Oramai da diversi anni la Corte di Cassazione, modificando la sua precedente posizione, ha specificato in modo puntuale la portata del c.d. caso fortuito, unica circostanza capace di mandare esente dalla responsabilità, di carattere nettamente oggettivo, il custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Si è affermato infatti che il caso fortuito deve essere un comportamento (anche del danneggiato) comunque anomalo ovvero abnorme, quindi talmente imprudente da incidere sul dinamismo causale fino ad interromperne il nesso. Così recentemente anche le Sezioni Unite.
Ma nonostante tali chiari e perentorie indicazioni, forte (se non fortissima) è la resistenza di molti Giudici di merito che semplicemente ignorano l’insegnamento, continuando a rigettare semplicemente e semplicisticamente le richieste risarcitorie formulate ai sensi della richiamata norma.
Nel solco del nuovo abito interpretativo della Corte di Cassazione, si pone anche una recente sentenza che, oltre a confermare l’enunciata posizione giurisprudenziale, in particolare in ordine al concetto di caso fortuito, ha di affrontare finalmente in maniera chiara uno dei più evidenti tabù ancora esistenti in ordine al sistema risarcitorio, ossia la natura del sistema stesso.
La Corte infatti afferma chiaramente che: “il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)“.
Anche questo, come i precedenti messaggi, rimarrà inascoltato dagli indaffarati Giudici delle corti territoriali?