La responsabilità professionale (commercialista): prova del danno

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La Corte territoriale sulla base dell’esame prioritario della ragione più liquida, aveva ritenuto infondata l’azione relativa all’invocata responsabilità professionale, in quanto non dimostrato il danno, per cui risultava a quel punto superflua la testimonianza relativa alla sussistenza dell’assunta colpa. La Corte di Cassazione (sentenza del 13 febbraio 2026 n. 3218) conferma la correttezza della decisione rilevando che: “in ipotesi di responsabilità professionale incombe sull’assunto danneggiato la prova sia del nesso di causalità che del danno subìto, e pacifico essendo che ove si affermi quella da inadempimento di un commercialista per il danno consistente nell’irrogazione di sanzioni di natura fiscale e nel pagamento di interessi, come nella specie, la relativa prova passa attraverso la dimostrazione dei relativi esborsi in favore dell’Erario, la fondatezza della domanda non può che presupporre la prova dei relativi pagamenti. In proposito non è fondata, come vorrebbe il controricorrente, l’eccepita sussistenza di decisione di merito conforme in primo e secondo grado sul punto, visto che, mentre il primo giudice escludeva il danno sulla base dell’avvenuta conciliazione delle vertenze col Fisco, la Corte territoriale invece lo escludeva per difetto di prova dei relativi pagamenti.

Tuttavia il ricorrente – al fine di dimostrare la sussistenza del danno – non solo fa riferimento ad una relazione tecnica della Confesercenti che già la Corte territoriale aveva considerato di valore meramente valutativo, né la parte si perita di evidenziarne il contenuto e la portata probatoria sul piano degli esborsi, ma lo stesso richiama un indistinto e lunghissimo elenco di documenti che egli avrebbe prodotto nei precedenti gradi, e dei quali non è dato comprendere quale contenuto e quale prova possano rappresentare, o meglio quali di essi, e per quale contenuto, possano recare la prova dei pagamenti. In essi – a leggerne l’elenco – si troverebbero avvisi di accertamento, conciliazioni, annullamenti parziali, ricorsi, fatture di studi, sentenze, cartelle. Vi si citano bensì in due casi quietanze e assegni di Equitalia, ma senza sapersi a cosa si riferiscono, cioè a quali debiti e causali abbiano attinenza (si noti fra l’altro che la stessa Corte aveva valutato un assegno con beneficiaria appunto Equitalia, ma non aveva potuto desumerne il preciso riferimento ad un dato debito). Una simile indistinta e sterile indicazione non dimostra certo l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio avente nella specie l’oggetto sopra precisato.

Privata così la domanda della prova del danno, e dunque non soddisfatto l’onere probatorio incombente sul ricorrente, risulta in effetti superflua ogni ulteriore indagine circa la sussistenza di un’effettiva responsabilità fondante la domanda riconvenzionale oggetto del motivo, e per l’effetto appunto superfluo l’esame del teste indicato a tal scopo come sopra anticipato“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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