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	<title>danno patrimoniale Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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	<title>danno patrimoniale Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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		<title>Ai fini del risarcimento del danno non è necessario l&#8217;effettivo pagamento della riparazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[effettivo esborso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Appello aveva escluso il risarcimento dei danni al mezzo, ritenendo non provata l&#8217;entità degli stessi, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, provenissero da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non fossero stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilità delle prestazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/04/13/ai-fini-del-risarcimento-del-danno-non-e-necessario-leffettivo-pagamento-della-riparazione/">Ai fini del risarcimento del danno non è necessario l&#8217;effettivo pagamento della riparazione</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Appello aveva escluso il risarcimento dei danni al mezzo, ritenendo non provata l&#8217;entità degli stessi, nonostante che le fatture ed il preventivo di spesa esaminati, completi di ogni elemento, provenissero da soggetti terzi rispetto alla parte ricorrente e non fossero stati specificamente contestati da controparte quanto a provenienza, a riconducibilità delle prestazioni ivi indicate al sinistro ed alla congruità delle voci rispetto ai valori di mercato&#8221;. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 18 marzo 2026 n. 6471</span>) ritiene errata la decisione della Corte d&#8217;Appello, in quanto non integralmente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di <strong>prova del danno risarcibile</strong>, rilevando che: &#8220;<em>la Corte d&#8217;Appello, senza mettere in dubbio l&#8217;esistenza dei suddetti danni materiali &#8211; in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro &#8211; ha ritenuto insufficiente a dimostrare l&#8217;entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice relative agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, &#8220;pur formalmente completo &#8211; in quanto recante l&#8217;indicazione dei lavori da effettuare sul veicolo dell&#8217;appellante &#8211; non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a riportare una stima delle riparazioni previste. Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l&#8217;autore del preventivo&#8221;. Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: &#8220;se è vero che esse &#8211; come evidenziato dall&#8217;appellante &#8211; rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti &#8211; riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati &#8211; si deve tuttavia evidenziare che le stesse &#8211; a differenza di quanto sostenuto dall&#8217;appellante &#8211; non forniscono la prova dell&#8217;esborso sostenuto dalla parte&#8230; Né l&#8217;attore ha chiesto in primo grado l&#8217;escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture&#8221;. Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l&#8217;incidente, non erano utili &#8220;alla quantificazione dell&#8217;entità del danno nei termini richiesti dall&#8217;appellante</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed invero se deve essere condiviso: &#8220;<em>condividersi &#8220;il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui &#8220;in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del &#8220;quantum debeatur&#8221;&#8221; (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013)</em>. Diversa è, però, la conclusione relativamente alle fatture commerciali. <em>In linea generale, secondo l&#8217;indirizzo di questa Corte, &#8220;la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell&#8217;emittente, che vi indica la prestazione e l&#8217;importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell&#8217;esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto&#8221; (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024)</em>. <em>Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, &#8220;<strong>ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell&#8217;auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno</strong>&#8221; (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), benché il danno stesso possa essere riconosciuto &#8220;<strong>solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato&#8221;, onde &#8220;rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del &#8220;quantum&#8221;, dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza</strong>&#8221; (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 &#8211; 3, n. 9942 del 13/05/2016)</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Tanto premesso, la <strong>decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto</strong>, atteso che la Corte d&#8217;Appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell&#8217;entità economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma esclusivamente perché <strong>difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell&#8217;avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d&#8217;opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma l&#8217;avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell&#8217;assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l&#8217;obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione</strong></em>. <em>Va, in proposito, ribadito che &#8220;il &#8220;danno civile&#8221;&#8230; può essere rappresentato sia da una <strong>perdita pecuniaria</strong>, sia dall&#8217;<strong>insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato</strong>&#8230; dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati&#8221;, ciò anche perché <strong>la tesi contraria &#8220;introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato</strong>&#8221; (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell&#8217;11/5/2022). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecie analoga alla presente, &#8220;i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi <strong>l&#8217;assenza di prova dell&#8217;esborso dell&#8217;importo indicato nel preventivo per le riparazioni </strong>(in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione)&#8221; (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024)</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Danno materiale al veicolo: non è necessaria la prova dell&#8217;esborso di riparazione</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/03/21/danno-materiale-al-veicolo-non-e-necessaria-la-prova-dellesborso-di-riparazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 06:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[fattura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello, senza mettere in dubbio l&#8217;esistenza dei danni materiali &#8211; in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro &#8211; ha ritenuto insufficiente a dimostrare l&#8217;entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/03/21/danno-materiale-al-veicolo-non-e-necessaria-la-prova-dellesborso-di-riparazione/">Danno materiale al veicolo: non è necessaria la prova dell&#8217;esborso di riparazione</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><br>La Corte d&#8217;Appello, senza mettere in dubbio l&#8217;esistenza dei danni materiali &#8211; in effetti confermati dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal verbale redatto dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro &#8211; ha ritenuto insufficiente a dimostrare l&#8217;entità del conseguente pregiudizio economico non solo il preventivo di spesa, ma anche le fatture prodotte dalla parte attrice relative agli interventi ed alle riparazioni effettuate sul mezzo. Per quanto attiene al preventivo di spesa, ha affermato che esso, &#8220;<em>pur formalmente completo &#8211; in quanto recante l&#8217;indicazione dei lavori da effettuare sul veicolo dell&#8217;appellante &#8211; non è un documento da solo idoneo a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute per le riparazioni, limitandosi a riportare una stima delle riparazioni previste. Né la parte attrice in primo grado ha chiesto di escutere come testimone l&#8217;autore del preventivo</em>&#8220;. Con riguardo alle fatture, ha, invece affermato: &#8220;<em>se è vero che esse &#8211; come evidenziato dall&#8217;appellante &#8211; rispettano i requisiti di forma richiesti per questa tipologia di documenti &#8211; riportando la data di emissione, il numero progressivo e la descrizione dei lavori effettuati &#8211; si deve tuttavia evidenziare che le stesse &#8211; a differenza di quanto sostenuto dall&#8217;appellante &#8211; non forniscono la prova dell&#8217;esborso sostenuto dalla parte&#8230; Né l&#8217;attore ha chiesto in primo grado l&#8217;escussione testimoniale dei soggetti terzi che risultano aver emesso le fatture&#8221;. Ha, poi, precisato che le fotografie prodotte, le dichiarazioni dei testimoni escussi ed il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro, pur emergendo da essi la descrizione delle condizioni del veicolo dopo l&#8217;incidente, non erano utili &#8220;alla quantificazione dell&#8217;entità del danno nei termini richiesti dall&#8217;appellante</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza 18 marzo 2026 n. 647</span>1) ritiene la decisione della Corte d&#8217;Appello non integralmente conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia di prova del danno risarcibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed invero rileva: &#8220;<em>deve condividersi il principio fatto proprio dalla corte territoriale, per cui &#8220;in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, <strong>il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del &#8220;quantum debeatur&#8221;&#8221;</strong> (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11765 del 15/05/2013)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Diversa è, però, la conclusione relativamente alle fatture commerciali. In linea generale, secondo l&#8217;indirizzo di questa Corte, &#8220;la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell&#8217;emittente, che vi indica la prestazione e l&#8217;importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell&#8217;esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto&#8221; (Cass., Sez. 2, n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 2, n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, n. 3581 del 08/02/2024). Inoltre, secondo un risalente, più specifico, indirizzo di questa Corte, &#8220;ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, <strong>ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell&#8217;auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del dann</strong>o&#8221; (Cass., Sez. 3, n. 5565 del 17/05/1991), benché il danno stesso possa essere riconosciuto &#8220;solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato&#8221;, onde &#8220;rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del &#8220;quantum&#8221;, <strong>dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza</strong>&#8221; (Cass., Sez. 2, n. 134 del 08/01/2020; in senso analogo: Cass., Sez. 2, n. 9740 del 05/07/2002; Sez. 6 &#8211; 3, n. 9942 del 13/05/2016)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Tanto premesso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la Corte d&#8217;Appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell&#8217;entità economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma <strong>esclusivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell&#8217;avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d&#8217;opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma l&#8217;avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell&#8217;assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l&#8217;obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzion</strong>e. Va, in proposito, ribadito che <strong>&#8220;il &#8220;danno civile&#8221;&#8230; può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall&#8217;insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato&#8230; dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati&#8221;, ciò anche perché la tesi contraria &#8220;introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato&#8221;</strong> (così, in motivazione, Cass., Sez. 3, n. 23952 del 02/08/2022 che richiama, altresì, Cass., Sez. 3, n. 14982 dell&#8217;11/5/2022). Inoltre, come di recente puntualizzato da questa stessa Corte, in fattispecie analoga alla presente, <strong>&#8220;i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l&#8217;assenza di prova dell&#8217;esborso dell&#8217;importo indicato nel preventivo per le riparazioni</strong> (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione)&#8221; (Cass., Sez. 3, n. 17670 del 26/06/2024)</em>&#8220;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<item>
		<title>Il lucro cessante non è automatico</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/03/17/il-lucro-cessante-non-e-automatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[perdita capacità specifica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5356, confermando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste, esclude, per l&#8217;ennesima volta, il carattere automatico del danno patrimoniale, discendente dalle lesioni di carattere fisico, necessitando invece della specifica prova di un&#8217;effettiva perdita economica conseguente alla stesse. Ed invero il ricorrente [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 10 marzo 2026 n. 5356</span>, confermando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste, esclude, per l&#8217;ennesima volta, <strong>il carattere automatico del danno patrimoniale, discendente dalle lesioni di carattere fisico, necessitando invece della specifica prova di un&#8217;effettiva perdita economica conseguente alla stesse</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed invero il ricorrente censurava la decisione della Corte di merito che, nel rigettare la formulata domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica di musicista ed alla perdita di chance, aveva correttamente affermato che: &#8220;<em><strong>l&#8217;avere subito una riduzione della capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente che vi sia stato anche un danno effettivo in termini di mancato guadagno, giacché non può esserci alcun automatismo tra perdita e/o riduzione della capacità lavorativa specifica, da un lato, e pregiudizio economico per il danneggiato, dall&#8217;altro</strong></em>&#8220;. La stessa Corte triestina aveva poi illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto del tutto mancante la <strong>prova del preteso lucro cessante</strong>, rilevando, per un verso e tra l&#8217;altro: &#8220;<em>la mancata produzione della documentazione reddituale ufficiale e, dall&#8217;altro, sottolineando che l&#8217;unico documento che potrebbe avere una parvenza di ufficialità è rappresentato dal doc. 30), indicato dall&#8217;appellante come &#8220;dichiarazione fiscale depositata nel 2008 per un ammontare annuo di Euro. 65.221,00&#8243;, ma è stato dimesso solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto al termine perentorio previsto per l&#8217;indicazione delle prove dirette&#8221; ritenendo così: &#8220;<strong>impossibile un raffronto tra i redditi antecedenti e quelli successivi al 200</strong>7&#8243; restando perciò &#8220;<strong>del tutto indimostrata l&#8217;asserita contrazione dei redditi dal maggio 2007 ad oggi, non potendo supplire in tal senso la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c. stante la genericità delle circostanze dedotte ed il carattere valutativo dei capitoli </strong></em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Danno patrimoniale: la funzione dell&#8217;art. 137 C.d.A.</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/03/08/danno-patrimoniale-la-funzione-dellart-137-c-d-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 137 C.d.A.]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il ricorrente, nell&#8217;illustrazione del motivo, deduceva che l&#8217;art. 137 cod. ass. sarebbe stato violato dalla Corte d&#8217;Appello per avere quest&#8217;ultima preteso dal danneggiato la dimostrazione della perdita reddituale effettiva, nonostante l&#8217;art. 137 cit. stabilisca che il danno da riduzione della capacità di guadagno vada liquidato sulla base del reddito più elevato percepito dalla vittima nel [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il ricorrente, nell&#8217;illustrazione del motivo, deduceva che l&#8217;art. 137 cod. ass. sarebbe stato violato dalla Corte d&#8217;Appello per avere quest&#8217;ultima preteso dal danneggiato la dimostrazione della perdita reddituale effettiva, nonostante l&#8217;art. 137 cit. stabilisca che il danno da riduzione della capacità di guadagno vada liquidato sulla base del reddito più elevato percepito dalla vittima nel triennio precedente il sinistro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 2 marzo 2026 n. 4600</span>) ritiene infondato il motivo rilevando che: &#8220;<em>la difesa del ricorrente confonde la prova del danno col criterio di liquidazione di esso. <strong>L&#8217;art. 137 cod. ass. è norma che disciplina il criterio di liquidazione, ma non deroga affatto ai princìpi generali in tema di onere della prova</strong>. Che il <strong>reddito da lavoro sia andato perduto o ridotto a causa del sinistro è circostanza che spetta al danneggiato dimostrare</strong>, ed andrà dimostrata di norma documentando lo scarto fra il reddito goduto prima del sinistro e quello percepito dopo. Solo una volta che sia stata fornita tale dimostrazione soccorre l&#8217;articolo 137 codice delle assicurazioni, stabilendo che il minuendo della suddetta operazione sia sempre rappresentato dal reddito più elevato goduto dalla vittima nel triennio anteriore al sinistro</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>La liquidazione degli interessi compensativi e la necessaria prova anche presuntiva del danno</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/01/28/la-liquidazione-degli-interessi-compensativi-e-la-necessaria-prova-anche-presuntiva-del-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[interessi compensativi]]></category>
		<category><![CDATA[prova presuntiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 29 dicembre 2024 n.34514) ribadisce il proprio consolidato insegnamento secondo il quale: &#8220;l&#8217;obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, che dev&#8217;essere liquidato tenendo conto non solo dell&#8217;esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/01/28/la-liquidazione-degli-interessi-compensativi-e-la-necessaria-prova-anche-presuntiva-del-danno/">La liquidazione degli interessi compensativi e la necessaria prova anche presuntiva del danno</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 29 dicembre 2024 n.34514</span>) ribadisce il proprio consolidato insegnamento secondo il quale: &#8220;<em>l&#8217;obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, che dev&#8217;essere liquidato tenendo conto non solo dell&#8217;esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di <strong>ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. &#8220;compensativi&#8221;</strong>, la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, <strong>occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti </strong>(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Rv. 667257-01; Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965-01)</em>. <em>Secondo il noto arresto delle Sezioni Unite (S.U., n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480-01), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all&#8217;epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Collegio anche il precedente richiamato dal ricorrente (sentenza del 4 agosto 2025 n. 22441: &#8220;<em>il danno da tardivo adempimento dell&#8217;obbligo di risarcimento per equivalente deve essere liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno <strong>il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua</strong>, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore</em>&#8220;) si pone comunque nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale con particolare riguardo alla necessità dell&#8217;allegazione e prova degli interessi compensativi nelle obbligazioni risarcitorie. Si afferma infatti nella citata sentenza : &#8220;<em>se, dunque, gli interessi compensativi sono una &#8220;voce&#8221; di danno e se essi compensano la perduta possibilità per il creditore di investire il denaro dovutogli e trarne un lucro, l&#8217;esistenza di tale pregiudizio deve essere allegata dal creditore con una domanda ad hoc</em>&#8220;. <em>Questa affermazione è in linea di continuità con quanto statuito dalla richiamata pronuncia delle S.U. n. 1712/1995 – secondo cui il danno da mora non si presume, ma &#8220;deve essere allegato e provato&#8221;, principio ancora di recente, ex aliis, ribadito da Sez. 3, n. 4938/2023, cit.</em>.  <em>E, al riguardo, la sentenza n. 22441/2025 enuncia, al punto 4.5., il seguente principio di diritto &#8220;la vittima d&#8217;un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (cd. interessi compensativi) ha l&#8217;onere di domandare il risarcimento in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive</em>&#8220;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La dipendenza economica dei figli</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/11/28/la-dipendenza-economica-dei-figli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[autosufficienza dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[danno emergente]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[decesso del genitore]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante futuro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 novembre 2025 n.30775, conferma il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla qualificazione, come danno emergente, della perdita delle utilità economiche che il padre defunto avrebbe continuato a fornire al figlio, essendosi già prodotto interamente nella sua sfera giuridica con il compimento dell&#8217;età di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/11/28/la-dipendenza-economica-dei-figli/">La dipendenza economica dei figli</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 23 novembre 2025 n.30775</span>, conferma il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla qualificazione, come danno emergente, della <strong>perdita delle utilità economiche che il padre defunto avrebbe continuato a fornire al figlio,</strong> essendosi già prodotto interamente nella sua sfera giuridica con <strong>il compimento dell&#8217;età di 26 anni</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed invero il Collegio rileva che: &#8220;<em>la sentenza ricostruisce le operazioni necessarie per la quantificazione del danno indicando che per la liquidazione è necessario procedere dunque distinguendo: a) il <strong>danno emergente già prodottosi</strong>, da determinarsi sommando i redditi perduti dalla data della morte della vittima fino alla liquidazione del danno e rivalutandoli; b) quello <strong>futuro da lucro cessante</strong> da capitalizzare. In applicazione di siffatti principi riguardo alla posizione del figlio della vittima, il pregiudizio ha natura soltanto di danno emergente in quanto si è già prodotto interamente nella sua sfera giuridica (compimento dell&#8217;età di 26 anni). Ed allora non si contesta la modalità del calcolo e la qualificazione del danno, ma soltanto l&#8217;individuazione dell&#8217;età ritenuta dalla Corte di probabile raggiungimento dell&#8217;indipendenza economica da parte del figlio. Tale accertamento, tuttavia, è frutto della valutazione del giudice di merito e come tale non è sindacabile in sede di legittimità</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Infatti <strong>la perdita o la diminuzione dei contributi patrimoniali o delle utilita&#8217; economiche che &#8211; sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230-bis cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarieta&#8217; familiare e di costume &#8211; presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, devono essere determinati alla stregua di una valutazione equitativa che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto</strong> (Cass. n. 2869/2003, Cass.n.1485/2007,Cass. n. 1959/1995 e Cass. n.1474/96)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>E di tali dati di comune esperienza ha dato conto il giudice dell&#8217;impugnazione in assenza, in quella sede, di alcuna specifica deduzione di segno contrario (&#8216;tenendo conto che la Suprema Corte indica nei <strong>26 anni dei figli l&#8217;età fino alla quale presumere che essi ricevano il sostegno economico dei genitori, poiché corrispondente all&#8217;età media in cui gli studenti normalmente conseguono il diploma universitario e si inseriscono nel mondo del lavoro</strong>&#8216; -pag. 22 sentenza impugnata)</em>&#8220;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<item>
		<title>Le regole del risarcimento del lucro cessante</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/28/le-regole-del-risarcimento-del-lucro-cessante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 06:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello), ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: &#8220;il grado di invalidità permanente determinato da una lesione dell&#8217;integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/09/28/le-regole-del-risarcimento-del-lucro-cessante/">Le regole del risarcimento del lucro cessante</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione, con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello)</span>, ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: &#8220;<em><strong>il grado di invalidità permanente determinato da una lesione dell&#8217;integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica</strong>; così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l&#8217;incidenza (v. in tal senso Cass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n. 20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n. 19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n. 1120)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà <strong>un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell&#8217;infortunio</strong>; è dall&#8217;accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'&#8221;incapacità lavorativa&#8221; della vittima, desumerne la prova d&#8217;una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d&#8217;una deminutio patrimonii</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>L&#8217;incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi a) l&#8217;accertamento dei postumi; b) l&#8217;accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima; c) l&#8217;esistenza in atto od in potenza d&#8217;una riduzione patrimoniale</em></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto; dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla <strong>prova presuntiva</strong>, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno; ne consegue che è onere del danneggiato &#8211; per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l&#8217;elevata percentuale di invalidità permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cui l&#8217;invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) &#8211; supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del 2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015)</em>&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/tag/danno-patrimoniale/feed?action=genpdf&#038;id=11933" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/09/28/le-regole-del-risarcimento-del-lucro-cessante/">Le regole del risarcimento del lucro cessante</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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		<item>
		<title>La presunzione della perdita della capacità lavorativa specifica in caso di macrolesioni</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/17/la-presunzione-della-perdita-della-capacita-lavorativa-specifica-in-caso-di-macrolesioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
		<category><![CDATA[perdita capacità lavorativa specifica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepalisi.com/?p=11898</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 14 settembre 2025 n. 25156) rileva che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non si evincono le ragioni del convincimento raggiunto dalla Corte d&#8217;Appello lombarda, la quale, da un lato, ha riconosciuto al ricorrente una consistente percentuale di macroinvalidità, cioè il 48% e tuttavia, dall&#8217;altro, ha negato in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/09/17/la-presunzione-della-perdita-della-capacita-lavorativa-specifica-in-caso-di-macrolesioni/">La presunzione della perdita della capacità lavorativa specifica in caso di macrolesioni</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 14 settembre 2025 n. 25156</span>) rileva che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non si evincono le ragioni del convincimento raggiunto dalla Corte d&#8217;Appello lombarda, la quale, da un lato, ha riconosciuto al ricorrente una consistente percentuale di macroinvalidità, cioè il 48% e tuttavia, dall&#8217;altro, ha negato in toto la sussistenza del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non operando né l&#8217;attuabile adeguato ragionamento presuntivo né una conseguente liquidazione equitativa. Osserva il Collegio come: &#8220;<em>questa Corte abbia da tempo affermato il principio &#8211; cui convintamente s&#8217;intende garantire continuità -secondo cui, nei casi in cui <strong>una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all&#8217;accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi</strong>; la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla <strong>prova presuntiva</strong>, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell&#8217;infortunio (Cass. n. 25634/2013; sulla stessa linea, fra tante, cfr. Cass. n. 20003/2014; Cass. n. 15737/2018 -correttamente invocata dal ricorrente -; Cass. ord. n. 19922/2023 &#8211; anch&#8217;essa da lui citata -; Cass. ord. n. 25910/2023). Parimenti, è stato precisato che per <strong>il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell&#8217;an e nel quantum</strong> (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall&#8217;attore-danneggiato (cfr. la già citata Cass. n. 26641/2023, Cass. n. 19922/2023, Cass. n.15301/2008 e Cass. n. 3961/1999), e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell&#8217;ambito non del danno biologico, bensì del <strong>danno patrimoniale</strong> (cfr. in particolare Cass. n. 17464/2007 e Cass. n. 1879/2011), e che l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l&#8217;automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque <strong>il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un&#8217;attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso</strong> (v. Cass. n.9444/2010 e Cass. n.17397/2007). Nel caso di specie, la Corte d&#8217;Appello, nonostante l&#8217;accertata sussistenza di un danno biologico nella misura di ben 48%, ha escluso l&#8217;esistenza di un danno da perdita della capacità di guadagno (&#8230;) </em>. <em>La Corte d&#8217;Appello in proposito ha aggiunto che &#8220;anche l&#8217;andamento del reddito della impresa conferma, come già ritenuto dal Tribunale, che il sig. La., pur non potendo più personalmente guidare mezzi pesanti, abbia proseguito l&#8217;attività di impresa, che proprio nel 2010 ha realizzato un reddito (euro 21.205) superiore a quello ottenuto nel 2008 (euro 16.096), anno precedente il sinistro, e negli anni successivi ha avuto un andamento oscillante (euro 9.478 nel 2011, Euro zero del 2012, Euro 14.218,00 nel 2013, Euro 7.941,00 nel 2014). Così come ritenuto dal primo giudice, ciò conferma come il sig. La.non abbia perduto la propria capacità lavorativa di imprenditore, continuando a gestire l&#8217;impresa, avvalendosi di dipendenti e collaboratori, come riferito dai testi Ya.Be. e Ni.Ma.&#8221; (pag. 13 della sentenza impugnata); La corte territoriale ha poi ulteriormente rilevato: &#8220;Le argomentazioni con le quali il primo giudice ha rilevato l&#8217;assenza di allegazione e prova circa l&#8217;entità dell&#8217;apporto personale fornito all&#8217;attività di impresa dal sig. La., e quindi la sua incidenza sulla redditività dell&#8217;impresa, non sono state oggetto di alcuna critica specifica da parte dell&#8217;appellante. Né assume rilevanza la deposizione del teste Ya.Be., che ha riportato le preoccupazioni al medesimo manifestate dal sig. La.per il futuro dell&#8217;azienda, per aver dovuto assumere autisti e sostituire un camion, trattandosi, (Omissis) evidenza, alle generiche considerazioni, provenienti dallo stesso danneggiato, dalle quali non è possibile alcun elemento di prova, neppure presuntiva&#8221;. Il giudice d&#8217;appello ha infine concluso che &#8220;le gravi lesioni patite dal danneggiato e le ripercussioni che esse hanno sulla vita quotidiana del sig. La., già sono state considerate dal Tribunale nel riconoscimento e nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dalle stesse non può ricavarsi l&#8217;esistenza di quel danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa oggetto della presente impugnazione&#8221; (pag. 13 della sentenza impugnata)</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio rileva come queste argomentazioni patiscano: &#8220;<em><strong>un forte livello di illogicità e non si rapportano, ictu oculi, con il reale thema decidendum, permanendo quindi anche su un livello di carenza motivazionale</strong>. Invero, come già si è visto, l&#8217;attuale ricorrente, che esercitava l&#8217;attività di conducente di mezzi pesanti, si è trovato a dover portare una stabile lesione anatomica e funzionale dell&#8217;arto inferiore destro, che in sostanza gli ha reso impossibile riprenderne l&#8217;esercizio, come riconosciuto, nonostante l&#8217;inserimento anche di argomenti non particolarmente lineari, in modo chiaro nella consulenza tecnica d&#8217;ufficio laddove il consulente afferma (passo già sopra trascritto) &#8220;la preclusione di attività che comportino un prolungato mantenimento di posture coatte, e/o particolari sollecitazioni funzionali degli arti inferiori&#8221;. <strong>E il conducente di un camion, insegna il notorio, fa proprio quello</strong>. Non risulta tuttavia che il giudice d&#8217;appello abbia fornito alcuna spiegazione del perché questo danno biologico, accertato nella misura del 48% quale macrolesione, non avrebbe minimamente inciso sulla capacità lavorativa specifica, appunto, di conducente di mezzi pesanti del La., non essendo d&#8217;altronde sostenibile -id est, non essendo sufficientemente logico &#8211; identificarla in toto nella vicenda della sua piccola impresa (tra l&#8217;altro, venuta meno)</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Lucro cessante passato e lucro cessante futuro</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/16/lucro-cessante-passato-e-lucro-cessante-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante futuro]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante passato]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 5 settembre 2025 n. n.246181) rammenta la propria posizione per la quale : &#8220;il danno da lesione della capacità lavorativa specifica va provato sotto il profilo della contrazione ovvero della totale perdita della capacità di produrre reddito (Cass., 03/07/2014, n. 15238; Cass., 21/03/2025, n. 7604)&#8221; precisando che tale danno: &#8220;deve [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/09/16/lucro-cessante-passato-e-lucro-cessante-futuro/">Lucro cessante passato e lucro cessante futuro</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 5 settembre 2025 n. n.246181</span>) rammenta la propria posizione per la quale : &#8220;<em>il danno da lesione della capacità lavorativa specifica va provato sotto il profilo della contrazione ovvero della totale <strong>perdita della capacità di produrre reddito</strong> (Cass., 03/07/2014, n. 15238; Cass., 21/03/2025, n. 7604)&#8221; </em>precisando che tale danno:<em>  &#8220;deve essere liquidato: a) <strong>sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione</strong>; b) nonché attraverso il <strong>metodo della capitalizzazione</strong> e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all&#8217;età della vittima al tempo della liquidazione (Cass., 9048/2018)&#8221; </em>In applicazione del principio dell&#8217;integralità del risarcimento sancito dall&#8217;art. 1223 cod. civ.<em>: &#8220;il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato &#8211; ferma restando l&#8217;esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita (v. Cass., n. 14241/2023) &#8211; in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell&#8217;attività lavorativa perduta a causa dell&#8217;illecito o dell&#8217;inadempimento, sia nell&#8217;ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell&#8217;evento dannoso, sia in quella di <strong>stato di disoccupazione</strong>, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (v. Cass., n. 4289/2024)</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Collegio rileva che dalla lettura dell&#8217;impugnata sentenza risulta che: a) la corte di merito ha individuato l&#8217;ammontare annuo (euro 20.000,00) del reddito percepito dal danneggiato ante sinistro (v. p. 10 dell&#8217;impugnata sentenza, ove si fa riferimento &#8220;al reddito annuo percepito sino al 2014 indicato nel modello 730/2013 e nei CUD 2012 e 2014&#8221;, che espressamente viene &#8220;assunto a termine di raffronto del reddito perduto&#8221;); b) ha moltiplicato questo reddito per il coefficiente di capitalizzazione, ancora moltiplicato per l&#8217;accertata e ritenuta percentuale dei postumi permanenti (18%), dedotto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa nella misura percentuale del 10%; c) ha, tuttavia, omesso di sommare e rivalutare i redditi perduti &#8211; pur avendo riconosciuto che il danneggiato fosse percettore di un reddito annuo di Euro 20.000,00 &#8211; dal momento del sinistro (10 maggio 2014) sino al momento della liquidazione; d) ha, tuttavia, detratto dall&#8217;operata capitalizzazione la somma di Euro 34.021,04 pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato dall&#8217;anno 2015 all&#8217;anno 2018. Orbene, in relazione sia al punto c) sia al punto d) la corte di merito è incorsa nella violazione nei suindicati principi di diritto, in particolare di quelli posti dalla già citata&nbsp;Cass., 9048/2018. Ed invero: &#8220;<em>sotto il primo profilo ha omesso, senza motivazione alcuna, di liquidare il <strong>lucro cessante &#8220;passato&#8221;</strong>, dal momento del sinistro sino al momento della liquidazione del danno; sotto il secondo profilo ha, per un verso, correttamente proceduto a liquidare il <strong>lucro cessante futuro</strong> con il metodo della capitalizzazione (rectius, secondo la formula &#8220;R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita della capacità lavorativa specifica in misura percentuale, nel caso di specie del 18%) &#8211; S (scarto tra vita fisica e vita lavorativa in misura del 10%), ma ha poi, sempre immotivatamente, detratto dall&#8217;importo così ottenuto la somma di Euro 34.021,04, pari alle retribuzioni tutte percepite dal danneggiato prima della capitalizzazione dei redditi futuri</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>Il fermo tecnico: reale componente solo residuale?</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/08/il-fermo-tecnico-reale-componente-residuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno non patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[fermo tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultima relazione annuale dell&#8217;ANIA si riferisce di un&#8217;indagine condotta: &#8220;per stimare, nell’ambito dei sinistri r.c. auto gestiti dalle imprese assicurative, la quota percentuale del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio all’interno del costo complessivo dei risarcimenti per danni ai veicoli nel 2024. Alla rilevazione ha partecipato un campione rappresentativo di oltre l’80% dei [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>Nell&#8217;ultima relazione annuale dell&#8217;ANIA si riferisce di un&#8217;indagine condotta: &#8220;<em>per stimare, nell’ambito dei sinistri r.c. auto gestiti dalle imprese assicurative, la quota percentuale del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio all’interno del costo complessivo dei risarcimenti per danni ai veicoli nel 2024. Alla rilevazione ha partecipato un campione rappresentativo di oltre l’80% dei premi r.c. auto contabilizzati nello stesso anno. Le stime si riferiscono esclusivamente al danno diretto risarcito, al netto della componente relativa ai patrocinatori legali. I risultati evidenziano che, nel 2024, oltre il <strong>53% del costo dei risarcimenti per danni a cose è imputabile ai ricambi, mentre poco più del 45% è riconducibile alla manodopera e ai  materiali di consumo</strong>. Le restanti voci di costo, pari a circa il 2%, includono spese residuali come quelle per il <strong>noleggio e l’auto sostitutiva</strong>. In termini assoluti, su un totale di 4,4 miliardi di euro di risarcimenti per danni ai veicoli e cose, circa 2,3 miliardi riguardano i ricambi, 2,0 miliardi la manodopera, e 0,1 miliardi le componenti residuali</em>&#8220;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In realtà tali dati sono il frutto di una lettura restrittiva, da parte della stessa giurisprudenza, che condiziona il risarcimento del fermo tecnico alla prova della necessità dell&#8217;auto e dall&#8217;attestazione della spesa (noleggio auto sostitutiva). Contrariamente al passato ove si riconosceva una componente non patrimoniale di tale danno (determinata dalla mancata fruizione delle utilità per il tempo necessario per la riparazione del veicolo) ora tale aspetto pare essere negato. Eppure è evidente che si tratta di un mancato risarcimento che non ha ragione di essere, essendo evidente (in quanto facilmente provato mediante il ragionamento presuntivo o dell&#8217;applicazione del fatto notorio) che, a seguito dell&#8217;immobilizzazione dell&#8217;auto per le riparazione, il proprietario perde una serie di utilità importanti (legale alla individuale mobilità ed autonomia) tanto da aver proceduto all&#8217;acquisto del mezzo (in termini di costo inferiore solo a quella della casa di abitazione).  Così si giunge ad una vera e propria negazione del risarcimento, in quanto il danneggiato non è sempre in grado di affrontare la spesa del noleggio di auto sostitutiva, unico strumento per tramutare la lesione di natura non patrimoniale (non risarcibile) in danno patrimoniale.   </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default" style="--pgfw-icon-justify:center;"><a href="https://studiolegalepalisi.com/tag/danno-patrimoniale/feed?action=genpdf&#038;id=11735" class="pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only" title="Generate PDF" style="--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;" target="_blank" aria-label="Generate PDF"><span class="pgfw-single-pdf-download-button__media" aria-hidden="true"><img src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2024/10/PDF-ARTICOLO.png" alt="" decoding="async"></span></a></div><p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2025/09/08/il-fermo-tecnico-reale-componente-residuale/">Il fermo tecnico: reale componente solo residuale?</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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