Le Sezioni Unite con sentenza emessa lo scorso 6 aprile tornano a rimarcare il divieto di testimonianza per chi può essere parte, in senso astratto, del processo, affermando che dinanzi all’ampio raggio di incertezze manifestate dalla dottrina, alla giurisprudenza non rimane altra strada se non quella di un’interpretazione ampia ed onnicomprensiva del significato dell’art. 246 c.p.c., riferibile a tutte le categorie di intervento “senza che possa distinguersi tra intervento volontario e intervento ad istanza di parte“.
L’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio, a fronte di ciò essa deve essere rilevata prima dell’ammissione del mezzo, subito dopo l’escussione del teste e richiamata in sede di precisazione delle conclusioni.