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	<title>oneri probatori Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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	<description>Proteggiamo le persone... Fragili</description>
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	<title>oneri probatori Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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		<title>La causa ignota e l&#8217;opacità documentale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[incompletezza cartella]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La doglianza investiva la statuizione con cui la Corte d&#8217;Appello aveva ricondotto l&#8217;arresto cardiorespiratorio subito dalla paziente alla condotta dei sanitari durante l&#8217;anestesia, nonostante le risultanze della C.T.U. avessero delineato un quadro eziopatogenetico plurimo e non univoco. Si rilevava in particolare che i C.T.U. avevano individuato diverse ipotesi eziologiche tra loro alternative e astrattamente equiprobabili: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/04/02/la-causa-ignota-e-lopacita-documentale/">La causa ignota e l&#8217;opacità documentale</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La doglianza investiva la statuizione con cui la Corte d&#8217;Appello aveva ricondotto l&#8217;arresto cardiorespiratorio subito dalla paziente alla condotta dei sanitari durante l&#8217;anestesia, nonostante le risultanze della C.T.U. avessero delineato un quadro eziopatogenetico plurimo e non univoco. Si rilevava in particolare che i C.T.U. avevano individuato diverse ipotesi eziologiche tra loro alternative e astrattamente equiprobabili: da un lato l&#8217;evento incolpevole, identificato nel riflesso vagale dall&#8217;altro l&#8217;errore tecnico, consistente nell&#8217;accidentale iniezione intratecale dell&#8217;anestetico. A fronte di tale <strong>quadro di equiprobabilità</strong>, la Corte d&#8217;Appello avrebbe fondato il suo convincimento sulla sola <strong>carenza documentale della cartella clinica</strong>, ritenendo che l&#8217;omessa descrizione delle modalità di inoculazione dell&#8217;anestetico costituisse elemento da cui far discendere presuntivamente la sua esclusiva responsabilità professionale. In tal modo, il giudice di merito avrebbe erroneamente reputato accertato il nesso di derivazione causale dell&#8217;evento dannoso, pur in presenza di cause ignote o sovrapponibili; secondo la tesi difensiva, siffatta conclusione sarebbe errata e violerebbe i canoni del riparto probatorio, in quanto <strong>il difetto di tenuta della cartella non potrebbe supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere circa la sussistenza di una condotta astrattamente idonea a produrre il danno</strong>, che sarebbe rimasto pertanto totalmente sfornito di prova. Con il motivo veniva altresì lamentato che la sentenza impugnata avrebbe qualificato come &#8220;verosimile&#8221; l&#8217;errore di somministrazione senza che questo presentasse una probabilità prevalente rispetto all&#8217;ipotesi del riflesso vagale, violando così il principio della causalità civile che impone la scelta dell&#8217;ipotesi dotata di maggiore forza logica e statistica.</p>



<p>La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 18 marzo 2026 n. 6499</span>) ritiene infondato il motivo, sottolineando che: &#8220;<em>la Corte d&#8217;Appello ha accertato che, sotto il profilo della causalità materiale, <strong>la condotta della ricorrente era stata astrattamente idonea a provocare il danno, smentendo la tesi difensiva secondo cui mancherebbe la prova di tale idoneità, mediante passaggi logico-giuridici che evidenziano il nesso inscindibile tra la violazione delle regole cautelari e la fenomenologia clinica dell&#8217;arresto cardiaco</strong>: in sentenza è stato chiarito che l&#8217;iniezione di bupivacaina, sebbene corretta nel dosaggio, diviene uno strumento dannoso se non somministrata secondo la rigorosa tecnica dei &#8220;piccoli boli&#8221; alternati a costanti manovre di aspirazione e che anche la fase successiva all&#8217;iniezione richiede un costante monitoraggio dei parametri vitali, finalizzato a intercettare tempestivamente i segni prodromici di una crisi cardiorespiratoria (v. infra). Proprio muovendo da tali dati astratti, la Corte territoriale ha ravvisato <strong>la responsabilità della ricorrente per avere omesso l&#8217;adozione delle suddette cautele, le uniche in grado di scongiurare l&#8217;immissione accidentale del farmaco in sede intratecale o intravascolare</strong> -evento che innesca un blocco spinale totale o una tossicità sistemica immediata &#8211; e per avere colpevolmente ignorato i segni prodromici della crisi &#8211; quali la caduta della saturazione all&#8217;86% e i sintomi di ipoperfusione cerebrale &#8211; manifestatisi in modo pressoché immediato rispetto all&#8217;inoculazione, rilevando che, laddove la professionista avesse scorto tempestivamente tali segnali d&#8217;allarme e avesse proceduto alla somministrazione di un vasocostrittore come l&#8217;efedrina, l&#8217;evento sarebbe stato, con elevato grado di probabilità, prevenuto. È stata, dunque, la ritenuta convergenza tra un&#8217;esecuzione tecnica priva delle doverose cautele e la successiva inerzia diagnostica a conferire alla condotta dell&#8217;anestesista una valenza causale assorbente, in alcun modo smentita dalle risultanze documentali. In tale prospettiva, <strong>la negligente tenuta della cartella clinica non è rimasta un dato formale neutro, ma ha precluso in radice la possibilità di ravvisare una causa alternativa dotata di superiore spessore eziologico che potesse inficiare il nesso di derivazione tra la somministrazione dell&#8217;anestetico e l&#8217;evento dannoso</strong></em>.</p>



<p>Tale conclusione appare conforme a diritto poiché, <strong>ogniqualvolta l&#8217;azione o l&#8217;omissione siano in sé stesse concretamente idonee a determinare l&#8217;evento, il difetto di accertamento di un fattore alternativo (quale l&#8217;ipotetica sussistenza di una crisi vagale, come preteso dalla ricorrente: v. infra), ricade negativamente sul soggetto inadempiente</strong>. Tale statuizione è conforme all&#8217;orientamento di questa Corte (Cass. 13/09/2000, n. 12103), secondo cui l&#8217;eventualità scientifica che il danno &#8211; nel caso di specie, l&#8217;arresto cardiocircolatorio &#8211; derivi da cause alternative non esclude il nesso di causalità. Ciò vale <strong>qualora la condotta del professionista sia astrattamente idonea a causare l&#8217;evento e l&#8217;accertamento di percorsi eziologici diversi sia impedito proprio dalle lacune della cartella clinica; una diversa conclusione finirebbe per precludere l&#8217;accertamento della responsabilità professionale ogni volta che l&#8217;omessa rilevazione di dati clinici &#8211; che il sanitario aveva avuto l&#8217;obbligo di annotare &#8211; impedisca di escludere fattori causali alternativi ed esterni alla condotta (nel caso di specie, la somministrazione del farmaco), pur essendo quest&#8217;ultima astrattamente idonea a produrre l&#8217;evento.</strong></p>



<p><em>Ebbene, l&#8217;idoneità della condotta della Fi.Fr. non è stata ritenuta solo astrattamente idonea, ma l&#8217;unica causa probabile dell&#8217;evento dannoso, rendendo del tutto irrilevante l&#8217;ipotesi alternativa del riflesso di Be.Ja. , addotta dalla ricorrente quale causa alternativa, qualificata dalla sentenza come una mera congettura priva di riscontri fattuali e incompatibile con la dinamica temporale accertata, atteso che il suddetto riflesso richiede condizioni di innesco che non hanno trovato alcun riscontro nel diario clinico. Sebbene il C.T.P. della ricorrente avesse asserito la correttezza della procedura, la Corte ha rilevato l&#8217;assoluta assenza di riscontri documentali circa l&#8217;effettivo impiego della tecnica dei &#8220;piccoli boli&#8221;, sottolineando che l&#8217;inadempimento era stato duplice, attenendo sia al piano esecutivo (mancata adozione della procedura a due operatori che la tecnica richiederebbe), sia a quello informativo. Di conseguenza, la Corte d&#8217;Appello ha correttamente dato rilievo all&#8217;incompletezza della cartella clinica, spiegando &#8211; coerentemente con quanto riportato a pagina 18 della motivazione &#8211; che <strong>la responsabilità del medico, il quale non abbia tenuto correttamente la documentazione sanitaria, non si fonda sul mero dato formale della lacuna, ma sul rilievo che tale incompletezza, ove idonea a impedire l&#8217;accertamento del nesso causale, giustifica lo spostamento dell&#8217;onere della prova</strong></em>.</p>



<p><em>Nello specifico, come evidenziato alle pagine 16 e 17 della sentenza, il documento risultava silente proprio sui passaggi cruciali della procedura: la Corte ha sottolineato che non vi era traccia dell&#8217;avvenuta esecuzione frazionata dell&#8217;anestetico né delle periodiche manovre di aspirazione volte a scongiurare l&#8217;immissione intravascolare o subaracnoidea. Tale <strong>lacuna è stata ritenuta decisiv</strong>a, poiché la tecnica dei boli &#8211; che prevede l&#8217;iniezione lenta e intermittente di piccole dosi (3-5 ml) per monitorare eventuali reazioni avverse prima di completare il dosaggio &#8211; rappresenta l&#8217;unica barriera di sicurezza contro l&#8217;arresto cardiaco improvviso. L&#8217;omessa annotazione di tali manovre ha privato la difesa della ricorrente della prova dell&#8217;unico fatto interruttivo del nesso causale, ovvero l&#8217;esecuzione diligente della prestazione. Il Collegio ha dunque fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14/11/2019, n. 29498; Cass. 31/03/2016, n. 6209) secondo cui <strong>il rischio della &#8220;causa ignota&#8221; deve gravare sulla parte che ha dato causa all&#8217;opacità documentale. L&#8217;incertezza eziologica non si risolve in un non liquet favorevole al sanitario, ma si converte in una prova di responsabilità ogni qualvolta la condotta non documentata sia astrattamente idonea a cagionare l&#8217;evento, poiché il medico, avendo omesso di redigere correttamente la cartella clinica non può giovarsi dello stato di incertezza probatoria da lui stesso colposamente cagionat</strong></em>B.</p>



<p><em>Un tanto chiarito, la tesi della ricorrente &#8211; volta a ricondurre l&#8217;arresto a un imprevedibile riflesso di Be.Ja. &#8211; si palesa come una mera prospettazione alternativa priva di alcun supporto probatorio. Il giudizio di probabilità prevalente operato dalla Corte territoriale resiste alle sue censure, poiché il canone del &#8220;più probabile che non&#8221; non impone l&#8217;esclusione di ogni altra ipotesi teorica, ma la selezione di quella che appare più credibile sulla base degli elementi istruttori disponibili. In tale contesto, l&#8217;ipotesi del riflesso vagale, rimasta allo stadio di mera possibilità scientifica non riscontrata da alcun dato clinico, non può competere, sul piano della forza logica, con l&#8217;ipotesi dell&#8217;iniezione accidentale in sede intratecale o intravascolare. Tale evento, derivante da un errato posizionamento dell&#8217;ago o dalla mancata verifica del reflusso di liquor, è corroborato dalla piena compatibilità tecnica tra la somministrazione della bupivacaina e il repentino danno ipossico riscontrato, tipico di un blocco spinale totale. In virtù del principio della vicinanza della prova, opera dunque una presunzione di nesso eziologico che sposta l&#8217;onere della prova liberatoria interamente sulla parte convenuta, tenuta a dimostrare la ricorrenza di un fattore esterno imprevisto o che il danno si sarebbe verificato ugualmente pur in presenza di una condotta diligente; onere che la Fi.Fr. non ha assolto, non avendo documentato l&#8217;esecuzione di quelle manovre di aspirazione che avrebbero potuto escludere, ex ante, proprio la penetrazione dell&#8217;anestetico nello spazio intratecale</em>&#8220;.</p>



<p>Respingendo altro motivo connesso al primo la Corte sottolinea che: &#8220;<em>l&#8217;art. 1218 c.c. solleva il creditore dell&#8217;obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall&#8217;onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento, precisa che &#8211; sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all&#8217;evento di danno (causalità materiale) e l&#8217;evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un&#8217;obbligazione, dall&#8217;inadempimento &#8211; nel caso di responsabilità di cui all&#8217;art. 1218 c.c. l&#8217;inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell&#8217;interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all&#8217;inadempimento; pertanto, la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi solo l&#8217;onere di provare la causalità giuridica, mentre l&#8217;inadempimento che assorbe la causalità materiale debba essere solo allegato. Nondimeno quando l&#8217;interesse dedotto in obbligazione assume carattere strumentale rispetto all&#8217;interesse del creditore causalità ed imputazione tornano a distinguersi. L&#8217;inadempimento non significa automaticamente lesione dell&#8217;interesse presupposto, il quale potrebbe restare insoddisfatto per cause autonome rispetto all&#8217;inadempimento della prestazione professionale. Il che significa che, al creditore della prestazione, non basterà affatto allegare l&#8217;inadempimento della prestazione professionale, ma occorrerà anche che egli provi che l&#8217;inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute, l&#8217;interesse presupposto. Ecco allora che la causalità materiale non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, ove si deduca in giudizio l&#8217;aggravamento della propria situazione patologica o l&#8217;insorgenza di nuove patologie. <strong>Al creditore basterà allegare l&#8217;inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale tra l&#8217;aggravamento della propria condizione patologica o l&#8217;insorgenza di nuove patologie, oltre al nesso di causalità giuridica. Soltanto, a questo punto, sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto o che l&#8217;inadempimento non gli è imputabile (Cass. 11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme)</strong></em>.</p>



<p><em>Ora, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei surriferiti principi. Va precisato, infatti, che nel caso di specie, l&#8217;onere del primo ciclo causale è stato assolto dal danneggiato attraverso il ricorso alle presunzioni, consentite in particolare proprio dalla condotta omissiva della Fi.Fr. nella redazione del diario clinico. Una volta accertata l&#8217;astratta idoneità della procedura anestesiologica a provocare l&#8217;arresto cardiorespiratorio (tramite iniezione intratecale o intravascolare), <strong>l&#8217;incompletezza della cartella clinica &#8211; che non dava conto dell&#8217;adozione della tecnica dei piccoli boli né delle manovre di aspirazione &#8211; ha consentito di ritenere provato, secondo il criterio del &#8220;più probabile che non&#8221;, il nesso materiale. In virtù del principio di vicinanza della prova, l&#8217;opacità documentale generata dal sanitario ha impedito di esigere dal paziente una prova diretta della dinamica dell&#8217;errore</strong>. Delineato così il primo ciclo causale, incombeva sul medico l&#8217;onere di dimostrare che la condotta inadempiente fosse stata determinata &#8220;da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile&#8221; (art. 1218 cod. civ.), ossia da un fattore esterno, straordinario e imprevedibile. Tale prova liberatoria non è stata fornita, né, peraltro, la ricorrente ha confutato efficacemente (v. infra, sub par. 5) l&#8217;altra omissione imputatale, quella di non aver saputo cogliere i segni premonitori dell&#8217;arresto cardiaco tempestivamente e quindi di non avere somministrato un vasocostrittore come l&#8217;efedrina. Il che ha permesso di ricondurre l&#8217;evento dannoso a una sequenza eziologica precisa che non ha lasciato spazio a fattori esterni imprevedibili</em>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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		<title>L&#8217;onere probatorio a carico del danneggiato</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2026/03/15/lonere-probatorio-a-carico-del-danneggiato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[colpa specifica]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 12 marzo 2026 n. 5645) rammenta che: &#8220;in sede di accertamento della responsabilità contrattuale della struttura, in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di diligenza professionale, spetta al danneggiato fornire la prova della fonte dell&#8217;obbligo e del nesso di causalità materiale tra il predetto inadempimento o inesatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://studiolegalepalisi.com/2026/03/15/lonere-probatorio-a-carico-del-danneggiato/">L&#8217;onere probatorio a carico del danneggiato</a> proviene da <a href="https://studiolegalepalisi.com">Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 12 marzo 2026 n. 5645</span>) rammenta che: &#8220;<em>in sede di accertamento della responsabilità contrattuale della struttura, in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni di diligenza professionale, <strong>spetta al danneggiato fornire la prova della fonte dell&#8217;obbligo e del nesso di causalità materiale tra il predetto inadempimento o inesatto adempimento e l&#8217;evento pregiudizievole</strong>, restando a carico dell&#8217;obbligato la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da una causa imprevedibile o inevitabile che abbia reso impossibile l&#8217;esatta esecuzione della prestazione (v. Cass.11/11/2019, n. 28991 e successiva giurisprudenza conforme). Difatti, il danno e la sua eziologia sono oggetto del fatto costitutivo del diritto (di cui all&#8217;art. 2697 cod. civ.) nella specie al risarcimento del danno, pertanto il danneggiato è tenuto ad allegare, anzitutto, una <strong>condotta di inadempimento (o di inesatto adempimento) che abbia astratta efficienza causale rispetto alla lesione occorsa e, quindi, a provare che tale condotta abbia avuto concreta efficienza causale rispetto a detto evento lesivo</strong> (prova, questa, che l&#8217;orientamento giurisprudenziale precedente non postulava a carico dell&#8217;attore-danneggiato) e ciò in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40e 41 cod. pen.</em></p>



<p><em>Per il caso in cui un siffatto accertamento abbia ad oggetto, come nella specie, una <strong>condotta omissiva</strong>, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell&#8217;<strong>accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell&#8217;omissione il comportamento dovuto</strong>. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del &#8220;<strong>più probabile che non</strong>&#8220;, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all&#8217;ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (v. Cass. 27/09/2018, n. 23197)</em>. <em>Ne deriva che le conseguenze sfavorevoli in caso di mancato assolvimento dei predetti oneri di allegazione e prova gravano interamente a carico dell&#8217;attore</em>&#8220;.</p>



<p>La ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata (e quindi confermata dalla Corte di Cassazione) è che: &#8220;<em>la Ca.Ca. non abbia assolto agli oneri di allegazione e prova a lei spettanti, i quali, nella specie, avrebbero dovuto riguardare gli elementi da cui far discendere che la struttura di ricovero avesse <strong>l&#8217;obbligo di predisporre una particolare e rigorosa assistenza e/o quello di dotare la sedia a rotelle che la danneggiata utilizzava di una cintura di sicurezza</strong> che le impedisse i movimenti, quale quello che ne aveva cagionato la caduta, e che abbia genericamente dedotto, a fronte della contestazione di controparte, la dinamica del sinistro occorsole. A fronte di tale ratio decidendi le censure dei ricorrenti non colgono nel segno nel rappresentare la violazione di legge rispetto ai principi che disciplinano la distribuzione dell&#8217;onere della prova della responsabilità per inadempimento di un&#8217;obbligazione professionale</em>.</p>



<p><em>Va, anzitutto, considerato che la Ca.Ca. ha sempre allegato di essere caduta perché si era alzata improvvisamente dalla sedia. In altri termini, la Ca.Ca. ha assunto che l&#8217;omissione della struttura &#8211; non aver impedito la sua caduta &#8211; era una condotta che esprimeva un&#8217;efficienza causale rispetto all&#8217;evento, giacché se la sedia avesse avuto un meccanismo di contenimento dei suoi movimenti non sarebbe caduta</em>. <em>Nondimeno, la Corte d&#8217;Appello ha basato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di allegazione e di prova di un inadempimento qualificato dotato di efficienza causale rispetto alla verificazione dell&#8217;evento lesivo; il nesso di causa tra il comportamento asseritamente omesso e l&#8217;evento lesivo esige la prova che <strong>l&#8217;evento dannoso sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, stante che l&#8217;omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell&#8217;evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica)</strong>, ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l&#8217;omissione, siccome implicante l&#8217;esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell&#8217;evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell&#8217;impedimento di quell&#8217;evento</em>. <em>Spettava dunque all&#8217;attrice dimostrare quale fosse la condotta doverosa ed esigibile in concreto dalla struttura</em>.</p>



<p>Un conto è infatti l&#8217;obbligo di sorveglianza generica che la struttura era tenuta ad erogare perché tenutavi dall&#8217;assunzione dell&#8217;obbligo di cura – che i ricorrenti hanno provato e che non è oggetto di contestazione &#8211; altro è sostenere che la struttura fosse tenuta ad una condotta precauzionale diversa, di osservazione costante della Ca.Ca. e/o implicante la predisposizione di un meccanismo che la bloccasse alla sedia a rotelle con una cintura, in modo da impedirle di scivolare o di alzarsi e/o muoversi dalla sedia autonomamente, al fine prevenire il danno. L&#8217;estensione ed il contenuto dell&#8217;obbligo di vigilanza variano in funzione delle circostanze del caso concreto e, in particolare, in relazione alla situazione di bisogno. Sul punto con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità <em>la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato che le condizioni di salute della Ca.Ca. imponessero l&#8217;adozione di misure precauzionali stringenti e specifiche, come preteso dai qui ricorrenti</em>&#8220;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onere probatorio del danneggiato ai sensi dell&#8217;art. 2052 c.c. in tema di danni da fauna selvatica</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/10/04/lonere-probatorio-del-danneggiato-ai-sensi-dellart-2052-c-c-in-tema-di-danni-da-fauna-selvatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 08:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2052 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2054 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[danni da fauna selvatica]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (con la sentenza del 19 settembre 2025 n. 259871) ricapitola i principi vigenti in ordine ai danni causati dalla fauna selvatica, sulla base dell&#8217;ormai consolidata sua giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione (con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 19 settembre 2025 n. 259871</span>) ricapitola i principi vigenti in ordine ai danni causati dalla fauna selvatica, sulla base dell&#8217;ormai consolidata sua giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.  dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ.  dd. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ.  6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. dd. 2 ottobre n. 20997 ; Cass. Civ. dd. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ. dd.  31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ.  dd. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ.  dd. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. dd. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass. Civ. dd. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. dd. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. dd. 23 settembre 2022 n. 27931; Cass. Civ. dd. 14 ottobre 2022 n. 30294; Cass. Civ. dd. 27 aprile 2023 n. 11107). In particolare afferma:</p>



<p>&#8220;<em><strong>i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell&#8217;art. 2052 c.c.</strong>, giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull&#8217;utilizzazione dell&#8217;animale e, dall&#8217;altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema</em>&#8220;;</p>



<p>&#8220;<em>nell&#8217;azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell&#8217;art. 2052 c.c. <strong>la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione</strong>, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell&#8217;esercizio di funzioni proprie o delegate, l&#8217;adozione delle misure che avreb-bero dovuto impedire il danno</em>&#8220;;</p>



<p>&#8220;<em>in materia di danni da fauna selvatica a norma dell&#8217;art. 2052 c.c., <strong>grava sul danneggiato l&#8217;onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell&#8217;animale e l&#8217;evento lesivo, men-tre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito</strong>, dimostrando che la condotta dell&#8217;animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa au-tonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l&#8217;adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi</em>&#8220;.</p>



<p>&#8220;nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell&#8217;applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all&#8217;art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell&#8217;animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l&#8217;impatto tra l&#8217;animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell&#8217;animale sia stata la &#8220;causa&#8221; del danno e poiché, ai sensi dell&#8217;art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest&#8217;ultimo – per ottenere l&#8217;integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – <strong>dovrà anche allegare e dimostrare l&#8217;esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell&#8217;animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l&#8217;im-patto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno</strong>&#8221; </p>
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		<title>La responsabilità del maestro di sci</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/07/la-responsabilita-del-maestro-di-sci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 05:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[allegazioni]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità maestro sci]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 3 settembre 2025 n. 2447) in ordine ad un incidente sciistico, avvenuto nel corso di una lezione, richiama il proprio consolidato orientamento per il quale: &#8220;dall&#8217;iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell&#8217;obbligo di vigilare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 3 settembre 2025 n. 2447</span>) in ordine ad un incidente sciistico, avvenuto nel corso di una lezione, richiama il proprio consolidato orientamento  per il quale: &#8220;<em>dall&#8217;iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, <strong>deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell&#8217;obbligo di vigilare sulla sicurezza e l&#8217;incolumità dell&#8217;allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso</strong>. Pertanto, qualora l&#8217;allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall&#8217;art. 1218 cod. civ., onde <strong>il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l&#8217;inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell&#8217;evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile</strong> (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014 n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata)</em>&#8220;.</p>



<p>Nel caso in esame, erano incontroversi il titolo del diritto di credito contrattuale spettante alla danneggiata, per essersi iscritta al fine delle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subite a seguito dell&#8217;incidente. Secondo il Collegio era stato allegato anche l&#8217;inadempimento della scuola di sci: &#8220;<em>essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo (poiché, in ragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfatto l&#8217;interesse creditorio dell&#8217;allieva – arg. ex art. 1174 c.c. &#8211; ad usufruire nella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguita dalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, in applicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma <strong>se l&#8217;inadempimento fosse stato o meno determinato dall&#8217;impossibilità di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile</strong>. In altri termini, a fronte dell&#8217;avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore, nonché dell&#8217;emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. <strong>l&#8217;error iuris in iudicando</strong> nel quale è incorsa la corte territoriale risiede, dunque, nell&#8217;essersi posta indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema s<strong>e essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell&#8217;inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall&#8217;allieva</strong></em>.</p>



<p><em>Poiché, allora, la causa che aveva determinato l&#8217;oggettivo inadempimento (cioè l&#8217;inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell&#8217;interesse dell&#8217;allieva/creditrice ad usufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un&#8217;altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l&#8217;allieva durante la lezione, <strong>la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell&#8217;esecuzione della propria prestazione</strong>, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell&#8217;allieva, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all&#8217;inesperienza e all&#8217;età dell&#8217;allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall&#8217;allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l&#8217;oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti</em>&#8220;.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I presupposti per la dichiarazione dell&#8217;obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/09/02/i-presupposti-per-la-dichiarazione-dellobbligo-risarcitorio-del-fondo-di-garanzia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 05:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo di Garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 23 agosto 2025 n.23771), nel confermare la sentenza della Corte di Appello, rileva che quest&#8217;ultima in punto di diritto ha correttamente precisato che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 23 agosto 2025 n.23771</span>), nel confermare la sentenza della Corte di Appello, rileva che quest&#8217;ultima in punto di diritto ha correttamente precisato che, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. n. 209/2005), deve: </p>



<p>a) <em><strong>provare le modalità del sinistro, l&#8217;attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato</strong></em>;</p>



<p>b) <em>a tale fine (ma anche in considerazione della posizione dell&#8217;impresa designata, che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul presunto veicolo investitore che sul conducente dello stesso; nonché in considerazione dell&#8217;eventuale azione di rivalsa del Fondo, il cui onere economico si riversa a carico dell&#8217;intera collettività) <strong>non è necessario che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e ricerche complesse, ma è necessario che presenti denuncia alle competenti autorità di polizia e deve risultare che dette indagini siano state infruttuose</strong></em>;</p>



<p>c) <em>il giudice, nella formazione del proprio convincimento, può tenere conto delle <strong>modalità con cui, fin dall&#8217;inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell&#8217;ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda</strong></em>&#8220;.</p>



<p>Nel caso di specie il giudice di appello aveva ritenuto in fatto che &#8211; nonostante l&#8217;accertata astratta compatibilità delle lesioni lamentate con le riferite modalità di verificazione del sinistro -dall&#8217;espletata attività istruttoria (e, in particolare, dall&#8217;audizione dei testi, dalle risultanze del certificato di pronto soccorso, dalle dichiarazioni rese dalla odierna ricorrente in occasione dei due accessi in pronto soccorso del 7 e del 14 dicembre 2014, nonché dalla mancata presentazione di denuncia querela nell&#8217;immediatezza e mancata allegazione di riproduzioni fotografiche del luogo preciso del sinistro) non era risultato provato: &#8211; né la specifica dinamica del sinistro (e, in particolare, la reciproca posizione del veicolo e del pedone); &#8211; né le rispettive traiettorie di marcia del veicolo e del pedone; &#8211; né la distanza tra loro al momento dell&#8217;inizio dell&#8217;attraversamento della strada da parte della Ma.Li.; &#8211; né la presenza di un qualche idoneo ostacolo visivo che avrebbe potuto impedire all&#8217;anzidetto guidatore di scorgere prontamente la pedona nel mentre stava attraversando la strada e, al contempo, alla Ma.Li. di verificare il sopraggiungere del veicolo a forte velocità nel momento in cui stava per intraprendere l&#8217;attraversamento della strada.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lucro cessante: la prova non facile</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/08/06/lucro-cessante-la-prova-non-facile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[reddiitti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello di Bologna riconosceva la sussistenza del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica della vittima (che svolgeva attività di commercialista). Con ordinanza n. 5867 del 2021 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso principale della compagnia assicurativa, osservava che gli unici dati considerati dal giudice d&#8217;appello a supporto del convincimento circa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte d&#8217;Appello di Bologna riconosceva la sussistenza del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica della vittima (che svolgeva attività di commercialista). Con ordinanza n. 5867 del 2021 la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso principale della compagnia assicurativa, osservava che gli unici dati considerati dal giudice d&#8217;appello a supporto del convincimento circa l&#8217;incidenza delle lesioni sulla dedotta contrazione del reddito erano rappresentati dai compensi indicati nelle dichiarazioni dei redditi negli anni compresi tra il 1997 e il 2001, senza però dare conto del criterio logico e della spiegazione probabilistica in ragione dei quali tali elementi potevano ritenersi dotati dei richiesti caratteri di gravità indiziaria, precisione e concordanza in funzione dell&#8217;accertamento, in via presuntiva, del collegamento eziologico ai postumi invalidanti della contrazione del reddito; ciò, tenendo conto, per un verso, che le dichiarazioni dei redditi evidenziavano un andamento non lineare ma oscillante (nei seguenti termini: anno 1997, Lire 214.807.000; anno 1998, a metà del quale si verificò il sinistro, Lire 269.900.000; anno 1999, Lire 224.881.000, dato bensì inferiore all&#8217;anno precedente ma pur sempre superiore al 1997; anno 2000, Lire 247.134.000, superiore al reddito dell&#8217;anno precedente e ancor di più a quello del 1997; anno 2001, Lire 176.619.000); per altro verso, che la dedotta contrazione del reddito era oggettivamente rilevabile solo nel 2001, a distanza di oltre due anni dalla data dell&#8217;incidente, e dopo peraltro un andamento crescente del reddito negli anni immediatamente precedenti. Sulla base di tali rilievi, questa Corte riteneva la sentenza d&#8217;appello viziata sia per violazione di norme di diritto (ed in particolare per violazione dei criteri legali che presiedono al ragionamento inferenziale e all&#8217;apprezzamento della prova presuntiva: art. 2729 cod. civ.), sia per vizio motivazionale, nella parte in cui aveva assunto, quale misura della presunta contrazione del reddito futuro, imputabile ai postumi residuati all&#8217;evento lesivo, quella del 32,5%, senza illustrare in alcun modo la provenienza del dato.</p>



<p>Riassunto il giudizio(sulla ribadita domanda di risarcimento del danno da lucro cessante) la Corte bolognese rigettava la domanda risarcitoria del danneggiato rilevando &#8220;<em>dopo il sinistro del maggio 1998, i ricavi, e quindi, in proporzione, i redditi, del Se.Mi. anziché diminuire, aumentarono, passando da Lire 214.807.000 nel 1997, a Lire 269.900.000 nel 1998, a Lire 224.881.000 nel 1999, e a Lire 247.134.000 nel 2000, solo nel 2001 mostrando la diminuzione a Lire 176.619.000</em>&#8220;. Ciò rilevato la Corte d&#8217;Appello riteneva che &#8220;<em>da tali dati non (era) possibile inferire che l&#8217;invalidità permanente (avesse) causato una diminuzione di guadagno&#8221;, trattandosi, come già rilevato dalla Corte di cassazione, di &#8220;<strong>dati reddituali oscillanti</strong>&#8221; e pertanto, &#8220;<strong>insufficienti a giustificare il ragionamento presuntivo che su di essi intenda fondare la prova del danno da lucro cessante causalmente dipendente dalle conseguenze del sinistro</strong></em>&#8220;. La Corte di merito, corredando di motivazione articolata e coerente il proprio giudizio, spiegava che gli elementi ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi, &#8220;<em>in mancanza di risultanze probatorie ulteriori, non (consentivano) affatto di affermare che la diminuzione del reddito nel 2001 (fosse) stata &#8211; a &#8220;<strong>scoppio ritardato</strong>&#8221; &#8211; conseguenza immediata e diretta di una minor capacità di lavoro del Se.Mi.</em>&#8220;; ciò tanto più ove si tenesse conto, per un verso, della circostanza che non risultavano &#8220;<em>i ricavi successivi al 2001</em>&#8221; e si considerasse, per altro verso, che l&#8217;istante non aveva &#8220;<em>provato di avere avuto, per ragioni specifiche, una concreta e ragionevole aspettativa di guadagnare, negli anni successivi al sinistro, degli importi maggiori di quelli effettivamente percepiti, e che la frustrazione di tale aspettativa (fosse) effettivamente dipesa dai postumi invalidanti, talché, se non fosse stato portatore dell&#8217;IP, egli avrebbe, anche negli anni fino al 2000 compreso, percepito delle somme ancora maggiori</em>&#8220;.</p>



<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 30 luglio 2025 n.21893) ha confermato la decisione, escludendo la sussistenza del dedotto vizio di motivazione e della denunciata violazione dei criteri di apprezzamento della prova presuntiva (tra l&#8217;altro, l&#8217;analitica valutazione degli elementi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi conferma, anziché escluderlo, il rilievo dell&#8217;inferenza probatoria attribuita a tali atti da parte del giudice del merito, sia pure, nel caso concreto, nel senso di smentire, anziché confermare, la dedotta contrazione dei guadagni, avuto riguardo al carattere oscillante &#8211; e talora persino crescente &#8211; dei ricavi in esse indicati).</p>



<p>La giurisprudenza di legittimità conferma dunque il rigore richiesto per riconoscere il danno da perdita del reddito, il quale, dopo il vaglio positivo in ambito medico legale, deve risultare in concreto <strong>dall&#8217;effettivo andamento dei ricavi successivi al sinistro</strong>. In altre parole, in considerazione della lentezza dell&#8217;evolversi della vicenda giudiziaria, il danno di natura futura si &#8220;trasforma&#8221; in danno passato per il quale è richiesta, nei riscontri probatori (documentali), la conferma del <strong>ridimensionamento del reddito, a meno che non venga addotta (onere del danneggiato) una motivazione in grado di spiegare il motivo per cui tale diminuzione non vi sia stata nonostante l&#8217;impatto sulla capacità lavorativa delle lesioni lamentate</strong>.   </p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div style="display:flex; gap:10px;justify-content:center" class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend">
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			</item>
		<item>
		<title>La pericolosità della cosa in custodia</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/07/30/la-pericolosita-della-cosa-in-custodia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 05:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2051 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[elemento psicologico]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità oggettiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepalisi.com/?p=11648</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte d&#8217;Appello di Brescia, nel rigettare la richiesta di risarcimento di un automobilista, fuoriuscito dalla sede stradale per la presenza di accumuli d&#8217;acqua sulla carreggiata, rilevava che tale circostanza non era stata dedotta come causa e/o concausa dell&#8217;evento dannoso. La Corte di Cassazione (sentenza del 25 luglio 2025 n. 21321), evidenzia l&#8217;error in procedendo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte d&#8217;Appello di Brescia, nel rigettare la richiesta di risarcimento di un automobilista, fuoriuscito dalla sede stradale per la presenza di accumuli d&#8217;acqua sulla carreggiata, rilevava che tale circostanza non era stata dedotta come causa e/o concausa dell&#8217;evento dannoso. La Corte di Cassazione (<span style="text-decoration: underline;">sentenza del 25 luglio 2025 n. 21321</span>), evidenzia l&#8217;error in procedendo in cui è incorso il giudice di merito, ribadendo inoltre i principi, nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità per delineare lo <strong>statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.</strong>, per i quali: &#8220;<em><strong>resta del tutto estranea all&#8217;onere di allegazione e di asseverazione gravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita</strong>, volta che l&#8217;art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un <strong>criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l&#8217;evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima</strong>. Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che <strong>la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia</strong>, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla (sola) stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di &#8220;un effetto giuridico che sta a prescindere da essi&#8221;. In altre parole, l&#8217;intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall&#8217;ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l&#8217;obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l&#8217;obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 24772483 del 01/02/2018)</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 2052 c.c.: tra qualificazione giuridica della domanda ed individuazione della norma applicabile</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/05/06/art-2052-c-c-tra-qualificazione-giuridica-della-domanda-ed-individuazione-della-norma-applicabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 06:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2043 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2052 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[individuazione norma]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[qualificazione giuridica della domanda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, nella sentenza del 28 aprile 2025 n. 11135, afferma che: &#8220;in tema di risarcimento dei danni, l&#8217;applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l&#8217;attore, totalmente vittorioso in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione, nella <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 28 aprile 2025 n. 11135</span>, afferma che: &#8220;<em>in tema di risarcimento dei danni, l&#8217;applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità <strong>non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica</strong>, sicché l&#8217;attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l&#8217;onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte; mentre <strong>rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile</strong> (v. Cass., 08/05/2015, n. 9294; Cass., 09/06/2016, n. 11805). In fattispecie del tutto identiche al caso in esame, questa Corte ha infatti avuto specificatamente modo di precisare (v. in particolare Cass, 10/11/2023, n. 31330, seguita da Cass., 21/06/2024, n. 17253): a) che <strong>il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando</strong>: a) la qualificazione giuridica data dal giudice di merito alla domanda &#8220;non ha condizionato l&#8217;impostazione e la definizione dell&#8217;indagine di merito&#8221; (Cass., Sez. Un., n. 16084 del 09/06/.2021, par. 46 dei &#8220;Motivi della decisione&#8221;; Cass., 17/04/02019, n. 10745; Cass., 01/06/2018, n. 14077); b) che non è dato poter discorrere di &#8220;giudicato&#8221; sulla qualificazione giuridica, quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta: in questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice &#8211; anche in sede di legittimità &#8211; &#8220;valutare d&#8217;ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione&#8221; della norma applicabile (v. tra le tante Cass., 05/03/2019, n. 6341). Infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall&#8217;attrice debba decidersi applicando l&#8217;art. 2043 cod. civ. o l&#8217;art. 2052 cod. civ. non è una questione di qualificazione giuridica della domanda, che resta invariata nell&#8217;uno come nell&#8217;altro caso ed ha ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito. Piuttosto, lo stabilire se debba applicarsi l&#8217;una o l&#8217;altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia</em>.</p>



<p>In ordine all&#8217;<strong>onere probatorio</strong>, il Collegio precisa che: &#8220;<em>non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell&#8217;animale sulla carreggiata e l&#8217;impatto tra quest&#8217;ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto &#8211; anche ai fini di assolvere all&#8217;onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell&#8217;art. 2054 cod. civ., comma 1 &#8211; ad allegare e dimostrare l&#8217;esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell&#8217;animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela- non sarebbe stato comunque possibile evitare l&#8217;impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (v. Cass., 27/04/2023, n. 11107). Quanto al profilo della condotta colposa della parte danneggiata, posto che fatto costitutivo della responsabilità ex art. 2052 cod. civ. è, unitamente al danno, l&#8217;esistenza del nesso di causalità, l&#8217;efficienza eziologica della condotta del danneggiato è fatto impeditivo del nesso causale che in termini di onere della prova incombe sul danneggiante dimostrare, per cui ove il fatto rimanga ignoto come nel caso di specie  le conseguenze sfavorevoli del relativo mancato accertamento ricadono sul danneggiante e non, come ha invece valutato il giudice del merito, sul danneggiato (così, espressamente, v. Cass., 08/05/2023, n. 12159)</em>&#8220;.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità sanitaria: oneri probatori</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2025/02/17/responsabilita-sanitaria-oneri-probatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 12 febbraio 2025 n. 3582) torna a confermare che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria: &#8220;il danno evento consta della lesione non dell&#8217;interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l&#8217;obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell&#8217;interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione (sentenza del 12 febbraio 2025 n. 3582) torna a confermare che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria: &#8220;<em>il <strong>danno evento</strong> consta della lesione non dell&#8217;interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l&#8217;obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell&#8217;interesse del creditore) ma del <strong>diritto alla salute</strong> (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l&#8217;inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, <strong>è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l&#8217;aggravamento della situazione patologica (o l&#8217;insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario</strong>, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell&#8217;impossibilità dell&#8217;esatta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che l&#8217;incertezza sul primo ciclo causale ricade sulla parte istante (Cass., 11/11/2019, n. 28991, e succ. conf.; v. già prima Cass., 26/07/2017, n. 18392, discussa in ricorso)</em>;</p>



<p>La stessa Corte puntualizza che: &#8220;<em>l&#8217;ipotizzato contrasto con Cass., Sez. U., 11/01/2008, n. 577, è solo apparente, avendo avuto riguardo non alla fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma alla fattispecie estintiva dell&#8217;obbligazione opposta dal danneggiante: &#8220;il riferimento nella giurisprudenza in discorso all&#8217;insorgenza (o aggravamento) della patologia come non dipendente da fatto imputabile al sanitario, ma ascrivibile ad evento imprevedibile e non superabile con l&#8217;adeguata diligenza, e pertanto con <strong>onere probatorio a carico del danneggiante </strong>(Cass. 20 ottobre 2014, n. 22222), evidenzia come in questione sia la fattispecie di cui agli artt. 1218 e 1256 cod. civ.&#8221; (Cass., n. 18392 del 2017, cit., pag. 7)</em>&#8220;;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://studiolegalepalisi.com/wp-content/uploads/2023/04/avv.-Massimo-Palisi.jpg" width="100"  height="100" alt="Studio Legale Padova - Avvocato Massimo Palisi" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://studiolegalepalisi.com/author/massimo-palisi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Avv. Massimo Palisi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a href="#link-popup-massimo">Curriculum</a></p>
</div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://studiolegalepalisi.com" target="_self" >studiolegalepalisi.com</a></div><div class="clearfix"></div><div class="saboxplugin-socials "><a title="Linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/in/massimo-palisi-06962812a/" rel="nofollow noopener" class="saboxplugin-icon-grey"><svg aria-hidden="true" class="sab-linkedin" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.3 480H7.4V180.9h92.9V480zM53.8 140.1C24.1 140.1 0 115.5 0 85.8 0 56.1 24.1 32 53.8 32c29.7 0 53.8 24.1 53.8 53.8 0 29.7-24.1 54.3-53.8 54.3zM448 480h-92.7V334.4c0-34.7-.7-79.2-48.3-79.2-48.3 0-55.7 37.7-55.7 76.7V480h-92.8V180.9h89.1v40.8h1.3c12.4-23.5 42.7-48.3 87.9-48.3 94 0 111.3 61.9 111.3 142.3V480z"></path></svg></span></a></div></div></div><div style="display:flex; gap:10px;justify-content:center" class="wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La partita di calcetto e la mancante polizza assicurativa</title>
		<link>https://studiolegalepalisi.com/2024/11/03/la-partita-di-calcetto-e-la-mancata-copertura-assicurativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 07:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[oneri probatori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità contrattuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studiolegalepalisi.com/?p=10081</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito dell&#8217;infortunio subito, il partecipante ad un torneo di calcetto, richiedeva all&#8217;organizzatore l&#8217;attivazione della la polizza assicurativa, della cui esistenza era stato informato al momento dell&#8217;iscrizione. Veniva così a scoprire che in realtà non esisteva alcun tipo di contratto assicurativo. Conveniva pertanto -per responsabilità contrattuale- la società organizzatrice del torneo. La Corte di Appello [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A seguito dell&#8217;infortunio subito, il partecipante ad un torneo di calcetto, richiedeva all&#8217;organizzatore l&#8217;attivazione della la polizza assicurativa, della cui esistenza era stato informato al momento dell&#8217;iscrizione. Veniva così a scoprire che in realtà <strong>non esisteva alcun tipo di contratto assicurativo</strong>. Conveniva pertanto -per responsabilità contrattuale- la società organizzatrice del torneo. <br></p>



<p>La Corte di Appello di Napoli riteneva pacifico <strong>sia</strong> il fatto che il torneo di calcio, nel corso del quale si determinò l&#8217;incidente in danno dell&#8217;odierno ricorrente, era stato disputato dai partecipanti nella convinzione di essere coperti da apposita assicurazione <strong>sia</strong> che l&#8217;organizzatrice del torneo, pur avendo fornito apposite &#8220;rassicurazioni&#8221; ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione, non aveva mai stipulato quel contratto. Pur partendo da tale ricostruzione in fatto, la Corte napoletana aveva però tratto la conclusione secondo cui &#8220;<em>l&#8217;attore avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio del beneficio che avrebbe tratto se una polizza assicurativa fosse stata effettivamente stipulata&#8221;, posto che simili assicurazioni prevedono, di norma, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti</em>&#8220;.</p>



<p>La Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla vicenda, con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 18 ottobre 2024 n. 27069</span>,  rileva che così il precedente: &#8220;<em><strong>ha rovesciato sul creditore danneggiato l&#8217;onere di provare l&#8217;utilità dell&#8217;ipotetica polizza non sottoscritta</strong>. Siffatta conclusione è errata perché, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale, <strong>al creditore non può essere posto alcun altro onere che non sia quello di dimostrare l&#8217;esistenza del contratto (nella specie, cioè, l&#8217;esistenza dell&#8217;impegno a stipulare una polizza assicurativa) e l&#8217;inadempimento del debitore. Rimane invece a carico di quest&#8217;ultimo l&#8217;onere di dimostrare o che l&#8217;inadempimento non sussiste o che è stato determinato da causa a lui non imputabile o che, eventualmente, si tratta di un inadempimento irrilevante a fini risarcitori</strong>. La digressione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine al fatto notorio per cui le assicurazioni per attività sportive amatoriali prevedono solitamente determinate franchigie non elimina l&#8217;errore in diritto, che risulta poi in modo palese dalle ulteriori considerazioni compiute dalla Corte d&#8217;Appello, secondo cui doveva essere l&#8217;attore a &#8220;dedurre e provare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall&#8217;omessa stipula&#8221; del contratto di assicurazione. Una volta dimostrato, come nel caso in esame, che l&#8217;obbligo di stipulare il contratto c&#8217;era e che vi era stato inadempimento, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare l&#8217;irrilevanza dell&#8217;inadempimento derivante dall&#8217;esistenza &#8211; affermata in via meramente teorica &#8211; di una franchigia tale da rendere comunque non indennizzabile il sinistro</em>&#8220;</p>
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