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	<title>prevedibilità del danno Archivi - Studio Legale Massimo Palisi Padova - Responsabilità e Risarcimento</title>
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	<description>Proteggiamo le persone... Fragili</description>
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		<title>La prevedibilità del danno contrattuale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Massimo Palisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Focus giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1225 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[prevedibilità del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento, in sede di merito, del nesso causale tra l&#8217;accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva (shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti, non adeguatamente valutata anche ai fini dell&#8217;ammissione della CTU medicolegale. La Corte di Cassazione, nel [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento, in sede di merito, del nesso causale tra l&#8217;accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva (shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti, non adeguatamente valutata anche ai fini dell&#8217;ammissione della CTU medicolegale.</p>



<p>La Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda, con la <span style="text-decoration: underline;">sentenza del 16 gennaio 2025 n. 1036</span>, rileva che: &#8220;<em>sotto il profilo della dedotta responsabilità contrattuale, il giudice ha considerato che il maggior danno dedotto <strong>non rientrava, sotto il profilo eziologico, nella prevedibilità richiesta dall&#8217;art. 1225 c.c.</strong>, la quale a livello contrattuale si risolve in <strong>un giudizio astratto di probabilità del verificarsi di un futuro evento, secondo un parametro di normale diligenza del soggetto tenuto ad adempiere la propria obbligazione</strong>. Ragionando sulla base dei criteri sopra descritti, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto, da un lato, che il danno attribuibile all&#8217;inadempimento del professionista per le omissioni tributarie accertate fosse di gran lunga minore, sotto il profilo causale, rispetto a quello invocabile dall&#8217;attrice, proprio in relazione alla nozione di normale prevedibilità del medesimo, non avendo la vicenda avuto alcun risvolto penale, sì da poter scatenare una reazione psicologica simile a quella dedotta; dall&#8217; altro, ha ritenuto, proprio in ragione dell&#8217;inadempimento accertato, che il danno ricollegabile all&#8217;inadempimento del professionista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi fosse considerabile in relazione alle esigue sanzioni patrimoniali irrogate alla contribuente per ripianare l&#8217;omissione contributiva, per la restante maggior parte restando detto onere comunque a carico della contribuente, <strong>restando fuori dall&#8217;abito del danno prevedibile il grave danno permanente alla persona o la perdita della capacità lavorativa, e ciò anche secondo un criterio di proporzionalità</strong></em>&#8220;.</p>



<p>Più in generale la Corte sottolinea che: &#8220;<em>la prevedibilità, alla quale fa riferimento l&#8217;art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce <strong>un limite giuridico non all&#8217;esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall&#8217;ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all&#8217;inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute</strong>. Inoltre, essendo quello della prevedibilità &#8220;in astratto&#8221; del danno risarcibile &#8211; da valutarsi al tempo in cui è sorta l&#8217;obbligazione &#8211; un accertamento in fatto spettante al giudice di merito, quest&#8217;ultimo è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. II, 14/11/2019 n. 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012; Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2007 n.11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000)</em>.</p>



<p><em><strong>Il danno conseguente all&#8217;inadempimento contrattuale, in sintesi, deve essere idealmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi di prevedibilità, all&#8217;inadempimento da cui deriva</strong>, secondo un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito. La considerazione del giudice di merito circa la non prevedibilità dell&#8217;ulteriore maggior danno dedotto, perché non rientrante nella normale alea del contratto di consulenza contabile e tributaria stipulato tra le parti, per quanto sopra detto, non è certamente connesso alla mancata considerazione, o sottovalutazione, del grave impatto psicologico determinatosi sulla persona della ricorrente, ma al fatto che il suddetto danno non si giustifica in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto e all&#8217;entità dell&#8217; effettivo inadempimento accertato: tale giudizio è insindacabile in tale sede, già solo considerando che la norma di cui all&#8217;art. 1225 c.c. è stata correttamente richiamata e applicata, mentre la censura coinvolge, piuttosto, l&#8217;esito di una valutazione in fatto</em>&#8220;.</p>
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