La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, conferma la precedente posizione delle Sezioni Unite per le quali non rientra nel concetto di caso fortuito, previsto nell’art. 141 C.d.A., la condotta colpevole del conducente il veicolo antagonista.
Si ricorda che nel 2019 la Corte aveva invece considerato come caso fortuito anche la condotta colpevole del terzo, con conseguente inammissibilità, in tal caso, dell’azione diretta da parte del terzo trasportato. Nel 2021 aveva di contro ritenuto ammissibile l’azione diretta anche in presenza della totale responsabilità dell’incidente del terzo antagonista, la cui condotta non poteva infatti considerarsi allo stregua di caso fortuito di cui all’art. 141 C.d.A..
Nel 2022 il contrasto era stato appunto risolto in quest’ultimo senso dalle Sezioni Unite, le quali avevano ribadito che “la nozione di “caso fortuito“, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 C.d.A. riguardava l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che “la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro“.