Il Tribunale di Monza, in una recente sentenza relativa ad una causa da noi patrocinata, ha ritenuto non solo opportuno ma anche necessario risarcire, oltre il mero danno biologico (pari al 6%), anche il differente danno non patrimoniale, al fine di rendere la liquidazione “più aderente alle peculiari condizioni del soggetto danneggiato sia con riferimento agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva”
Il Giudice, pur negando che la personalizzazione possa costituire una mera “rendita di posizione”, ha ritenuto che deve essere effettuata nell’ipotesi in cui “la parte specificamente comprovi peculiari condizioni soggettive che appunto perché diverse dalla generica compromissione del danno biologico sofferto da soggetto astrattamente considerato dall’Osservatorio di pari età e con identici postumi permanenti, abbia sofferto un pregiudizio maggiore. La personalizzazione, difatti, prescinde sia dall’entità e gravità dei postumi invalidanti che dall’età della parte danneggiata, posto che già il parametro tariffario prende in considerazione tali elementi, prevedendo appunto differenti quantificazioni sia per uno specifico stesso postumo percentuale invalidante da parte di soggetti aventi età diverse, sia per soggetti aventi la stessa età ma diverso postumo percentuale invalidante“.
Nelle specie si è riconosciuto un incremento pari al 20% del valore del danno biologico in considerazione del ricovero ospedaliero (con i noti processi di spersonalizzazione e limitazione della privacy) e dell’intervento chirurgico subito.