ritardo nell’adempimento dell’offerta risarcitoria, obbliga piuttosto la compagnia a promuovere il rapporto dialogico con la parte istante e a chiedere le necessarie integrazioni</strong>. L’invito dell’impresa al danneggiato a sottoporsi a visita medica portando la relativa documentazione non supplisce alla mancata richiesta delle necessarie integrazioni prevista dal comma 5 dell’art. 148 CAP233.</em>&#8220;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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