La Corte di Cassazione ribadisce il principio (già più volte enunciato) che, in materia di responsabilità medica, l’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa di tale incompletezza, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.

La nozione del caso fortuito nella previsione dell’art. 141 C.d.A.
Il Giudice di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017, condannava Generali Italia



