In ogni altro ambito di responsabilità, le reciproche colpe determinano generalmente un concorso ai sensi ed effetti dell’art. 1227 c.c.. Se per esempio un veicolo, non rispettando un segnale di stop, provoca un urto con un altro, il cui conducente, pur avendo il diritto di precedenza, procedeva oltre i limiti di velocità o era disattento, si attribuirà un concorso (solitamente 70% e 30% rispettivamente in capo al primo ed al secondo automobilista).
Non così nell’ambito dell’art. 2051 c.c.. Semplicemente rilevando (molte volte in maniera del tutto presuntiva) una qualsiasi negligenza dell’utente, nell’evitare una buca per strada, tale responsabilità -come per incanto- cancella quella concorrente e certa del soggetto che, in qualità di custode, aveva l’obbligo di evitare quell’insidia. La responsabilità del danneggiato magicamente è sempre intesa, per molti e troppi giudici di merito, così significativa da far scolorire quella oggettiva ed indiscutibile del custode.
Più che un esercizio ponderato della giustizia pare trovarsi di fronte ad un’applicazione ideologica dell’istituto che porta in maniera del tutto illegittima -nonostante le chiare indicazioni normative e della giurisprudenza di legittimità a tale proposito- all’abrogazione di fatto tanto dell’ipotesi di responsabilità speciale prevista dall’art. 2051 c.c. quanto della regola generale del concorso di colpa dell’art. 1227 c.c..
Fiat iniustitia