La Corte territoriale sulla base dell’esame prioritario della ragione più liquida, aveva ritenuto infondata l’azione relativa all’invocata responsabilità professionale, in quanto non dimostrato il danno, per cui risultava a quel punto superflua la testimonianza relativa alla sussistenza dell’assunta colpa. La Corte di Cassazione (sentenza del 13 febbraio 2026 n. 3218) conferma la correttezza della decisione rilevando che: “in ipotesi di responsabilità professionale incombe sull’assunto danneggiato la prova sia del nesso di causalità che del danno subìto, e pacifico essendo che ove si affermi quella da inadempimento di un commercialista per il danno consistente nell’irrogazione di sanzioni di natura fiscale e nel pagamento di interessi, come nella specie, la relativa prova passa attraverso la dimostrazione dei relativi esborsi in favore dell’Erario, la fondatezza della domanda non può che presupporre la prova dei relativi pagamenti. In proposito non è fondata, come vorrebbe il controricorrente, l’eccepita sussistenza di decisione di merito conforme in primo e secondo grado sul punto, visto che, mentre il primo giudice escludeva il danno sulla base dell’avvenuta conciliazione delle vertenze col Fisco, la Corte territoriale invece lo escludeva per difetto di prova dei relativi pagamenti.
Tuttavia il ricorrente – al fine di dimostrare la sussistenza del danno – non solo fa riferimento ad una relazione tecnica della Confesercenti che già la Corte territoriale aveva considerato di valore meramente valutativo, né la parte si perita di evidenziarne il contenuto e la portata probatoria sul piano degli esborsi, ma lo stesso richiama un indistinto e lunghissimo elenco di documenti che egli avrebbe prodotto nei precedenti gradi, e dei quali non è dato comprendere quale contenuto e quale prova possano rappresentare, o meglio quali di essi, e per quale contenuto, possano recare la prova dei pagamenti. In essi – a leggerne l’elenco – si troverebbero avvisi di accertamento, conciliazioni, annullamenti parziali, ricorsi, fatture di studi, sentenze, cartelle. Vi si citano bensì in due casi quietanze e assegni di Equitalia, ma senza sapersi a cosa si riferiscono, cioè a quali debiti e causali abbiano attinenza (si noti fra l’altro che la stessa Corte aveva valutato un assegno con beneficiaria appunto Equitalia, ma non aveva potuto desumerne il preciso riferimento ad un dato debito). Una simile indistinta e sterile indicazione non dimostra certo l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio avente nella specie l’oggetto sopra precisato.
Privata così la domanda della prova del danno, e dunque non soddisfatto l’onere probatorio incombente sul ricorrente, risulta in effetti superflua ogni ulteriore indagine circa la sussistenza di un’effettiva responsabilità fondante la domanda riconvenzionale oggetto del motivo, e per l’effetto appunto superfluo l’esame del teste indicato a tal scopo come sopra anticipato“.




